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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31167/2022 del 21/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione a taluni avvisi di addebito relativi a crediti pretesi dall'INPS e posti in riscossione da Agenzia delle Entrate-Riscossione. L'opponente deduceva la mancata notifica dei titoli esecutivi e chiedeva l'annullamento dell'intero debito. In appello la domanda era stata respinta; la Corte territoriale aveva ritenuto alcuni motivi generici o nuovi e aveva escluso rilievo al disconoscimento delle copie delle cartelle/avvisi e delle relate di notifica, reputandolo tardivo e comunque generico. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti tre motivi, strettamente connessi: 1) nullità della sentenza per vizio processuale, per il mancato ingresso del tempestivo disconoscimento ex artt. 214, 215 e 216 c.p.c.; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 2702 c.c. e degli artt. 214, 215 e 216 c.p.c., per avere ritenuto efficace il disconoscimento delle sottoscrizioni sulle cartoline di ricevimento degli avvisi e per non aver disposto la verificazione su istanza degli enti; 3) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul disconoscimento stesso. Il ricorrente richiamava anche gli artt. 24 e 111 Cost.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi perché, in sostanza, il ricorrente non denunciava un errore di interpretazione della norma, ma una diversa ricognizione della fattispecie concreta compiuta dal giudice di merito, censurabile solo nei limiti del vizio di motivazione. Ha inoltre affermato che il disconoscimento delle copie degli avvisi di addebito e delle relate di notifica non era stato compiuto in modo chiaro, circostanziato ed esplicito, e quindi non era idoneo a farne perdere efficacia probatoria. Quanto al terzo motivo, la Corte ha escluso l'omessa pronuncia, rilevando che la Corte d'appello aveva espressamente rigettato l'istanza di disconoscimento dell'autenticità delle scritture e della sottoscrizione del referto di notifica, nonché la questione della verificazione. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con liquidazione in favore dell'INPS, e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 214 c.p.c.

    Il disconoscimento della scrittura privata deve essere tempestivo e specifico; una contestazione generica non è idonea a privare il documento del suo valore probatorio.

  • art. 215 c.p.c.

    La mancata rituale contestazione della sottoscrizione impedisce di escludere l'efficacia probatoria del documento prodotto in copia.

  • art. 216 c.p.c.

    La verificazione presuppone un disconoscimento rituale; in difetto, non sussiste obbligo di attivarla.

  • art. 2702 c.c.

    La scrittura privata conserva efficacia probatoria se non sia stato effettuato un disconoscimento chiaro, circostanziato ed esplicito delle sottoscrizioni.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia espressamente deciso sul disconoscimento e sulla richiesta di verificazione.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno delle garanzie difensive, ma non ritenuto violato.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno del giusto processo, ma non ritenuto violato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata assunta in camera di consiglio non partecipata all'esito della proposta del relatore.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    È stato disposto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto, in presenza del rigetto del ricorso.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    Richiamato quale parametro per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione che censura la valutazione del giudice di merito sulla ritualità o tempestività del disconoscimento di un documento non integra, di regola, una violazione di legge, ma una contestazione della ricognizione della fattispecie concreta.
  • Perché il disconoscimento di una scrittura o di una copia documentale sia idoneo a incidere sul valore probatorio del documento, esso deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito; un'eccezione generica non è sufficiente.
  • La richiesta di verificazione presuppone un disconoscimento rituale e tempestivo; se questo manca o è inidoneo, non sussiste un'omissione censurabile per il mancato avvio del procedimento di verificazione.
  • Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia comunque esaminato e rigettato espressamente l'istanza sul documento e sulla sua autenticità.
  • La deduzione in cassazione di questioni nuove rispetto al thema decidendum di appello non è ammissibile, specie quando si tratti di contestazioni che non risultano correlate alla motivazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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