Cassazione Civile, Sentenza n. 18683/2022 del 09/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il giudizio riguarda l'ottemperanza alla sentenza che aveva riconosciuto a Carmela Cascone il rimborso del 90% dell'IRPEF versata in eccesso per gli anni 1990-1992 (art. 9, c.17, legge n.289/2002). L'Agenzia aveva sostenuto di aver adempiuto solo in parte (riducendo e/o pagando la metà) in applicazione dell'art.16-octies d.l. 20/6/2017 n.91 e del relativo provvedimento direttoriale, per i limiti di stanziamento previsti dall'art.1, c.665 legge n.190/2014 (poi modificato dall'art.29 d.l.162/2019). In sede di ottemperanza il giudice territoriale aveva dato ragione al contribuente e nominato commissario ad acta; l'Agenzia ha impugnato in Cassazione sostenendo violazioni e falsa applicazione delle norme citate.
La decisione
La Corte di Cassazione, pur rilevando che la Commissione tributaria regionale aveva errato nel non considerare l'applicabilità dell'art.16-octies nella fase di attuazione, ha tuttavia rigettato il ricorso dell'Agenzia. La Corte ha enunciato principi di diritto chiarendo che i limiti di stanziamento incidono sulla modalità di effettuazione del rimborso e non estinguono il diritto sostanziale accertato con sentenza. Inoltre ha stabilito che, in caso di incapienza delle risorse, il giudice dell'ottemperanza deve accertare la situazione finanziaria e attivare le procedure contabili e straordinarie (anche tramite commissario ad acta e/o speciale ordine di pagamento in conto sospeso) per dare esecuzione al giudicato. Nel caso concreto, poiché il contribuente aveva comunque ricevuto il pagamento integrale dall'Amministrazione dopo la notifica del ricorso, la Corte ha ritenuto non necessario cassare e rinviare la sentenza impugnata e ha pertanto respinto il ricorso dell'Agenzia.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289
prevede la definizione/agevolazione per i soggetti colpiti dal sisma e il rimborso del 90% per chi ha già versato
fonte sostanziale del diritto riconosciuto al contribuente: determina il credito sostanziale (90% IRPEF) che resta valido anche dopo norme sopravvenute
art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014, n. 190
"In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate... i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute... A tal fine è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2017."
disciplina le modalità di effettuazione dei rimborsi in presenza di risorse limitate; non estingue il diritto sostanziale riconosciuto giudizialmente, ma ne regola l'attuazione contabile
art. 16-octies, d.l. 20 giugno 2017, n. 91 (conv. con modificazioni dalla l. 3 agosto 2017, n. 123)
introduce riduzione del 50% e procedure di priorità nell'effettuazione dei rimborsi in caso di eccedenza delle istanze rispetto alle risorse
ius superveniens di carattere attuativo: ha efficacia nella fase esecutiva/di ottemperanza (anche se il titolo è giudiziale) e disciplina le modalità di erogazione ma non il diritto sostanziale
art. 29, comma 1, d.l. 30 dicembre 2019, n. 162 (conv. con modificazioni dalla l. 28 febbraio 2020, n. 8)
"eleva lo stanziamento da euro 90.000.000,00 ad euro 160.000.000,00, senza ripartizione annuale"
modifica quantitativa del plafond utilizzabile per i rimborsi, incidendo sulle disponibilità contabili ma restando norma attuativa
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 26 settembre 2017 (n.195405/2017)
"l'Agenzia delle entrate effettua i rimborsi... applicando la riduzione del 50 per cento sulle somme dovute... erogare gli importi validamente liquidati... fino a concorrenza delle somme stanziate"
regolamentazione operativa delle modalità di liquidazione e priorità dei rimborsi da applicare in sede amministrativa ed esecutiva
art. 70, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art.70 comma 10 e segg.)
"il giudizio di ottemperanza... limiti delle censure ammissibili contro la sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza alle sole violazioni di natura procedimentale"
fissa la specificità del giudizio di ottemperanza: esso è atto ad attuare il giudicato e consente al giudice di integrare/precisare il dictum per dare esecuzione, compresa la verifica delle modalità attuative e delle risorse
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 (speciale ordine di pagamento in conto sospeso)
"consente l'emissione di speciale ordine di pagamento in conto sospeso all'istituto tesoriere in presenza di provvedimenti giurisdizionali e assenza di disponibilità finanziaria"
strumento contabile che l'Amministrazione (o il commissario ad acta) può utilizzare per eseguire il giudicato anche in assenza immediata di stanziamenti, evitando l'estinzione del credito
Articoli costituzionali e giurisprudenza costituzionale/CEDU (richiamati)
richiamo a art.3 e art.24 Cost. e a pronunce Corte Cost. (es. sent. n.157/2015) e CEDU (es. Cocchiarella)
orientano l'interpretazione a tutela dell'effettività del giudicato: la carenza momentanea di risorse non può trasformarsi in estinzione definitiva del credito giudizialmente accertato
Massime di principio
- Il ius superveniens che limita le risorse per i rimborsi (art.16-octies e art.1 c.665 legge 190/2014) è normativa attuativa: incide sulle modalità di effettuazione dei rimborsi ma non estingue il diritto sostanziale già accertato in sede giudiziale.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve accertare la disponibilità dei fondi e, in caso di incapienza, disporre il "quomodo" dell'attuazione (misure amministrative, nomina commissario ad acta, emissione speciale ordine di pagamento in conto sospeso) per dare esecuzione al giudicato.
- La prova della capienza/insufficienza delle risorse è rilevabile nel procedimento di attuazione: il giudice d'ottemperanza ha il potere-dovere di compiere gli accertamenti necessari anche oltre la mera allegazione formale delle parti.
- La momentanea mancanza di stanziamenti non autorizza una falcidia definitiva del credito: il contribuente conserva il diritto all'integrale soddisfo in quanto titolo giudiziale, e l'Amministrazione deve adottare gli strumenti contabili e procedurali per l'esecuzione.
- Il pagamento effettuato dall'Amministrazione dopo la notifica del ricorso per cassazione non equivale automaticamente ad acquiescenza preclusiva dell'impugnazione; tuttavia, l'avvenuto pagamento integra rilevanza sostanziale ai fini della decisione della Cassazione nella specifica controversia.
- Il giudizio di ottemperanza è specificamente finalizzato a dare attuazione al giudicato e consente al giudice di integrare/precisare il contenuto del comando giudiziale per assicurarne l'effettiva esecuzione, nei limiti del giudicato stesso.
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