Cassazione Penale, Sentenza n. 4524/2025 del 04/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Severini impugna la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla parte civile Panuccio (per carenza di interesse, anche per assenza di impugnazione del Pubblico Ministero) e, nondimeno, aveva condannato l'imputata al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede. L'impugnante deduceva contraddittorietà della decisione (dichiarazione di inammissibilità e contemporanea statuizione sugli effetti civili), violazione di norme processuali (artt. 591, 581, 578 cod. proc. pen.) e incorrecta disapplicazione dell'art. 651-bis cod. proc. pen.; contestava inoltre l'erronea considerazione della prescrizione civile e penale quale giustificazione per decidere sui danni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso: ha confermato che, sotto il profilo penale, l'appello della parte civile era inammissibile in assenza di impugnazione del Pubblico ministero; tuttavia ha annullato la sentenza impugnata con riferimento agli effetti civili per palese contraddittorietà (la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile l'appello e, al contempo, aveva deciso sulla domanda di risarcimento senza valutazione probatoria e senza i presupposti necessari). La Cassazione ha quindi disposto il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, evidenziando altresì che la prescrizione civile è stata erroneamente dedotta dalla difesa poiché la notifica interruppe la prescrizione e questa riprende a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza.
Norme richiamate
Disciplina la particolare tenuità del fatto quale causa di non punibilità; la sentenza di proscioglimento per questa causa è al centro del conflitto su efficacia e conseguenze civili.
Stabilisce i limiti di efficacia della sentenza penale in sede civile circa la sussistenza, l'illiceità e la commissione del fatto; la Corte territoriale aveva ritenuto che, in assenza di impugnazione del PM, la parte civile non avesse interesse ad appellare per tali profili.
Prima della pronuncia della Corte costituzionale n.173/2022 non prevedeva che il giudice, nel prosciogliere per particolare tenuità, decidesse sulle domande civili; la Corte costituzionale ha censurato questa lacuna.
Sentenza Corte costituzionale n. 173/2022
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 538 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevedeva che il giudice pronunciante per particolare tenuità decidesse anche sulla restituzione e sul risarcimento del danno, imponendo dunque una diversa gestione degli effetti civili delle pronunce penali di tenuità.
artt. 591, 581, 578 cod. proc. pen.
Norme procedurali sull'impugnazione e sui vizi dell'impugnazione; la ricorrente deduceva violazioni e carenze di motivazione correlate alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello.
Riguardano la domanda di restituzione e risarcimento nel procedimento penale; la Corte di cassazione richiama la necessità di valutare compiutamente tali domande quando il giudice penale decide sugli effetti civili, in conformità alla Corte costituzionale.
Stabilisce che la prescrizione si interrompe con la notificazione dell'atto con cui inizia il giudizio; la Corte ha rilevato che la notifica della costituzione in giudizio della parte civile interrompeva la prescrizione.
Prevede che la prescrizione riprende a decorrere con il passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio; la Corte ha richiamato tale principio nel valutare la dedotta prescrizione civile.
Norma sulla durata quinquennale di talune azioni; la difesa aveva invocato tale termine per sostenere la prescrizione, ma la Cassazione ha ritenuto erronea la conclusione in presenza dell'interruzione per notifica.
Massime di principio
- La parte civile, in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero, normalmente non ha interesse ad appellare la decisione penale di proscioglimento per particolare tenuità: l'appello penale della parte civile può risultare inammissibile.
- Dopo la sentenza n.173/2022 della Corte costituzionale il giudice penale che pronuncia il proscioglimento per particolare tenuità deve comunque valutare e, se richiesto, decidere sulle domande di restituzione e risarcimento, ma solo se la valutazione può essere compiuta sulla base degli atti e della prova raccolta.
- Un giudice non può dichiarare l'appello inammissibile per carenza di interesse e, contemporaneamente, decidere sulla domanda civile senza una adeguata istruttoria e motivazione: decisioni contraddittorie su inammissibilità e merito civile sono annullabili.
- La prescrizione del diritto al risarcimento è interrotta dalla notifica dell'atto che dà avvio al giudizio e riprende a decorrere solo dal passaggio in giudicato della sentenza: quindi la tempestiva costituzione in giudizio della parte civile può evitare la perdita del diritto per prescrizione.
- Se il giudice penale intende decidere sugli effetti civili (restituzione o risarcimento), deve accertare la capacità lesiva del fatto e il nesso causale con il danno lamentato; in mancanza di valutazione probatoria, la competenza a decidere può essere rimessa al giudice civile tramite rinvio.
- In situazioni controverse è consigliabile che la parte civile agisca tempestivamente in sede civile o, se possibile, chieda espressamente al giudice penale di decidere sulle domande civili, curando l'acquisizione delle prove necessarie per la liquidazione del danno.
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