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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18579/2022 del 09/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente contestava l'ordinanza della Corte d'appello di Milano che, a seguito di opposizione al provvedimento disciplinare del Consiglio notarile di Milano, aveva confermato la sanzione disciplinare originaria (sospensione poi convertita in pena pecuniaria) riconoscendo plurime violazioni deontologiche e professionali (tra cui violazioni dell'art. 147 lett. a L.N. per condotta lesiva del decoro e gestione irregolare di una pratica successoria, violazioni degli artt. 40, 41, 42 dei Principi di Deontologia professionale, e art. 28 in relazione all'impiego di un dipendente come testimone). In precedente pronuncia di legittimità (Cass. n. 29456/2018) la Suprema Corte aveva accolto parzialmente il ricorso della notaio, ritenendo insussistente la violazione riferita all'art. 28 (impiego di dipendente) nella fattispecie concreta. La ricorrente deduceva che, per effetto della declaratoria di infondatezza di una delle censure, l'intera quantificazione della sanzione doveva essere rimessa all'organo disciplinare (Coredi) e non al giudice, invocando principi tratti dalle norme citate (artt. 135 e 158 L. 89/1913 e art. 26 d.lgs.150/2011) e sostenendo la limitazione del sindacato giudiziale sulla quantificazione delle sanzioni disciplinari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la questione sollevata dalla ricorrente sia già stata risolta dalla pronuncia di cassazione n. 29456/2018, la quale aveva espressamente demandato al giudice del rinvio la rideterminazione in melius dell'ammontare della sanzione per le violazioni ritenute sussistenti; pertanto il giudice del rinvio era tenuto a conformarsi al principio di diritto enunciato e a procedere alla nuova quantificazione nel processo. La Corte ha quindi escluso che la ricorrente potesse contestare nuovamente il potere del giudice di rideterminare la sanzione, dichiarando inammissibile il ricorso e condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali (comprensive di esborsi e compenso oltre IVA, c.p.a. e oneri accessori) e dando atto della possibile applicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 147 lett. a) L.N. (legge notarile / norme deontologiche)

    La norma è stata richiamata per rimproverare comportamenti ritenuti lesivi del decoro e della dignità professionale nella gestione di una pratica successoria (pubblicazione testamenti, accettazione di eredità dubbia, richieste di compensi sproporzionati, condizionamento documenti al pagamento).

  • art. 41 Principi di Deontologia professionale dei Notai

    Richiamato per contestare la mancanza di equidistanza tra le parti e atti concreti (preferenza a un soggetto, apposizione del sigillo sull'originale testamentario con possibile alterazione della trascrizione).

  • art. 40 Principi di Deontologia professionale dei Notai

    Invocato in relazione all'omessa preventiva esposizione dei costi e compensi, duplicazioni di voci e condizionamento della consegna di documenti al pagamento.

  • art. 42 Principi di Deontologia professionale dei Notai

    Richiamato per la presunta omissione dell'attività di consiglio e indirizzo che avrebbe potuto favorire una definizione bonaria della vicenda.

  • art. 28 Principi di Deontologia professionale dei Notai

    La Corte di legittimità ha interpretato la norma nel senso che il divieto di impiegare propri dipendenti come procuratori non si estende automaticamente alle diverse ipotesi in cui i collaboratori svolgono una mera funzione di attestazione di circostanze relative ad atti di notorietà; pertanto la fattispecie concreta non integrava la violazione.

  • art. 135 e art. 158 L. 89/1913

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere limiti al sindacato giudiziale sulla quantificazione delle sanzioni disciplinari; la Corte però ha ritenuto che tali rilievi non escludono il potere del giudice, a seguito di annullamento parziale in cassazione, di rideterminare la sanzione nel processo nel rispetto dei limiti edittali.

  • art. 26 d.lgs. 150/2011

    Citando tale norma la ricorrente ha tentato di trasferire principi relativi al sindacato sulle sanzioni amministrative/disciplinari; la Corte ha escluso l'applicabilità della comparazione prospettata ai fini di precludere la rideterminazione giudiziale della sanzione.

  • art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3

    Norma invocata come titolo di gravame per vizio di motivazione e violazione di legge; la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per conflitto con la pronuncia di legittimità precedente.

  • art. 384 c.p.c., comma 2

    Principio richiamato dalla Corte: il giudice del rinvio deve uniformarsi al principio di diritto e a quanto statuito dalla Corte di Cassazione, non può elidere gli effetti della sentenza di cassazione e deve procedere, conformemente, alla rideterminazione indicata.

  • art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002

    Norma richiamata per l'eventuale obbligo della ricorrente al versamento di un ulteriore contributo unificato, a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

  • Sentenza Cass. n. 29456/2018 e precedenti giurisprudenziali (Cass. 13957/1991; 6126/1998; 538/2000; 3568/2002)

    La sentenza di cassazione n. 29456/2018 ha già stabilito il principio applicabile nel caso (insussistenza della violazione art.28 nella fattispecie e rimessione al giudice del rinvio per rideterminazione della sanzione). Le pronunce citate confermano il principio per cui il giudice del rinvio è vincolato alla motivazione e ai principi enunciati dalla Corte di legittimità.

Massime di principio

  • Se la Cassazione annulla parzialmente un provvedimento disciplinare, il giudice del rinvio è tenuto a conformarsi al principio di diritto enunciato e può rideterminare la sanzione (anche in melius) nei limiti edittali; non è sempre necessario che la nuova quantificazione sia rimessa all'organo disciplinare.
  • La declaratoria di insussistenza di una specifica contestazione operata in sede di legittimità vincola i gradi successivi: la parte non può rimettere la questione al vaglio in senso difforme dalla pronuncia della Cassazione.
  • Il divieto previsto dall'art. 28 (impiego di dipendenti come procuratori) non si applica automaticamente a qualunque attività svolta dal dipendente: va valutata la concreta funzione svolta (procuratoria vs mera attestazione di circostanze).
  • Nel contesto disciplinare notarile rilevano con particolare gravità condotte quali preferenze verso una parte, apposizione impropria di sigilli su documenti sensibili, richiesta di corrispettivi sproporzionati, duplicazione di voci di parcella e il condizionamento della consegna di documenti al pagamento; tali elementi possono integrare violazioni deontologiche rilevanti.
  • Il sindacato del giudice sulla legittimità e sulla quantificazione delle sanzioni disciplinari esiste nei limiti imposti dalla legge: il giudice può rivedere la quantificazione entro il minimo e il massimo edittale, soprattutto dopo una pronuncia di cassazione che abbia disposto la rimessione per nuovo esame.
  • In sede di impugnazione in Cassazione è fondamentale non contraddire o ignorare i principi fissati da precedenti pronunce della Corte che abbiano già deciso sul medesimo profilo, altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile; inoltre è necessario prevedere e far fronte alle eventuali spese processuali e al contributo unificato aggiuntivo.

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