Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03037/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Milano che lo ha riconosciuto responsabile per il reato di peculato (art. 314 c.p., capo C) e per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74/2000, capo E). Le censure principali vertono sulla: 1) presunta irragionevolezza e travisamento delle prove in ordine alla partecipazione alla appropriazione di somme relative all'acquisto dell'immobile di Cormano; 2) rilievo di un intervenuto giudicato o di sentenze altrui che avrebbero escluso sproporzione tra prezzo e valore dell'immobile; 3) contestata natura pubblicistica della Fondazione L.F.C. e conseguente incertezza circa la qualificazione di incaricato di pubblico servizio; 4) mancanze nella motivazione circa l'elemento soggettivo del reato tributario (finalità elusiva) e sulla presunta inesistenza soggettiva/oggettiva dell'operazione fatturata; 5) plurime censure processuali di carattere formale (omessa indicazione delle conclusioni del PG, aspecificità dei capi, mancata indicazione degli avvisi per assenze, violazioni dei termini per immediato custodiale).

La decisione

La Corte di Cassazione ha: 1) annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo E (art. 8 d.lgs. n. 74/2000) ritenendo che, per quel capo, "il fatto non costituisce reato" (mancanza di adeguata prova dell'elemento soggettivo elusivo); 2) rigettato il ricorso per il resto, confermando la responsabilità per il reato di peculato (capo C) ma procedendo, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., alla rideterminazione della pena per il residuo reato in anni 2 e mesi 8 di reclusione (eliminando quattro mesi attribuiti al capo E); 3) revocato la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici in ragione della pena risultata inferiore alla soglia dei tre anni; 4) confermato la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza sostenute dalle parti civili (Fondazione L.F.C. e Comune di Milano).

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen.

    Delitto di peculato: la Corte ha confermato la sussistenza del reato nei confronti del ricorrente sulla base del suo contributo alla retrocessione di parte del contributo regionale destinato all'acquisto dell'immobile, rilevando che l'assenza di un danno patrimoniale non esclude il peculato per la tutela dell'interesse al buon andamento della pubblica amministrazione.

  • art. 8 d.lgs. n. 74/2000

    Emissione di fatture per operazioni inesistenti: la Corte ha ritenuto che mancasse adeguata prova dell'elemento soggettivo (finalità elusiva) e ha annullato senza rinvio la condanna per questo capo perché il fatto non costituisce reato nel caso concreto.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Regole sul contenuto della sentenza: la Corte ha ritenuto infondato il motivo relativo all'omessa indicazione delle conclusioni del Procuratore Generale, richiamando la giurisprudenza che non collega automaticamente detta omissione a nullità quando risulta chiaro il trattamento del giudizio e l'assistenza difensiva.

  • art. 533 comma 1 cod. proc. pen.

    Norma citata nei motivi ma la Corte non ha accolto le censure; richiamata in relazione alla valutazione del "ragionevole dubbio" e alla necessità di motivazione sulle risultanze probatorie.

  • art. 620 cod. proc. pen.

    Permette alla Corte di Cassazione di rideterminare la pena quando annulla parzialmente la sentenza; la Corte ha rideterminato la pena per il residuo reato eliminando la porzione di pena riferibile al capo annullato.

  • art. 29 cod. pen.

    Norma richiamata in relazione alla soglia legale dei tre anni (effetti sull'accessorio): la Corte ha valutato che la pena ridotta è inferiore alla soglia che giustifica alcune sanzioni accessorie (con conseguente revoca dell'interdizione temporanea).

  • d.l. 6 luglio 2011, n. 98, art. 12 comma 1-ter

    Riferita nella parte motivazionale relativa all'applicabilità di discipline di contenimento della spesa nell'operazione di acquisto dell'immobile da parte della Fondazione, utile a qualificare l'attività come sottoposta a disciplina pubblicistica.

  • d.lgs. n. 50/2016, art. 3 comma 1 lett. d)

    Citato dalla giurisprudenza per valutare l'eventuale qualificazione della Fondazione L.F.C. come organismo di diritto pubblico/organismo esercente un servizio pubblico ai fini dell'applicazione di regole pubblicistiche.

Massime di principio

  • La qualificazione "pubblicistica" di enti privatistici va valutata sulla base dell'attività concreta e della disciplina applicabile all'operazione: non è determinante solo la forma giuridica formale.
  • Per il reato di peculato è rilevante il contributo dell'agente alla condotta appropriativa anche se non emerge un danno patrimoniale netto: il reato tutela anche il buon andamento dell'amministrazione.
  • L'emissione di fatture per operazioni inesistenti richiede la prova dell'elemento soggettivo (finalità elusiva o idoneità dell'operazione a produrre vantaggio fiscale); l'assenza di tale prova può determinare l'annullamento per non costituire reato.
  • Le valutazioni di merito adeguatamente motivate sulle risultanze probatorie sono difficilmente rivedibili in Cassazione; i rilievi meramente rivalutativi o generici risultano inammissibili.
  • Un annullamento parziale può comportare la rideterminazione della pena in Cassazione (art. 620 c.p.p.) e, se la nuova pena è inferiore a determinate soglie, la revoca delle pene accessorie conseguenti.
  • Documenti o sentenze altrui prodotti solo parzialmente o senza completo contesto rischiano di non essere valutati efficacemente: per invocare l'effetto del giudicato è necessario produrre e contestualizzare integralmente le pronunce rilevanti.
  • Nelle difese penali è cruciale contestare puntualmente elementi di prova e motivazione (indicando quali specifiche omissioni o travisamenti si denunciano): la genericità comporta spesso inammissibilità del ricorso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.