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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06686/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'impugnazione manifestamente inammissibile, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere solo per una contravvenzione in materia di armi e aveva confermato nel resto la responsabilità per lesioni personali e minaccia aggravata, rideterminando in senso più favorevole la pena. L'unico motivo deduceva violazione di legge per mancata declaratoria della prescrizione dei delitti residui: secondo il ricorrente, la prescrizione sarebbe maturata il 22 agosto 2023, dunque prima della sentenza di secondo grado, assumendo che fosse stata ritenuta una recidiva di cui all'art. 99, comma 2, c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché la recidiva in concreto considerata era quella reiterata di cui all'art. 99, comma 4, c.p., con conseguente aumento di due terzi del termine prescrizionale in caso di interruzione; pertanto il termine sarebbe spirato solo il 22 agosto 2024, dopo la sentenza impugnata. Ha inoltre rilevato che la manifesta infondatezza comporta inammissibilità del ricorso e non consente di rilevare la prescrizione in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 4 l. n. 110/1975

    La Corte di appello aveva dichiarato non doversi procedere per la contravvenzione contestata, con conferma del resto della responsabilità.

  • art. 582 c.p.

    Reato di lesioni personali per il quale la responsabilità è stata confermata in appello e oggetto del ricorso solo quanto alla prescrizione.

  • art. 612, comma 2, c.p.

    Reato di minaccia aggravata, confermato in appello e coinvolto nella doglianza sulla prescrizione.

  • art. 339 c.p.

    Norma aggravatrice richiamata in relazione al reato di minaccia contestato.

  • art. 99, comma 4, c.p.

    È stata ritenuta la recidiva reiterata, dalla quale la Corte ha fatto discendere l'aumento di due terzi del termine di prescrizione per interruzione.

  • art. 161, comma 2, c.p.

    Regola sull'effetto interruttivo della prescrizione, applicata per calcolare il nuovo termine prescrizionale aumentato di due terzi.

  • art. 616 c.p.p.

    Base normativa per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

  • art. 99, comma 2, c.p.

    È la norma richiamata dal ricorrente nella prospettazione, ma la Corte ha chiarito che non era questa la recidiva effettivamente ritenuta.

Massime di principio

  • Se il giudice di merito ha ritenuto la recidiva reiterata ex art. 99, comma 4, c.p., il termine di prescrizione va calcolato tenendo conto dell'aumento di due terzi previsto dall'art. 161, comma 2, c.p. in caso di interruzione.
  • La deduzione della maturazione della prescrizione è manifestamente infondata quando si fonda su un presupposto errato circa il tipo di recidiva ritenuta in sentenza.
  • La manifesta infondatezza del motivo determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione e impedisce il rilievo della prescrizione in sede di legittimità.
  • In caso di inammissibilità dovuta a colpa del ricorrente, la Corte può condannarlo al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidivaPrescrizione del reatoNullità processuale

Testo integrale

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