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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35208/2022 del 30/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2001, con cui venivano recuperati a tassazione redditi di fabbricati e una plusvalenza ritenuta realizzata dalla cessione di un terreno edificabile. L'operazione contestata dall'Ufficio era quella di acquisto del terreno per successione, successiva donazione ai figli e immediato trasferimento del bene a una società, a un valore coincidente, letta dall'Amministrazione come operazione elusiva ai sensi dell'art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e dell'appello in CTR, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio, dichiarando di aver definito la propria pendenza tributaria mediante adesione alla c.d. rottamazione ter e il pagamento integrale dovuto. La rinuncia è stata comunicata anche all'Agenzia delle entrate.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia agli atti del giudizio da parte della ricorrente, ritenendola ritualmente formulata e idonea a determinare l'estinzione del processo per cassazione anche senza accettazione della controparte. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio, ha compensato integralmente le spese tra le parti e ha escluso la debenza del doppio contributo unificato, rilevando che la rinuncia era sopravvenuta rispetto alla proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 306 c.p.c.

    "ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 cod. proc. civ."

    La rinuncia agli atti del giudizio estingue il processo anche senza accettazione della controparte, quando sia validamente e univocamente formulata e sottoscritta da parte o difensori muniti di poteri.

  • art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    È richiamato come base della contestazione di operazione elusiva relativa alla cessione del terreno.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte esclude l'applicazione del doppio contributo unificato in ragione della rinuncia sopravvenuta al ricorso.

Massime di principio

  • La rinuncia agli atti del giudizio di cassazione, se ritualmente e univocamente proposta da parte munita di poteri, determina l'estinzione del processo anche in mancanza di accettazione del resistente.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia comporta il passaggio in giudicato della decisione impugnata e fa venire meno l'interesse alla prosecuzione della lite.
  • In caso di rinuncia al ricorso, le spese possono essere compensate tra le parti se il giudice ravvisa i presupposti per farlo; non opera automaticamente la condanna alle spese in favore del resistente.
  • Il cd. doppio contributo unificato non è dovuto quando la definizione del giudizio avviene per rinuncia sopravvenuta al ricorso, prima della decisione nel merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiRinvio pregiudiziale

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