Cassazione Penale, Sentenza n. 45881/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto la revisione della sentenza di condanna emessa dalla Corte d'appello di Brescia (25/01/2021) sostenendo l'inutilizzabilità delle intercettazioni poste a fondamento della condanna a causa del mancato deposito di alcuni "brogliacci" e del rinvenimento di CD/DVD illeggibili nei quali erano masterizzati i brogliacci. La difesa ha dedotto che tale carenza documentale avrebbe reso inutilizzabili le intercettazioni e, quindi, avrebbe potuto determinare il proscioglimento degli imputati; inoltre ha lamentato un presunto eccesso di formalismo da parte della Corte territoriale nell'esame dell'ammissibilità della richiesta di revisione e l'impossibilità di fornire la "prova di resistenza" in quanto il materiale non era disponibile o illeggibile. È stata anche richiamata una denuncia presentata dai difensori per ipotesi di sottrazione/abuso d'ufficio relativa alla documentazione indiziaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza e generica formulazione. Ha confermato che: (1) l'omesso deposito dei brogliacci o dei supporti magnetici non comporta automaticamente l'inutilizzabilità delle conversazioni intercettate; (2) la scelta del rito abbreviato (art. 438 comma 6-bis c.p.p.) può sanare nullità di regime intermedio e rendere non più deducibili alcune eccezioni; (3) la richiesta di revisione era generica e priva della "prova di resistenza" necessaria per dimostrare l'incidenza decisiva delle presunte carenze sugli elementi probatori alla base della condanna; (4) una precedente richiesta simile era già stata ritenuta inammissibile e non è stato provato che gli atti successivamente esaminati non fossero già disponibili in cancelleria. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, i ricorrenti condannati al pagamento delle spese e, valutata la colpa nella determinazione dell'inammissibilità, condannati al versamento di una somma ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato in relazione ai vizi di motivazione dedotti dalla difesa (illogicità e contraddittorietà): la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e prive di prova concreta.
"procedimento ex art. 611 cod. proc. pen. non convertibile"
Nel procedimento di legittimità la richiesta di trattazione orale è stata rigettata in quanto il procedimento è disciplinato dall'art. 611 e non è "convertibile".
Norma sulla revisione: la Corte ha ricordato che la revisione richiede elementi nuovi e rilevanti e ha valutato che gli elementi dedotti non costituiscono novità idonea.
Regole sull'istanza di revisione: la Corte ha ritenuto che il materiale dedotto doveva essere valutato nella dialettica dell'ammissibilità e non ha rilevato violazioni nel corretto uso dell'art. 634 da parte della Corte territoriale.
Richiamato per ricordare che una dichiarazione di inammissibilità non preclude la presentazione di una nuova istanza fondata su "elementi diversi"; la Corte ha però ritenuto che l'elemento diverso prospettato non fosse tale da cambiare l'esito.
La sanzione di "inutilizzabilità" prevista riguarda l'omessa redazione dei verbali (art. 268) e non l'omesso deposito dei brogliacci o dei supporti, che non dà automaticamente luogo a inutilizzabilità.
Riferito per distinguere tra verbali (la cui omessa redazione può comportare sanzioni) e brogliacci/supporti che contengono sintesi delle conversazioni.
art. 178, lett. c), cod. proc. pen.
L'omesso deposito dei supporti magnetici genera una nullità di regime intermedio che può essere sanata con scelte processuali successive (es. rito abbreviato).
art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen.
La richiesta di giudizio abbreviato determina la sanatoria delle nullità di regime intermedio (salvo quelle assolute), rendendo non più deducibili alcune eccezioni legate ai supporti mancanti.
Norma richiamata per la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende in caso di accertata colpa nella proposizione del ricorso: la Corte ha condannato i ricorrenti ai sensi di questo articolo.
D.P.R. n. 309/1990, artt. 73 e 74
Norme sostanziali sul traffico di stupefacenti che formavano oggetto delle imputazioni e della condanna in primo e secondo grado.
Codice penale, artt. 110, 112, 648, 697
Norme penali richiamate nel quadro delle imputazioni (concorso, ricettazione, violazione legge armi ecc.) nella sentenza di merito che è stata poi oggetto di istanza di revisione.
Massime di principio
- L'omesso deposito dei "brogliacci" o dei supporti magnetici non comporta automaticamente l'inutilizzabilità delle intercettazioni: occorre verificare se manchino i verbali formali e se la violazione abbia effettivamente pregiudicato il diritto di difesa in termini tali da configurare una nullità insanabile.
- La richiesta di revisione ex art. 630 c.p.p. richiede elementi "nuovi" e rilevanti e, soprattutto, la cosiddetta "prova di resistenza" che dimostri l'incidenza decisiva del nuovo elemento sull'impianto probatorio: mere evidenze di carenza documentale non dimostrate come decisive sono insufficienti.
- La scelta del rito abbreviato può sanare nullità di regime intermedio (art. 438, comma 6-bis c.p.p.), rendendo inammissibili eccezioni tardive relative a difetti documentali che potevano essere rilevati prima della richiesta di abbreviato.
- Se un'omissione o un'irregolarità era potenzialmente riconoscibile prima della decisione (o della scelta di riti che sanano), la difesa deve esercitare i relativi controlli tempestivamente; il rilevamento posteriore, senza prova che il materiale non fosse prima disponibile, è di regola insufficiente per ottenere la revisione.
- Denunce o denunzie per abuso d'ufficio o sottrazione di atti non sostituiscono la necessità di fornire, nell'istanza di revisione, una chiara dimostrazione del nesso di causalità tra la carenza documentale e l'errore di giudizio che ha condotto alla condanna.
- In sede di Cassazione un'istanza priva di specificità e di un dettagliato confronto probatorio (ossia che resti generica circa l'incidenza delle prove mancanti) è destinata all'inammissibilità; occorre sempre indicare con precisione quale elemento nuovo smentisca l'assetto probatorio precedente.
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