Cassazione Civile, Ordinanza n. 10966/2025 del 26/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a un lavoratore per un periodo di assenza ingiustificata dal lavoro di quattro giorni. Il lavoratore ha ottenuto in primo e secondo grado la declaratoria di illegittimità del recesso. La Corte d'appello ha ritenuto valida l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento, pur essendo stata sottoscritta dal solo difensore, perché sorretta da procura conferita in precedenza; ha inoltre rilevato d'ufficio la mancata preventiva contestazione degli addebiti disciplinari, ritenendola causa di nullità del licenziamento e applicando l'art. 18, comma 4, l. n. 300/1970. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 6 l. n. 604/1966 e 83 c.p.c. per asserita decadenza del lavoratore dall'impugnazione del licenziamento, sostenendo che la procura fosse stata conferita solo con il deposito del ricorso e quindi tardivamente; (2) violazione degli artt. 6 l. n. 604/1966 e 2727-2729 c.c. per erroneo uso di presunzioni nel ritenere conferito il mandato al difensore; (3) violazione degli artt. 1421 c.c., 99, 112 e 414 c.p.c. per avere la Corte territoriale rilevato d'ufficio un vizio del licenziamento non tempestivamente dedotto dal lavoratore; (4) violazione dell'art. 18 l. n. 300/1970 e dell'art. 1 d.l. n. 23/2015, per l'erronea applicazione del regime sanzionatorio dello Statuto dei lavoratori a un rapporto instaurato dopo il 7 marzo 2015.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi, ha ritenuto fondato il terzo motivo e ha dichiarato assorbito il quarto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha confermato il principio secondo cui l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento può essere validamente compiuta dal difensore munito di procura scritta anteriore, ma ha escluso che il giudice possa rilevare d'ufficio un diverso vizio del recesso rispetto a quelli tempestivamente allegati nel ricorso introduttivo. La cassazione con rinvio è stata disposta perché la decisione di merito aveva fondato l'illegittimità del licenziamento su una causa petendi non ritualmente proposta dal lavoratore.
Norme richiamate
l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento può essere efficacemente effettuata dal difensore munito di procura scritta anteriore; non è necessario che la procura sia comunicata o documentata al datore entro il termine di sessanta giorni, salvo il diverso tema della ratifica.
richiamato per censurare la validità della procura al difensore e il momento del suo conferimento.
la valutazione degli indizi e l'uso del ragionamento presuntivo spettano al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione nei ristretti confini consentiti.
richiamato dalla ricorrente per contestare il potere del giudice di rilevare d'ufficio vizi del licenziamento.
la causa petendi dell'impugnazione del licenziamento deve risultare dal ricorso introduttivo; non è consentita la proposizione in seguito di un nuovo profilo di illegittimità non tempestivamente dedotto.
la violazione della procedura disciplinare non può essere rilevata d'ufficio se non è stata allegata tempestivamente dalla parte nel ricorso introduttivo.
richiamato dalla Corte territoriale per la tutela applicata; la Cassazione non si pronuncia nel merito sul corretto regime sanzionatorio, perché il relativo motivo è assorbito.
art. 1 d.l. n. 23/2015
richiamato per sostenere l'applicabilità del regime delle tutele crescenti ai rapporti instaurati dopo il 7 marzo 2015; la questione resta assorbita.
Massime di principio
- L'impugnazione stragiudiziale del licenziamento può essere validamente compiuta dal difensore del lavoratore se questi sia munito, prima dell'atto, di procura scritta; in tal caso non è necessaria una preventiva comunicazione o produzione della procura al datore di lavoro entro il termine decadenziale, restando tuttavia contestabile in giudizio l'effettiva esistenza e anteriorità del mandato.
- Nel giudizio di impugnazione del licenziamento, la causa petendi è delimitata dallo specifico vizio dell'atto allegato nel ricorso introduttivo: non è consentito introdurre successivamente, nemmeno in appello, un diverso profilo di illegittimità che comporti un mutamento del fatto costitutivo e del tema di decisione.
- La violazione della procedura disciplinare ex art. 7 l. n. 300/1970 non è rilevabile d'ufficio quando non sia stata tempestivamente dedotta dalla parte nel giudizio di merito, poiché il processo del lavoro resta soggetto alle regole di allegazione e domanda della parte.
- La valutazione del materiale indiziario e la formazione del convincimento presuntivo appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se la censura mira solo a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti, senza denunciare un vero vizio di legittimità nei limiti consentiti.
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