Cassazione Penale, Ordinanza n. 13006/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la censura relativa alla confisca/restituzione del denaro sequestrato non fosse stata devoluta in appello e fosse quindi inammissibilmente proposta per la prima volta in cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva definito il procedimento con sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., lamentando la violazione di legge in relazione all'art. 240-bis c.p. e la mancata restituzione della somma di denaro sequestrata nel procedimento penale. Dal testo emerge che il procedimento riguardava un reato in materia di stupefacenti ex artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. 309/1990. La Corte di cassazione ha però rilevato che, nel giudizio di appello, non risultava censurata la confisca del denaro; la doglianza sulla restituzione del bene, quindi, era nuova e non poteva essere proposta per la prima volta in sede di legittimità.
Norme richiamate
È richiamato dal ricorrente come norma rispetto alla quale dedurre la violazione di legge in tema di confisca/restituzione del denaro sequestrato.
La sentenza di appello era stata resa con il rito camerale partecipato previsto da questa disposizione.
artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. 309/1990
Individuano il reato oggetto del procedimento, in materia di stupefacenti, al quale era riferito il sequestro/confisca del denaro.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non possono essere proposte per la prima volta censure che non risultano devolute nei motivi di appello, specialmente quando attengano alla confisca o alla restituzione di beni sequestrati.
- La deduzione di violazione di legge in cassazione presuppone che la questione giuridica sia stata previamente introdotta e coltivata nei gradi di merito.
- In presenza di una doglianza nuova in cassazione, il ricorso è dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste dall'ordinamento.
- Quando la censura riguarda un bene già sottoposto a confisca e il motivo non è stato articolato in appello, la Corte di cassazione non entra nel merito della richiesta di restituzione.
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