Sentenza n. 57/2026 - Trento, Sezione 1
per l'annullamento del decreto del Questore di Trento di data-OMISSIS-, notificato in pari data, con cui è stata respinta la domanda di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale presentata in data -OMISSIS- dal ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, infra procedimentale e al precedente connesso, ed in particolare, ove occorra, della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda con nota di data -OMISSIS-della Questura di Trento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale, preceduto da comunicazione dei motivi ostativi
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, titolare del porto di pistola per difesa personale da oltre trent'anni, ha impugnato il diniego di rinnovo adottato dal Questore di Trento per carenza del requisito del "dimostrato bisogno" previsto dall'art. 42 TULPS. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 42 TULPS, il difetto di istruttoria e di motivazione concreta, nonché la violazione del legittimo affidamento e del principio di collaborazione e buona fede di cui all'art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990. Secondo il ricorrente, l'Amministrazione non avrebbe adeguatamente considerato la sua attività professionale e le funzioni svolte, suscettibili di esporlo a intimidazioni e minacce, né alcuni episodi di minaccia verificatisi in passato. Ha inoltre sostenuto che, in assenza di nuove circostanze, i precedenti rilasci e rinnovi avrebbero dovuto condurre al rinnovo della licenza e che il pericolo avrebbe dovuto essere valutato in prospettiva ex ante, senza pretendere che si fosse già concretizzato. Gli episodi allegati, tuttavia, risalivano nel tempo; l'Amministrazione aveva rilevato l'assenza di minacce, aggressioni o violenze recenti e di altri elementi concreti indicativi di un rischio attuale e specifico.
La decisione
Il Tribunale ha rigettato il ricorso. Ha qualificato il porto d'armi per difesa personale come autorizzazione di polizia, avente natura eccezionale rispetto al generale divieto di detenzione e porto d'armi e soggetta a valutazione discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza. L'art. 42 TULPS richiede un "dimostrato bisogno" e stabilisce la validità annuale della licenza; ne consegue che il richiedente deve provare, anche in sede di rinnovo, la necessità attuale, concreta e specifica di circolare armato. La mera attività professionale, l'appartenenza a una categoria esposta a rischi astratti o il precedente rilascio della licenza non sono sufficienti. I precedenti rinnovi non determinano né un automatismo né un'inversione dell'onere probatorio e non impediscono all'Amministrazione di rivalutare il requisito alla luce dell'evoluzione del concetto di difesa personale e del mutamento delle esigenze di sicurezza pubblica. Il legittimo affidamento non può estendersi al rinnovo di un titolo temporaneo ed eccezionale. Nel caso concreto, gli episodi di minaccia erano risalenti e non erano stati aggiornati da fatti idonei a dimostrare un pericolo attuale e specifico; pertanto il diniego non è risultato viziato da difetto di istruttoria o motivazione. Il Tribunale ha inoltre ritenuto prevalente l'interesse pubblico alla sicurezza rispetto all'interesse privato all'incolumità, nell'ambito della valutazione discrezionale prevista dalla disciplina. Le spese sono state eccezionalmente compensate per la peculiarità della materia.
Norme richiamate
Il Questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza non inferiore a centimetri 65. La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validità annuale.
La norma attribuisce una facoltà discrezionale, subordina il rilascio alla prova del bisogno e prevede la validità annuale della licenza; il rinnovo richiede quindi una nuova verifica del bisogno attuale e non opera automaticamente.
È richiamato quale espressione del principio generale del divieto di detenzione e porto d'armi, rispetto al quale il porto d'armi per difesa personale costituisce una deroga.
art. 4 l. 11/1975
È richiamato, insieme all'art. 669 c.p., quale base del generale divieto derogato dall'autorizzazione al porto d'armi per difesa personale.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
È invocato dal ricorrente in relazione ai principi di collaborazione e buona fede, ma il Tribunale esclude che tali principi fondino un affidamento al rinnovo di un titolo temporaneo ed eccezionale.
È richiamato quale veicolo interno della tutela dell'affidamento derivante dall'ordinamento dell'Unione; tale tutela, per i provvedimenti favorevoli, è collegata ai limiti di stabilità e di autotutela del provvedimento e non implica il rinnovo di un titolo temporaneo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.
Massime di principio
- La licenza di porto d'armi per difesa personale è un titolo di polizia eccezionale e temporaneo, il cui rilascio e rinnovo rientrano nella discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza e non costituiscono oggetto di un diritto soggettivo dell'interessato.
- Il requisito del "dimostrato bisogno" previsto dall'art. 42 TULPS deve essere provato dal richiedente mediante elementi concreti, attuali e specifici; la mera attività professionale, l'appartenenza a una categoria esposta a rischi astratti o la semplice possibilità di pericoli non sono sufficienti.
- La domanda di rinnovo della licenza di porto d'armi comporta una nuova valutazione del bisogno attuale: i precedenti rilasci o rinnovi non determinano automatismi, non invertono l'onere della prova e non impongono all'Amministrazione di rinnovare il titolo in assenza di una nuova dimostrazione del requisito.
- Il precedente rilascio di una licenza temporanea di porto d'armi non genera un legittimo affidamento al rinnovo, poiché la temporaneità e l'eccezionalità del titolo rendono prevedibile la rinnovazione della valutazione amministrativa alla scadenza.
- Nel bilanciamento tra l'interesse privato all'incolumità e l'interesse pubblico alla sicurezza, l'autorità di pubblica sicurezza può attribuire prevalenza a quest'ultimo, purché il diniego sia fondato sulla verifica dell'assenza di un bisogno concreto, attuale e specificamente dimostrato.
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