Cassazione Penale, Ordinanza n. 20712/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna a mesi otto di arresto ed euro 2.000 di ammenda per la violazione in materia di armi di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 110/1975. Il ricorso deduceva vizio di motivazione, sostenendo che la sentenza impugnata non avrebbe esaminato la possibile sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p. In sostanza si lamentava il mancato rilievo officioso di eventuali ragioni ostative alla condanna, senza però indicare quali specifiche cause di non punibilità fossero astrattamente configurabili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha rilevato che il ricorrente non aveva indicato quali cause di non punibilità dovessero essere esaminate; ha inoltre osservato che il reato non risultava prescritto, poiché commesso il 23/08/2021 e ancora nei termini di cui all'art. 344-bis c.p.p., e che non era soggetto a condizioni di procedibilità. Ha infine ritenuto congrua e logica la motivazione della sentenza di condanna anche quanto alla gravità del fatto, sufficiente a escludere il proscioglimento, incluso quello ex art. 131-bis c.p., peraltro non richiesto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 4, comma 2, legge n. 110/1975
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello, relativa alla fattispecie in materia di armi
obbligo del giudice di rilevare immediatamente le cause di non punibilità; la censura è stata ritenuta generica perché non indicava quali cause fossero configurabili
richiamato per escludere che il reato fosse prescritto, essendo stati rispettati i relativi termini
istituto della particolare tenuità del fatto richiamato per affermare che la motivazione di merito escludeva il proscioglimento e che, comunque, il ricorrente non ne aveva chiesto l'applicazione
base per la condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
"la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità"
richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di elementi per escludere la colpa del ricorrente nella causazione dell'inammissibilità
Massime di principio
- Il motivo di ricorso che invoca l'omesso rilievo delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. deve indicare in modo specifico quali siano le cause astrattamente configurabili: la doglianza meramente assertiva o generica è inammissibile.
- La verifica officiosa delle cause di non punibilità non impone al giudice di legittimità di supplire all'assoluta indeterminatezza del motivo, quando non siano prospettati elementi concreti che facciano emergere una causa di proscioglimento immediatamente rilevabile.
- La dedotta prescrizione non può essere affermata in astratto, ma va esclusa quando dal testo risulti che il fatto è recente e che i termini di legge non sono maturati.
- La particolare tenuità del fatto può essere negata quando la motivazione di merito dia conto, in modo logico ed esauriente, della gravità della condotta; inoltre, il relativo sindacato non può essere sollecitato in modo generico se non sia stata chiesta specificamente l'applicazione dell'istituto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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