Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18366/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione della sentenza del Tribunale di Ravenna n.1285/2018, che aveva parzialmente riformato la pronuncia del giudice di pace di Lugo: quest'ultimo si era dichiarato incompetente per valore nell'opposizione a decreto ingiuntivo n.225/2017 proposta da Tamburrini e aveva concesso termine per la riassunzione davanti al Tribunale, compensando le spese. Il Tribunale, accogliendo l'appello di Tamburrini, ritenne che il giudice di pace dovesse revocare espressamente il decreto ingiuntivo e porre le spese a carico del ricorrente (Carapia). Carapia proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione delle norme sugli effetti della declaratoria di incompetenza e sulla translatio iudicii, sostenendo che la riassunzione bastava a far proseguire il processo davanti al giudice competente e che l'assenza di revoca non poteva penalizzarlo; 2) errata ripartizione delle spese, sostenendo che la regolazione delle spese dovesse essere fatta dal giudice ad quem in base all'esito complessivo; 3) intervento sull'ammissibilità dell'appello e sulla corretta qualificazione della competenza per valore e della tipologia di opposizione (opposizione al decreto vs opposizione a precetto).

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha dichiarato tardiva la memoria illustrativa depositata dal ricorrente. Sul merito ha ritenuto infondati i tre motivi: 1) ha confermato che la declaratoria di incompetenza del giudice dell'opposizione comporta l'inefficacia del decreto ingiuntivo e che il giudice che decide l'opposizione deve comunque disporre la revoca del decreto e consentire la translatio iudicii; l'eventuale omissione del primo giudice non può essere imputata come vantaggio al ricorrente ed incide solo sulla ripartizione delle spese di grado, che qui il Tribunale ha correttamente regolato; 2) ha statuuto che la regolazione delle spese compete al giudice la cui pronuncia definisce il processo pendente (art.91 c.p.c.), quindi il Tribunale ha avuto titolo a decidere sulle spese di primo grado; è stato inoltre chiarito che l'adesione dell'opposto all'eccezione di incompetenza non incide quando si tratta di incompetenza per materia, valore o territorio inderogabile; 3) ha ritenuto ammissibile e non manifestamente infondato l'appello proposto da Tamburrini, escludendo profili di inammissibilità o manifesta improbabilità di accoglimento; infine la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e all'eventuale ulteriore contributo unificato previsto.

Norme richiamate

  • art. 378 c.p.c.

    termine per il deposito della memoria illustrativa rispetto all'udienza di trattazione; la Corte ha dichiarato tardivo il deposito in violazione del termine.

  • artt. 34-50 c.p.c.

    richiamati dal ricorrente in relazione al processo davanti al giudice competente; la Corte non ha ritenuto che la fissazione del termine di riassunzione potesse esonerare dalla necessità di revoca espressa del decreto ingiuntivo.

  • art. 125 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme processuali generali; nessuna interpretazione particolare oltre la valutazione complessiva della regolarità dell'appello.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge; inquadramento formale del primo motivo come censura di violazione di norme di diritto processuale.

  • art. 637 c.p.c.

    norma sulla competenza dell'opposizione a decreto ingiuntivo; la Corte richiama il principio che il giudice dell'opposizione deve dichiarare l'incompetenza e revocare il decreto se emesso da giudice incompetente.

  • art. 645, comma 2 c.p.c.

    stabilisce che, dopo la revoca dell'ingiunzione per incompetenza, il giudizio riassunto davanti al giudice competente si svolge secondo le norme del procedimento ordinario; la Corte ne ricava che ciò che migra non è più il provvedimento monitorio ma la domanda nel rito ordinario.

  • art. 91 c.p.c.

    la regolazione delle spese processuali compete al giudice la cui pronuncia definisce il processo pendente davanti a sé; la Corte ha ritenuto corretto che il Tribunale regolasse anche le spese di primo grado.

  • art. 38, comma 2 c.p.c.

    applicabile solo in tema di competenza per territorio derogabile; la Corte ha chiarito che l'adesione dell'opposto all'eccezione non evita che il giudice erroneamente adito sia tenuto a statuire sulle spese se l'incompetenza riguarda materia, valore o territorio inderogabile.

  • art. 342 c.p.c.

    regole sull'appello (contenuto dei motivi); la Corte ha ritenuto che l'appello fosse sufficientemente motivato per consentire la trattazione.

  • art. 348-bis c.p.c.

    norma che impone al giudice d'appello di dichiarare inammissibile l'impugnazione manifestamente infondata; la Corte ha ritenuto che le questioni sollevate da Tamburrini non rientrassero in tale ipotesi.

  • art. 13 D.P.R. n. 115/2002, commi 1-bis e 1-quater

    previsioni sul contributo unificato: la Corte ha disposto la verifica e il possibile ulteriore versamento da parte del ricorrente in base ai presupposti previsti.

Massime di principio

  • La declaratoria di incompetenza del giudice che ha emesso un decreto ingiuntivo comporta l'inefficacia/invalidità del decreto e il giudice che decide l'opposizione deve disporre la revoca e rimettere le parti al giudice competente (translatio iudicii); la successiva causa si svolge con le norme del procedimento ordinario.
  • La mancata revoca espressa del decreto da parte del primo giudice non fa automaticamente favori processuali alla parte opponente: l'omissione può incidere principalmente sulla ripartizione delle spese, ma non priva il giudice competente della possibilità di regolamentare la prosecuzione del processo.
  • La regolazione delle spese processuali spetta al giudice la cui pronuncia definisce il processo pendente davanti a sé (art.91 c.p.c.); dunque il giudice ad quem può decidere sulle spese di primo grado se la sua pronuncia definisce la fase introdotta con l'atto impugnato.
  • L'adesione dell'opposto all'eccezione di incompetenza non impedisce al giudice di pronunciarsi sulle spese quando l'incompetenza riguarda materia, valore o territorio inderogabile; l'art.38 c.p.c. opera solo per competenze per territorio derogabili.
  • In presenza di decreto ingiuntivo non revocato e nel quale il creditore passi all'esecuzione, l'opponente può validamente proporre opposizione ex art.645 c.p.c. per far valere la nullità/inefficacia del titolo; l'opposizione a precetto serve invece per contestare atti successivi o vizi del precetto stesso.
  • L'appello richiede che i motivi individuino le ragioni di doglianza in modo che la controparte possa replicare; formulazioni sintetiche possono essere ammissibili se consentono la comprensione dei punti contestati (art.342 c.p.c. e art.348-bis c.p.c.).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.