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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24806/2022 del 12/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, ex art. 1137 c.c., di una deliberazione assembleare condominiale del 1° dicembre 2004, annullata in primo grado per omessa rituale convocazione del condomino impugnante. In quel giudizio era intervenuto volontariamente l'ex amministratore del condominio per sostenere la validità della delibera. La Corte d'appello ha poi dichiarato inammissibile l'appello dell'ex amministratore contro la sentenza di primo grado sul merito, ritenendo che il suo intervento fosse adesivo dipendente e che, dunque, egli non avesse legittimazione a proporre autonoma impugnazione. Con il ricorso per cassazione l'ex amministratore deduceva: nullità della sentenza per omessa valutazione di prove documentali; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il comportamento processuale del condominio avrebbe reso il suo intervento autonomo; violazione degli artt. 115, 116 e 416 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., perché la documentazione prodotta avrebbe dimostrato anche la tardività dell'impugnazione ex art. 1137 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i tre motivi fossero generici, privi di specificità e non conformi ai requisiti degli artt. 360 e 366 c.p.c., perché cumulavano censure eterogenee senza spiegare in concreto la violazione delle singole norme invocate e senza individuare, per il vizio di omesso esame, il fatto storico decisivo, il dato da cui risultava, il momento della sua discussione e la sua decisività. Ha inoltre osservato che la dedotta tardività dell'impugnazione ex art. 1137 c.c. integrava un'eccezione in senso stretto, da sollevare tempestivamente dal condominio convenuto, e quindi non poteva essere utilmente fatta valere dall'ex amministratore. Nel merito processuale ha ribadito che, nelle impugnazioni delle deliberazioni assembleari condominiali, la legittimazione passiva spetta in via esclusiva all'amministratore del condominio; l'intervento adesivo dipendente dell'ex amministratore non gli consente di proporre autonoma impugnazione, né principale né incidentale. È stata anche confermata la possibilità di condanna alle spese dell'interventore quando la parte adiuvata soccombe. È stato inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1137 c.c.

    La decadenza dall'impugnazione della deliberazione condominiale è eccezione in senso stretto, da far valere tempestivamente dal convenuto legittimato; la controversia riguarda l'annullamento della delibera assembleare.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La censura di nullità per omessa motivazione o omesso esame di prove deve essere formulata con specificità e non in modo generico.

  • art. 74 disp. att. c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate nella censura di nullità della sentenza.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione non può essere dedotta in modo promiscuo e generico senza indicare il preciso errore del giudice nella valutazione della prova.

  • art. 116 c.p.c.

    La dedotta falsa applicazione richiede la specifica indicazione del modo in cui il giudice avrebbe attribuito valore probatorio difforme dalle regole legali.

  • art. 2697 c.c.

    Il richiamo al riparto dell'onere della prova non è sufficiente senza indicare il fatto storico e la decisività della prova asseritamente trascurata.

  • art. 105, comma 2, c.p.c.

    L'interventore adesivo dipendente svolge un'attività accessoria e subordinata a quella della parte adiuvata e non può proporre autonoma impugnazione dopo l'acquiescenza di quest'ultima.

  • art. 91 c.p.c.

    L'interventore adesivo può essere condannato alle spese secondo le regole della soccombenza, se la parte adiuvata soccombe.

  • art. 92 c.p.c.

    Applicabile anche alla posizione dell'interventore adesivo quanto alla regolazione delle spese.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi di ricorso devono avere caratteri di tassatività e specificità; censure generiche e cumulative sono inammissibili.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere motivi specifici e intelligibili, non una critica indistinta alla sentenza impugnata.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Per i vizi motivazionali occorre indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui emerge e la sua discussione processuale.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Impone il deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, in collegamento con la specificità dei motivi.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso non supera il filtro di ammissibilità quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte.

  • art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c.

    Richiamato per la definizione in camera di consiglio del ricorso inammissibile.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Base procedurale per la definizione camerale del ricorso ritenuto inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di violazione di legge deve essere accompagnata da una puntuale illustrazione del contrasto tra la decisione impugnata e ciascuna norma invocata; censure cumulative e indistinte sono inammissibili.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione precisa del fatto storico, del dato probatorio da cui risulta, del momento in cui è stato discusso e della sua decisività: non è sufficiente lamentare il mancato esame di documenti.
  • La decadenza dall'impugnazione di una delibera condominiale ex art. 1137 c.c. è eccezione in senso stretto e deve essere tempestivamente sollevata dal soggetto legittimato a resistere.
  • Nelle impugnazioni delle deliberazioni assembleari condominiali, la legittimazione passiva spetta in via esclusiva all'amministratore del condominio; l'intervento adesivo dipendente non attribuisce al terzo una posizione autonoma tale da consentirgli un'impugnazione propria.
  • L'interventore adesivo dipendente, essendo legato in via subordinata alla parte adiuvata, non può proporre impugnazione autonoma quando la parte principale abbia prestato acquiescenza alla sentenza.
  • L'interventore adesivo dipendente può essere tenuto alle spese di lite secondo il criterio della soccombenza, quando sia soccombente la parte cui aderisce.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniImpugnazione delibere condominiali
RamiProcesso civileCondominio
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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