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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16410/2022 del 20/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il pagamento di euro 2.033,67 oltre interessi, fondato sulla documentazione di un rapporto di conto corrente. Il giudice di pace aveva accolto l’opposizione del correntista ritenendo estinto il credito. In appello, però, il Tribunale di Roma ha riformato la decisione, rilevando che il contratto di conto corrente e gli estratti conto prodotti mostravano un saldo finale pari a zero al 30.9.2008, ma con annotazione di accredito corrispondente al saldo debitorio e causale "azzeramento saldo per estinzione", letta come operazione contabile di prassi connessa al recesso della banca dal rapporto, non come prova dell’estinzione del debito. Il Tribunale ha inoltre valorizzato i solleciti di pagamento e una nota del correntista che contestava solo una parte degli interessi. Con il ricorso per cassazione il correntista ha dedotto, in sostanza, violazione degli artt. 1832 c.c. e 50 d.lgs. n. 385/1993: con il primo motivo ha sostenuto che il giudice di merito avesse erroneamente escluso l’estinzione del credito della banca, nonostante l’azzeramento del saldo e l’efficacia probatoria dell’estratto conto non contestato; con il secondo motivo ha lamentato che non fosse stato considerato un fatto estintivo del credito, cioè la mancata contestazione dell’estratto conto del 30.9.2007, sostenendo che il principio dell’art. 1832 c.c. operi anche in danno della banca.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi mirassero, in realtà, a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale probatorio e una diversa interpretazione dei documenti già valutati dal giudice di merito. La censura era quindi diretta al riesame del fatto e non a denunciare un vero errore di diritto. Inoltre, il ricorrente non aveva sviluppato argomentazioni idonee a dimostrare una erronea ricognizione delle norme invocate, limitandosi a contrapporre la propria lettura dell’estratto conto e non confutando la ratio della decisione impugnata, fondata anche sulla rilevanza di ulteriori documenti che deponevano per la persistenza del credito. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1832 c.c.

    La mancata contestazione dell’estratto conto non può essere invocata in cassazione come pretesto per ottenere una rivalutazione del merito; la sua portata deve essere dedotta con specifiche censure di diritto e non con mera contrapposizione di letture fattuali.

  • art. 50 d.lgs. n. 385/1993

    La censura che lo richiama è stata ritenuta inammissibile perché non accompagnata da specifiche argomentazioni sull’erronea applicazione della norma, ma sostanzialmente diretta al riesame dei fatti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione o falsa applicazione di legge va dedotta con puntuale indicazione delle norme e con argomentazioni intelligibili e specifiche che mostrino in quale modo la sentenza si ponga in contrasto con esse; altrimenti il motivo è inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro per l’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è consentito trasformare una doglianza in diritto in una richiesta di nuovo esame del fatto: se la censura mira solo a sovrapporre una diversa lettura delle prove, il motivo è inammissibile.
  • La denuncia di violazione o falsa applicazione di legge richiede non solo il richiamo delle norme asseritamente violate, ma anche una critica specifica e argomentata della loro applicazione nella sentenza impugnata.
  • La contestazione dell’efficacia probatoria di documenti contabili o dell’estratto conto non può essere proposta come semplice dissenso valutativo rispetto al giudice di merito, ma deve evidenziare un effettivo errore di sussunzione o di interpretazione della norma applicata.
  • Quando la decisione di merito si fonda su una pluralità di elementi documentali convergenti, la censura che attacca un solo profilo probatorio senza confrontarsi con la ratio complessiva della sentenza non è idonea a scardinarla.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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