Cassazione Civile, Ordinanza n. 30207/2024 del 22/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto bancario per il residuo debito restitutorio derivante da un finanziamento, rispetto al quale il ricorrente era fideiussore della debitrice principale. Il debitore propose opposizione deducendo, tra l'altro, nullità del decreto per insufficienza della prova documentale, nullità del contratto fideiussorio, errata quantificazione del credito, prescrizione degli interessi, violazione degli obblighi informativi e dei doveri di correttezza e buona fede della banca, con richiesta riconvenzionale di risarcimento del danno. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la Corte di cassazione rigettò anche il precedente ricorso, reputando infondata la censura sulla legittimazione attiva del creditore originario e qualificando la questione come attinente alla titolarità del credito e non alla legittimazione ad causam. Con i successivi ricorsi per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., il ricorrente ha sostenuto che l'ordinanza di cassazione sarebbe incorsa in errore di fatto, avendo ritenuto titolare del credito un soggetto che, a suo dire, lo aveva ceduto in blocco anni prima a una diversa società; ha inoltre contestato l'intervento della società cessionaria nel giudizio di legittimità, lamentando la mancata prova delle cessioni intervenute tra i diversi soggetti indicati. La società intervenuta ha resistito solo in uno dei due procedimenti, mentre l'altra parte è rimasta intimata.
La decisione
La Corte ha riunito i due procedimenti di revocazione e li ha dichiarati entrambi inammissibili. Quanto al primo ricorso, ha ritenuto che la doglianza non deducesse un vero errore di fatto revocatorio, ma mirasse in realtà a contestare una valutazione giuridica e interpretativa già compiuta nella precedente ordinanza, quindi insindacabile in sede di revocazione. Quanto al secondo ricorso, ha ritenuto inammissibile l'intervento della società che si era costituita quale successore a titolo particolare del credito, perché non aveva fornito la prova del contratto di cessione, ma solo della sua notificazione/pubblicazione, prova insufficiente quando la cessione sia specificamente contestata dal debitore. Entrambi i ricorsi sono stati quindi respinti in rito, con ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Norme richiamate
Consente la riunione dei procedimenti quando impugnano la medesima decisione.
Rende proponibile la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione nei casi previsti dalla legge, ma non per errori di diritto o di valutazione.
L'errore revocatorio deve essere un errore di fatto percettivo, decisivo, obiettivamente rilevabile dagli atti e non oggetto di decisione su punto controverso.
Regola l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal debitore ingiunto.
"Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui"
La legittimazione ad agire dipende dalla prospettazione della titolarità del diritto fatto valere in giudizio.
La successione nel processo richiede la prova dei presupposti del subentro nella posizione della parte originaria.
Il successore a titolo particolare può intervenire o proseguire il giudizio solo dimostrando il proprio subentro nel diritto controverso.
Consente il richiamo per relationem alle motivazioni di precedenti decisioni.
La notificazione della cessione al debitore serve a renderla efficace nei suoi confronti, ma non prova di per sé l'esistenza del contratto di cessione.
Richiamato come fonte degli obblighi integrativi derivanti dal contratto, in combinazione con la buona fede.
Richiamato come parametro di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto.
Invocato dal ricorrente per dedurre la nullità del contratto fideiussorio e l'inosservanza degli obblighi contrattuali bancari.
Invocato dal ricorrente per lamentare la mancata informazione periodica sul rapporto bancario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Nelle cessioni in blocco di crediti bancari, l'avviso in Gazzetta Ufficiale vale come forma di notificazione ai debitori ceduti, ma non prova automaticamente la cessione quando questa sia contestata.
Massime di principio
- La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è ammissibile solo per errore di fatto revocatorio, inteso come falsa percezione immediatamente verificabile degli atti; non è invece utilizzabile per censurare errori di diritto, valutazioni probatorie o interpretazioni giuridiche.
- In sede revocatoria, non è configurabile errore di fatto quando la doglianza mira sostanzialmente a ottenere un nuovo giudizio sul motivo già esaminato e respinto dalla Corte di cassazione.
- La titolarità del diritto sostanziale dedotto in giudizio è un elemento di merito: chi agisce o resiste deve allegarla e, se contestata, provarla; la sua mancanza o difetto non coincide con il difetto di legittimazione ad agire, che invece dipende dalla prospettazione della domanda.
- Chi interviene o impugna come successore a titolo particolare deve dimostrare, quando la qualità sia contestata, non solo l'allegazione del subentro ma anche la prova del concreto contratto di cessione o del titolo successorio, poiché la sola notificazione della cessione al debitore non prova il trasferimento del credito.
- Nelle cessioni in blocco di crediti bancari, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale soddisfa l'onere di notificazione ai fini dell'efficacia verso il debitore, ma, se il debitore contesta l'esistenza della cessione o la riferibilità del singolo credito, il cessionario deve fornire prova autonoma dell'operazione o della specifica inclusione del credito tra quelli ceduti.
- Se la controversia riguarda solo l'inclusione del singolo credito nell'operazione di cessione in blocco, le indicazioni contenute nell'avviso pubblicato possono essere utilizzate come prova, purché sufficientemente specifiche da consentire l'esatta identificazione del credito trasferito.
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