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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14615/2022 del 09/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il giudizio trae origine dal rigetto, da parte del Tribunale di Milano, delle domande di accertamento dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte da un cittadino gambiano. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi di impugnazione contro il decreto del tribunale. La Corte, tuttavia, non è entrata nel merito dei motivi, perché ha rilevato un vizio della procura speciale conferita per il ricorso per cassazione: la procura, apposta in calce al ricorso e contenente l'indicazione del provvedimento impugnato e della data del rilascio, non riportava però una certificazione del difensore circa la posteriorità di tale data rispetto alla comunicazione del decreto impugnato, limitandosi alla formula "E' autentica". Secondo la disciplina speciale dell'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, come interpretata dalle Sezioni Unite, tale certificazione è necessaria e la sua mancanza determina l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, ritenendo non validamente redatta la procura speciale perché priva della certificazione della data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002. Non sono state liquidate spese, poiché il Ministero non ha svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008

    "quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato"

    Per il ricorso per cassazione nelle controversie disciplinate da questa norma, la procura speciale deve contenere espressamente la data del suo rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificarla insieme all'autenticità della sottoscrizione.

  • art. 83 c.p.c.

    Richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale, derogata dal regime speciale dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008.

  • art. 365 c.p.c.

    Richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale per il ricorso per cassazione, rispetto alla quale la norma speciale prevede un requisito aggiuntivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È il parametro di riferimento per la misura dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nel passaggio sulla verifica di costituzionalità della norma speciale, senza ravvisare contrasto.

  • art. 10 Cost.

    Richiamato nel passaggio sulla verifica di costituzionalità della norma speciale, senza ravvisare contrasto.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel passaggio sulla verifica di costituzionalità della norma speciale, senza ravvisare contrasto.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel passaggio sulla verifica di costituzionalità della norma speciale, senza ravvisare contrasto.

  • art. 117, primo comma, Cost.

    Richiamato in relazione al rispetto del diritto UE e della CEDU; la norma speciale è stata ritenuta compatibile.

  • art. 28 direttiva 2013/32/UE

    Richiamato nel giudizio di costituzionalità come parametro sovranazionale, senza incompatibilità con la disciplina interna.

  • art. 46, paragrafo 11, direttiva 2013/32/UE

    Richiamato nel giudizio di costituzionalità come parametro sovranazionale, senza incompatibilità con la disciplina interna.

  • art. 46 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato nel giudizio di costituzionalità come parametro sovranazionale, senza incompatibilità con la disciplina interna.

  • art. 18 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato nel giudizio di costituzionalità come parametro sovranazionale, senza incompatibilità con la disciplina interna.

  • art. 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato nel giudizio di costituzionalità come parametro sovranazionale, senza incompatibilità con la disciplina interna.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato nel giudizio di costituzionalità come parametro convenzionale, senza contrasto.

  • art. 13 CEDU

    Richiamato nel giudizio di costituzionalità come parametro convenzionale, senza contrasto.

  • art. 14 CEDU

    Richiamato nel giudizio di costituzionalità come parametro convenzionale, senza contrasto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso i decreti emessi in materia di protezione internazionale soggetti all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, la procura speciale deve recare in modo espresso la data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato.
  • Il difensore deve certificare non solo l'autenticità della sottoscrizione del conferente, ma anche la posteriorità della data della procura rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato; la mera formula di autenticazione non basta.
  • La mancanza della certificazione richiesta dalla disciplina speciale comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
  • La previsione speciale dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008 è compatibile con i parametri costituzionali, eurounitari e convenzionali richiamati dalla Corte costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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