Cassazione Civile, Sentenza n. 18366/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione della sentenza del Tribunale di Ravenna n.1285/2018, che aveva parzialmente riformato la pronuncia del giudice di pace di Lugo: quest'ultimo si era dichiarato incompetente per valore nell'opposizione a decreto ingiuntivo n.225/2017 proposta da Tamburrini e aveva concesso termine per la riassunzione davanti al Tribunale, compensando le spese. Il Tribunale, accogliendo l'appello di Tamburrini, ritenne che il giudice di pace dovesse revocare espressamente il decreto ingiuntivo e porre le spese a carico del ricorrente (Carapia). Carapia proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione delle norme sugli effetti della declaratoria di incompetenza e sulla translatio iudicii, sostenendo che la riassunzione bastava a far proseguire il processo davanti al giudice competente e che l'assenza di revoca non poteva penalizzarlo; 2) errata ripartizione delle spese, sostenendo che la regolazione delle spese dovesse essere fatta dal giudice ad quem in base all'esito complessivo; 3) intervento sull'ammissibilità dell'appello e sulla corretta qualificazione della competenza per valore e della tipologia di opposizione (opposizione al decreto vs opposizione a precetto).
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha dichiarato tardiva la memoria illustrativa depositata dal ricorrente. Sul merito ha ritenuto infondati i tre motivi: 1) ha confermato che la declaratoria di incompetenza del giudice dell'opposizione comporta l'inefficacia del decreto ingiuntivo e che il giudice che decide l'opposizione deve comunque disporre la revoca del decreto e consentire la translatio iudicii; l'eventuale omissione del primo giudice non può essere imputata come vantaggio al ricorrente ed incide solo sulla ripartizione delle spese di grado, che qui il Tribunale ha correttamente regolato; 2) ha statuuto che la regolazione delle spese compete al giudice la cui pronuncia definisce il processo pendente (art.91 c.p.c.), quindi il Tribunale ha avuto titolo a decidere sulle spese di primo grado; è stato inoltre chiarito che l'adesione dell'opposto all'eccezione di incompetenza non incide quando si tratta di incompetenza per materia, valore o territorio inderogabile; 3) ha ritenuto ammissibile e non manifestamente infondato l'appello proposto da Tamburrini, escludendo profili di inammissibilità o manifesta improbabilità di accoglimento; infine la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e all'eventuale ulteriore contributo unificato previsto.
Norme richiamate
art. 378 c.p.c.
termine per il deposito della memoria illustrativa rispetto all'udienza di trattazione; la Corte ha dichiarato tardivo il deposito in violazione del termine.
artt. 34-50 c.p.c.
richiamati dal ricorrente in relazione al processo davanti al giudice competente; la Corte non ha ritenuto che la fissazione del termine di riassunzione potesse esonerare dalla necessità di revoca espressa del decreto ingiuntivo.
art. 125 c.p.c.
richiamato dal ricorrente tra le norme processuali generali; nessuna interpretazione particolare oltre la valutazione complessiva della regolarità dell'appello.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge; inquadramento formale del primo motivo come censura di violazione di norme di diritto processuale.
art. 637 c.p.c.
norma sulla competenza dell'opposizione a decreto ingiuntivo; la Corte richiama il principio che il giudice dell'opposizione deve dichiarare l'incompetenza e revocare il decreto se emesso da giudice incompetente.
art. 645, comma 2 c.p.c.
stabilisce che, dopo la revoca dell'ingiunzione per incompetenza, il giudizio riassunto davanti al giudice competente si svolge secondo le norme del procedimento ordinario; la Corte ne ricava che ciò che migra non è più il provvedimento monitorio ma la domanda nel rito ordinario.
art. 91 c.p.c.
la regolazione delle spese processuali compete al giudice la cui pronuncia definisce il processo pendente davanti a sé; la Corte ha ritenuto corretto che il Tribunale regolasse anche le spese di primo grado.
art. 38, comma 2 c.p.c.
applicabile solo in tema di competenza per territorio derogabile; la Corte ha chiarito che l'adesione dell'opposto all'eccezione non evita che il giudice erroneamente adito sia tenuto a statuire sulle spese se l'incompetenza riguarda materia, valore o territorio inderogabile.
art. 342 c.p.c.
regole sull'appello (contenuto dei motivi); la Corte ha ritenuto che l'appello fosse sufficientemente motivato per consentire la trattazione.
art. 348-bis c.p.c.
norma che impone al giudice d'appello di dichiarare inammissibile l'impugnazione manifestamente infondata; la Corte ha ritenuto che le questioni sollevate da Tamburrini non rientrassero in tale ipotesi.
art. 13 D.P.R. n. 115/2002, commi 1-bis e 1-quater
previsioni sul contributo unificato: la Corte ha disposto la verifica e il possibile ulteriore versamento da parte del ricorrente in base ai presupposti previsti.
Massime di principio
- La declaratoria di incompetenza del giudice che ha emesso un decreto ingiuntivo comporta l'inefficacia/invalidità del decreto e il giudice che decide l'opposizione deve disporre la revoca e rimettere le parti al giudice competente (translatio iudicii); la successiva causa si svolge con le norme del procedimento ordinario.
- La mancata revoca espressa del decreto da parte del primo giudice non fa automaticamente favori processuali alla parte opponente: l'omissione può incidere principalmente sulla ripartizione delle spese, ma non priva il giudice competente della possibilità di regolamentare la prosecuzione del processo.
- La regolazione delle spese processuali spetta al giudice la cui pronuncia definisce il processo pendente davanti a sé (art.91 c.p.c.); dunque il giudice ad quem può decidere sulle spese di primo grado se la sua pronuncia definisce la fase introdotta con l'atto impugnato.
- L'adesione dell'opposto all'eccezione di incompetenza non impedisce al giudice di pronunciarsi sulle spese quando l'incompetenza riguarda materia, valore o territorio inderogabile; l'art.38 c.p.c. opera solo per competenze per territorio derogabili.
- In presenza di decreto ingiuntivo non revocato e nel quale il creditore passi all'esecuzione, l'opponente può validamente proporre opposizione ex art.645 c.p.c. per far valere la nullità/inefficacia del titolo; l'opposizione a precetto serve invece per contestare atti successivi o vizi del precetto stesso.
- L'appello richiede che i motivi individuino le ragioni di doglianza in modo che la controparte possa replicare; formulazioni sintetiche possono essere ammissibili se consentono la comprensione dei punti contestati (art.342 c.p.c. e art.348-bis c.p.c.).
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