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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45881/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto la revisione della sentenza di condanna emessa dalla Corte d'appello di Brescia (25/01/2021) sostenendo l'inutilizzabilità delle intercettazioni poste a fondamento della condanna a causa del mancato deposito di alcuni "brogliacci" e del rinvenimento di CD/DVD illeggibili nei quali erano masterizzati i brogliacci. La difesa ha dedotto che tale carenza documentale avrebbe reso inutilizzabili le intercettazioni e, quindi, avrebbe potuto determinare il proscioglimento degli imputati; inoltre ha lamentato un presunto eccesso di formalismo da parte della Corte territoriale nell'esame dell'ammissibilità della richiesta di revisione e l'impossibilità di fornire la "prova di resistenza" in quanto il materiale non era disponibile o illeggibile. È stata anche richiamata una denuncia presentata dai difensori per ipotesi di sottrazione/abuso d'ufficio relativa alla documentazione indiziaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza e generica formulazione. Ha confermato che: (1) l'omesso deposito dei brogliacci o dei supporti magnetici non comporta automaticamente l'inutilizzabilità delle conversazioni intercettate; (2) la scelta del rito abbreviato (art. 438 comma 6-bis c.p.p.) può sanare nullità di regime intermedio e rendere non più deducibili alcune eccezioni; (3) la richiesta di revisione era generica e priva della "prova di resistenza" necessaria per dimostrare l'incidenza decisiva delle presunte carenze sugli elementi probatori alla base della condanna; (4) una precedente richiesta simile era già stata ritenuta inammissibile e non è stato provato che gli atti successivamente esaminati non fossero già disponibili in cancelleria. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, i ricorrenti condannati al pagamento delle spese e, valutata la colpa nella determinazione dell'inammissibilità, condannati al versamento di una somma ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai vizi di motivazione dedotti dalla difesa (illogicità e contraddittorietà): la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e prive di prova concreta.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    "procedimento ex art. 611 cod. proc. pen. non convertibile"

    Nel procedimento di legittimità la richiesta di trattazione orale è stata rigettata in quanto il procedimento è disciplinato dall'art. 611 e non è "convertibile".

  • art. 630 cod. proc. pen.

    Norma sulla revisione: la Corte ha ricordato che la revisione richiede elementi nuovi e rilevanti e ha valutato che gli elementi dedotti non costituiscono novità idonea.

  • art. 634 cod. proc. pen.

    Regole sull'istanza di revisione: la Corte ha ritenuto che il materiale dedotto doveva essere valutato nella dialettica dell'ammissibilità e non ha rilevato violazioni nel corretto uso dell'art. 634 da parte della Corte territoriale.

  • art. 641 cod. proc. pen.

    Richiamato per ricordare che una dichiarazione di inammissibilità non preclude la presentazione di una nuova istanza fondata su "elementi diversi"; la Corte ha però ritenuto che l'elemento diverso prospettato non fosse tale da cambiare l'esito.

  • art. 271 cod. proc. pen.

    La sanzione di "inutilizzabilità" prevista riguarda l'omessa redazione dei verbali (art. 268) e non l'omesso deposito dei brogliacci o dei supporti, che non dà automaticamente luogo a inutilizzabilità.

  • art. 268 cod. proc. pen.

    Riferito per distinguere tra verbali (la cui omessa redazione può comportare sanzioni) e brogliacci/supporti che contengono sintesi delle conversazioni.

  • art. 178, lett. c), cod. proc. pen.

    L'omesso deposito dei supporti magnetici genera una nullità di regime intermedio che può essere sanata con scelte processuali successive (es. rito abbreviato).

  • art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen.

    La richiesta di giudizio abbreviato determina la sanatoria delle nullità di regime intermedio (salvo quelle assolute), rendendo non più deducibili alcune eccezioni legate ai supporti mancanti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende in caso di accertata colpa nella proposizione del ricorso: la Corte ha condannato i ricorrenti ai sensi di questo articolo.

  • D.P.R. n. 309/1990, artt. 73 e 74

    Norme sostanziali sul traffico di stupefacenti che formavano oggetto delle imputazioni e della condanna in primo e secondo grado.

  • Codice penale, artt. 110, 112, 648, 697

    Norme penali richiamate nel quadro delle imputazioni (concorso, ricettazione, violazione legge armi ecc.) nella sentenza di merito che è stata poi oggetto di istanza di revisione.

Massime di principio

  • L'omesso deposito dei "brogliacci" o dei supporti magnetici non comporta automaticamente l'inutilizzabilità delle intercettazioni: occorre verificare se manchino i verbali formali e se la violazione abbia effettivamente pregiudicato il diritto di difesa in termini tali da configurare una nullità insanabile.
  • La richiesta di revisione ex art. 630 c.p.p. richiede elementi "nuovi" e rilevanti e, soprattutto, la cosiddetta "prova di resistenza" che dimostri l'incidenza decisiva del nuovo elemento sull'impianto probatorio: mere evidenze di carenza documentale non dimostrate come decisive sono insufficienti.
  • La scelta del rito abbreviato può sanare nullità di regime intermedio (art. 438, comma 6-bis c.p.p.), rendendo inammissibili eccezioni tardive relative a difetti documentali che potevano essere rilevati prima della richiesta di abbreviato.
  • Se un'omissione o un'irregolarità era potenzialmente riconoscibile prima della decisione (o della scelta di riti che sanano), la difesa deve esercitare i relativi controlli tempestivamente; il rilevamento posteriore, senza prova che il materiale non fosse prima disponibile, è di regola insufficiente per ottenere la revisione.
  • Denunce o denunzie per abuso d'ufficio o sottrazione di atti non sostituiscono la necessità di fornire, nell'istanza di revisione, una chiara dimostrazione del nesso di causalità tra la carenza documentale e l'errore di giudizio che ha condotto alla condanna.
  • In sede di Cassazione un'istanza priva di specificità e di un dettagliato confronto probatorio (ossia che resti generica circa l'incidenza delle prove mancanti) è destinata all'inammissibilità; occorre sempre indicare con precisione quale elemento nuovo smentisca l'assetto probatorio precedente.

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