Cassazione Civile, Ordinanza n. 30348/2021 del 27/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il richiedente, soccombente in appello dinanzi alla Corte d'appello di Torino dopo il rigetto del Tribunale della domanda di protezione sussidiaria e umanitaria, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. Ha censurato il diniego della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007, sostenendo che il giudice di merito si sarebbe limitato a richiamare in modo approssimativo alcune fonti informative (Human Rights Watch world report 2017, internazionale.it e bbc.com), senza adempiere all'obbligo di cooperazione istruttoria di cui all'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 25/2008. Ha inoltre dedotto che tali fonti non sarebbero tra quelle indicate dalla norma e che, essendo datate 2017, non sarebbero state aggiornate; ha anche affermato che la Corte territoriale non avrebbe valutato gli elementi probatori da lui offerti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In via preliminare ha ritenuto inammissibile la costituzione tardiva del Ministero, perché l'atto depositato non era un vero controricorso ma una mera dichiarazione di costituzione al solo fine di eventuale partecipazione all'udienza, priva dell'esposizione dei motivi di diritto richiesta dagli artt. 370 e 366 c.p.c. Nel merito, il motivo è stato reputato inammissibile perché, secondo l'orientamento richiamato dalla Corte, quando il giudice di merito fonda la decisione su fonti aggiornate, la censura sulla mancata utilizzazione delle ultime fonti disponibili è inidonea se il ricorrente non indica e non riproduce nel ricorso il contenuto essenziale di fonti successive da cui risultino specifici elementi di accresciuta instabilità o pericolosità non considerati. Nel caso concreto il ricorrente si era limitato a lamentare genericamente l'insufficienza delle fonti, senza indicarne di nuove e decisive. È stato altresì disposto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto; non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva del Ministero.
Norme richiamate
art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007
individua la fattispecie della protezione sussidiaria per minaccia grave e individuale derivante da violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato o di grave instabilità.
art. 8, comma 2, d.lgs. n. 25/2008
impone al giudice l'obbligo di cooperazione istruttoria e di acquisizione di informazioni sul Paese di origine mediante fonti qualificate e aggiornate.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
consente il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma la censura deve essere specifica e autosufficiente.
il controricorso deve essere tempestivo e contenere una difesa completa; una mera dichiarazione di costituzione non è sufficiente.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiede, a pena di inammissibilità, l'esposizione dei motivi di diritto posti a fondamento della difesa nel controricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, impone la verifica dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro dell'importo ulteriore dovuto a titolo di contributo unificato.
artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
disciplinano la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- In materia di protezione sussidiaria, la censura contro la decisione di merito non può limitarsi a contestare genericamente l'aggiornamento o l'idoneità delle fonti informative utilizzate: il ricorrente deve indicare in modo specifico fonti successive e riportarne il contenuto essenziale, mostrando che da esse emergono elementi ulteriori e decisivi di pericolosità non valutati dal giudice.
- L'obbligo di cooperazione istruttoria del giudice richiede l'uso di fonti qualificate e aggiornate, ma la mancata consultazione delle ultime fonti disponibili non determina di per sé la nullità della decisione se la parte non dimostra, con allegazioni specifiche, che tali fonti avrebbero potuto mutare il giudizio sulla situazione del Paese.
- Nel giudizio di cassazione, un atto del resistente che si limiti a dichiarare la volontà di costituirsi per l'eventuale partecipazione all'udienza, senza contenere le difese richieste dal codice, non integra un controricorso idoneo ed è quindi inammissibile.
- La deduzione di un vizio ex art. 360, n. 3, c.p.c. deve essere autosufficiente e specifica: la mera affermazione di approssimazione o insufficienza della motivazione sulle fonti istruttorie non basta se non è accompagnata dall'indicazione delle fonti asseritamente trascurate e del loro contenuto rilevante.
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