Cassazione Civile, Sentenza n. 18578/2022 del 09/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il notaio Paolo Dias impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Roma (n.1025/2020) sul presupposto che la Corte, in sede di rinvio seguito alla cassazione, avesse ritenuto impossibile riesaminare la concessione delle attenuanti (art.144 legge notarile) perché, a suo avviso, la questione sarebbe stata coperta da giudicato interno in conseguenza dell'assorbimento operato dalla sentenza di cassazione del 12/03/2019. La questione centrale riguarda l'errata applicazione dell'art.80 della legge notarile (contestata per la fatturazione di voci non dovute) e l'impatto di tale errata applicazione sulla valutazione del ravvedimento e sull'eventuale riconoscimento delle attenuanti specifiche e generiche ex art.144 legge notarile. Il ricorrente deduce anche violazione di norme processuali (artt.384 co.2 e 324 c.p.c., art.2909 c.c., art.112 c.c.) per omessa o errata valutazione della domanda di attenuanti.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso del notaio Dias e ha dichiarato assorbito il terzo motivo. Ha cassato l'ordinanza impugnata e ha rimesso la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione. La Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello di rinvio avesse sbagliato a considerare la questione delle attenuanti come coperta da giudicato interno; la valutazione delle attenuanti (art.144 legge notarile) va nuovamente effettuata dal giudice di rinvio, tenendo conto che l'infrazione riferita all'art.80 legge notarile era stata esclusa dalla cassazione (perché il notaio non aveva percepito somme maggiori di quelle dovute), ma ciò non impedisce la rivalutazione delle circostanze attenuanti rispetto agli altri illeciti contestati. La Corte ha quindi ordinato il riesame nel merito sulla base dei principi enunciati e ha disposto il rinvio anche per le spese di cassazione.
Norme richiamate
art. 80 legge notarile
"(...) il notaro che abbia esatto per gli onorari, per i diritti accessori e per le spese una somma maggiore di quella dovutagli, incorre in una ammenda uguale alla somma esatta in più, salvo sempre il diritto alla parte di chiedere la restituzione dell'indebito pagato (...)"
La Corte ha interpretato la norma nel senso che l'art.80 riguarda somme complessivamente percepite (onorari, accessori e spese) e non la correzione di singole voci di fattura; se il notaio, pur avendo riformulato le parcelle, ha complessivamente percepito solo le somme dovute non ricorre l'illecito ex art.80.
art. 144 legge notarile
Prevede riduzioni della sanzione per circostanze attenuanti generiche e specifiche (es. ravvedimento operoso o riparazione del danno). La Corte segnala che l'applicabilità delle attenuanti va valutata dal giudice del merito in relazione a ciascun illecito e può essere concessa per alcuni addebiti e negata per altri.
art. 147 lettere a), b) e c) I. n. 89 del 1913
Riferimento ai diversi illeciti disciplinari contestati: la Corte ha chiarito che, non essendo più applicabile l'art.80 per certe voci, il giudice di rinvio deve valutare le attenuanti rispetto agli altri illeciti ancora accertati.
artt. 384, comma 2 e 324 c.p.c.
Norme processuali richiamate dal ricorrente relative ai poteri e limiti del giudice di rinvio e del riesame del merito; la Cassazione ha ritenuto fondate le censure del ricorrente in punto di superamento di presunto giudicato interno e corretta estensione del sindacato di rinvio.
art. 2909 c.c.
Norma richiamata in relazione agli effetti del giudicato e alle azioni di reintegrazione, utilizzata a supporto dell'argomentazione processuale sul giudicato interno; la Corte ha precisato i limiti del potere del giudice di rinvio di richiamare o estendere giudicati non enunciati dalla cassazione.
art. 112 c.c.
Richiamato nella censura sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha comunque ordinato che il giudice di rinvio si pronunci nuovamente sulle attenuanti, rispettando il principio di corrispondenza.
art. 115 c.p.c.
Citato nella fase di doglianza iniziale (principio di non contestazione); la sentenza rileva che era pacifico che il notaio avesse inizialmente redatto parcelle scorrette ma poi le avesse riformulate ottenendo comunque somme totali dovute, elemento rilevante ai fini dell'esclusione dell'illecito ex art.80.
Massime di principio
- Quando la Cassazione annulla un capo di decisione per errore di diritto (es. esclusione dell'illecito ex art.80), il giudice di rinvio deve riesaminare le questioni non assorbite dalla pronuncia di cassazione: non può estendere il giudicato interno oltre quanto stabilito dalla Cassazione.
- La valutazione delle attenuanti (art.144 legge notarile) è rimessa al giudice di merito e va fatta distintamente per ciascun addebito: le attenuanti possono essere riconosciute per alcune infrazioni e negate per altre.
- L'art.80 legge notarile va interpretato in termini di somme complessivamente percepite: la correzione di singole voci di fattura non implica automaticamente il pagamento in eccesso se, nel complesso, il professionista ha percepito solo l'ammontare dovuto.
- Il ravvedimento e la riparazione del danno possono essere valutati anche in assenza di una formale restituzione delle singole voci fatturate, se dal complesso emerge l'assenza di un danno patrimoniale o se il danno è stato eliminato; tale valutazione compete al giudice disciplinare/di merito.
- Il giudice di rinvio deve uniformarsi ai principi enunciati dalla Cassazione ma non può rilevare d'ufficio un giudicato interno non dichiarato dalla stessa sentenza di cassazione; qualsiasi riesame deve rispettare i limiti di ciò che è stato effettivamente cassato e rinviato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 9 giu 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 18579/2022 del 09/06/2022
- Sentenza civile · 9 giu 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 18640/2022 del 09/06/2022
- Sentenza civile · 9 giu 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 18641/2022 del 09/06/2022
- Sentenza civile · 9 giu 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 18683/2022 del 09/06/2022
- Sentenza civile · 8 giu 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 18366/2022 del 08/06/2022
- Sentenza civile · 8 giu 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 18421/2022 del 08/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →