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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18421/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava il decreto di trasferimento (1.12.2017) perché l'aggiudicataria Sara Amodeo avrebbe versato il saldo prezzo oltre il termine fissato nell'avviso di vendita (termine indicato 17.11.2017). Le questioni giuridiche principali erano: a) se il termine per il versamento del prezzo fosse soggetto alla sospensione feriale (legge n. 742/1969) e dunque prorogabile; b) se l'ordinanza/avviso di vendita (lex specialis) potesse imporre regole diverse dalla disciplina normativa e se una successiva circolare del tribunale potesse modificare le condizioni già pubblicate; c) se il debitore/opponente avesse interesse a impugnare senza provare un pregiudizio concreto; d) nel ricorso incidentale di Italfondiario, se il dies a quo per proporre l'opposizione ex art. 617 c.p.c. dovesse essere individuato nella data di deposito del decreto o nella conoscenza effettiva da parte degli opponenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi ed il terzo motivo del ricorso principale (li ha ritenuti fondati), ha dichiarato assorbito il secondo motivo e ha rigettato il ricorso incidentale di Italfondiario. Ha affermato che: il termine per il versamento del saldo prezzo è di natura sostanziale (non soggetto alla sospensione feriale), le condizioni di vendita pubblicate (bando/ordinanza) devono rimanere immutate salvo tempestiva impugnazione, e il debitore-opponente ha interesse giuridico rilevante a contestare la violazione anche senza provare un danno concreto. Sulla base di ciò la Corte ha cassato la sentenza del Tribunale di Pavia e, con decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., ha accolto l'opposizione ex art. 617 c.p.c., annullando il decreto di trasferimento emesso il 1.12.2017 in favore di Sara Amodeo per tardivo versamento del saldo (scadenza 17.11.2017). Ha inoltre rigettato il ricorso incidentale e compensato integralmente le spese.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    Termine di venti giorni per proporre opposizione agli atti esecutivi: decorre dalla conoscenza legale o di fatto del provvedimento, non dalla mera data di deposito; la conoscenza impone un onere di verifica da parte degli interessati.

  • art. 586 c.p.c.

    Decreto di trasferimento: l'emissione è subordinata al tempestivo versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario.

  • art. 587 c.p.c.

    Decreto di decadenza per mancato o tardivo versamento: strumento conseguente al mancato adempimento entro il termine perentorio.

  • art. 569, comma 3 c.p.c.

    "non superiore a centoventi giorni dall'aggiudicazione"

    Attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di fissare il termine massimo per il versamento del prezzo; tale termine è perentorio e il giudice può calibrare la durata (es. per evitare il periodo feriale).

  • legge n. 742/1969, art. 1

    Prevede la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale; la Corte ha stabilito che questa sospensione si applica solo ai termini processuali e non al termine sostanziale di versamento del prezzo.

  • art. 591-bis c.p.c.

    Regole sulla vendita delegata e sull'avviso di vendita; conferma che il bando/ordinanza costituisce lex specialis del subprocedimento, ma non può derogare alle norme cogenti.

  • art. 490 c.p.c.

    Disciplina della pubblicità dell'avviso di vendita: eventuali modifiche delle condizioni di vendita devono rispettare le formalità di pubblicità previste; una circolare interna non sostituisce la pubblicità richiesta dalla legge.

  • art. 100 c.p.c.

    Interesse ad agire: il debitore esecutato ha interesse giuridicamente rilevante a far valere violazioni delle condizioni di vendita anche senza dimostrare un danno concreto.

  • art. 152 e art. 153 c.p.c.

    Riferimenti generali alla distinzione tra termini processuali e sostanziali usati nella censura sulla natura del termine per il versamento del prezzo.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Norma sui parametri per la liquidazione delle spese di giudizio aplicabile al ricorso incidentale depositato dopo il 30.1.2013; richiamata in relazione alla compensazione delle spese.

Massime di principio

  • Il termine per il versamento del saldo prezzo nell'ambito della vendita forzata è di natura sostanziale (adempimento di obbligazione pecuniaria) e non è soggetto alla sospensione dei termini processuali per il periodo feriale (legge n. 742/1969).
  • Le condizioni pubblicate nell'ordinanza/avviso di vendita costituiscono la lex specialis del subprocedimento e devono rimanere invariate: eventuali modifiche o comportamenti del giudice che le alterino possono essere impugnati tempestivamente con opposizione ex art. 617 c.p.c.; la mancata impugnazione antecedente dà rilievo all'immutabilità delle condizioni.
  • Il termine di 20 giorni per proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. decorre dalla conoscenza legale o di fatto del provvedimento (o del vizio), ossia dal momento in cui l'interessato ha o avrebbe potuto avere notizia con la diligenza ordinaria, non dalla semplice data di deposito nel fascicolo.
  • In caso di tardivo versamento del prezzo l'annullamento del decreto di trasferimento colpisce l'intera consistenza del bene venduto: il vizio è idoneo ad incidere sull'esito della vendita anche se l'opposizione è proposta da uno solo dei comproprietari.
  • Una circolare interna dell'ufficio non può derogare norme cogenti né sostituire gli obblighi di pubblicità previsti dal codice: modifiche delle condizioni di vendita devono seguire le forme di pubblicazione richieste dalla legge.
  • Prassi consigliata: fissare termini di versamento evitando che scadano o attraversino il periodo feriale (o prevedere termini più ampi), ottenere preliminarmente e per tempo impegni di mutuo quando il pagamento dipende da finanziamento bancario, e impugnare immediatamente (ex art. 617 c.p.c.) qualsiasi atto o condizione di vendita illegittima.

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