Cassazione Penale, Ordinanza n. 07836/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello aveva confermato la condanna di primo grado di due imputati alla pena di 6 mesi di reclusione per detenzione, ai fini della successiva cessione a terzi, e reiterata commercializzazione di sostanze stupefacenti del tipo hashish ed eroina, poste in essere mediante trattative telefoniche e consegna sulla pubblica via. In cassazione entrambi gli imputati hanno proposto un unico motivo, deducendo violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era assolutamente generico: i ricorrenti si erano limitati a chiedere l'annullamento della sentenza impugnata senza indicare specifiche ragioni di diritto né elementi di fatto a sostegno, né un concreto vizio dell'apparato motivazionale della decisione impugnata.
La decisione
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili per genericità dei motivi, poiché non rispettavano l'onere di specificità richiesto dall'art. 581, lett. d), c.p.p.; la causa di inammissibilità è stata ricondotta all'art. 591, lett. c), c.p.p. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non essendo ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Richiamato quale regola del reato continuato contestato insieme al concorso di persone.
Richiamato quale titolo di responsabilità concorsuale nella contestazione del reato.
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice della condotta di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti di lieve entità contestata agli imputati.
Invocato dai ricorrenti per ottenere una pronuncia di proscioglimento; la Corte non entra nel merito della sussistenza dei presupposti perché il motivo è inammissibile.
Richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento del ricorso; la sua violazione per genericità del motivo comporta inammissibilità.
Prevede l'inammissibilità del ricorso quando mancano i requisiti di specificità imposti dall'art. 581 c.p.p.
Disciplina le conseguenze economiche dell'inammissibilità, con condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per escludere la condanna pecuniaria solo in caso di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, con l'indicazione puntuale delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la censura; la mera richiesta di annullamento della sentenza è insufficiente.
- La genericità assoluta dei motivi integra una causa di inammissibilità del ricorso, non potendo la Corte supplire alla carenza difensiva ricostruendo d'ufficio le doglianze.
- Quando il ricorso è inammissibile e non è ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- La deduzione del mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è scrutinabile in cassazione se proposta in modo meramente assertivo e privo di specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata.
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