Cassazione Civile, Ordinanza n. 01102/2023 del 16/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una serie di contratti di lavoro a tempo determinato prestati presso un'amministrazione scolastica. Il lavoratore aveva chiesto in giudizio la declaratoria di illegittimità del termine apposto ai contratti, la conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato e il risarcimento del danno; in subordine, il risarcimento ex art. 36 del d.lgs. n. 165/2001. La corte d'appello, in riforma parziale della decisione di primo grado, aveva negato sia la conversione sia il risarcimento, ritenendo che il ricorso ai contratti a termine su posto vacante si fosse mantenuto entro il triennio complessivo e che non emergessero ulteriori elementi di abuso rispetto alle supplenze temporanee. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello del Ministero per genericità; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente sul rigetto della conversione; 3) violazione di legge e della clausola 5 dell'accordo quadro UE per avere escluso l'abusiva reiterazione dei contratti; 4) omesso esame di un fatto decisivo, cioè il conferimento di un ulteriore incarico annuale che avrebbe determinato il superamento del limite dei trentasei mesi e giustificato il risarcimento nella misura di quindici mensilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'eccezione di inammissibilità dell'appello del Ministero doveva considerarsi implicitamente disattesa dalla corte territoriale, che aveva esaminato il merito. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, richiamando l'orientamento consolidato secondo cui, nel rapporto pubblico, non è ammessa la conversione a tempo indeterminato del contratto illegittimamente stipulato a termine, in ragione dell'art. 97 Cost. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, valorizzando il precedente secondo cui non sussiste risarcimento quando il ricorso ai contratti a termine su posto vacante resta entro il triennio complessivo e non risultano elementi ulteriori idonei a dimostrare un abuso. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per difetto di decisività, poiché il fatto dedotto non avrebbe comunque potuto incidere sul diritto alla conversione né sul diverso assetto del risarcimento. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Invocato per dedurre omessa pronuncia; la Corte ha escluso la violazione ritenendo che la questione fosse implicitamente rigettata dall'esame del merito.
Richiamati dal ricorrente a sostegno della censura di genericità dell'appello; la Corte non ha accolto la doglianza.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per censurare la motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio.
Norma posta a fondamento della domanda subordinata di risarcimento; la Corte ha ritenuto infondata la pretesa risarcitoria nei limiti prospettati.
art. 97 Cost.
Richiamato come limite alla conversione del rapporto pubblico a termine in rapporto a tempo indeterminato.
Richiamato in relazione alla disciplina generale dei contratti a termine e alla censura sulla reiterazione abusiva.
artt. 44 e 60 del CCNL per il comparto Scuola
Richiamati dal ricorrente a sostegno della tesi dell'illegittimità dei termini apposti ai contratti.
Direttiva 1999/70/CE
Richiamata per sostenere l'illegittimità dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine; la Corte ha ritenuto non sussistenti i presupposti per il risarcimento invocato.
l. n. 247/2009
Richiamata dal ricorrente nel quadro delle censure sulla disciplina applicabile; non ha inciso sull'esito.
art. 14 CEDU
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; non ha avuto rilievo decisivo.
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente a fini di censura di disparità di trattamento; la Corte non ha accolto la doglianza.
artt. 20 e 21 della Carta di Nizza
Richiamati dal ricorrente a sostegno della pretesa illegittimità della disciplina applicata; non hanno mutato il giudizio.
Richiamato nel motivo sulla valutazione delle prove e della documentazione prodotta.
art. 4, comma 1, l. n. 124/1999
Richiamato dal ricorrente in tema di supplenze e contratti a termine nel comparto scuola.
art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001
Richiamato in relazione al limite temporale dei trentasei mesi e alla dedotta abusiva reiterazione.
clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
Richiamata per sostenere che la reiterazione dei contratti avrebbe dovuto essere sanzionata; la Corte ha escluso l'abuso nei termini dedotti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Cass., Sez. Un., n. 5072/2016
Richiamata quale parametro sulla tutela conseguente all'illegittima stipulazione di contratti a termine nel pubblico impiego, ma ritenuta non idonea a fondare la pretesa del ricorrente nei termini prospettati.
Cass. n. 22552/2016
Richiamata per affermare che non vi è luogo al risarcimento se il ricorso al contratto a termine su posto vacante di diritto resta entro il triennio complessivo e mancano ulteriori elementi sintomatici di abuso.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, l'illegittima apposizione del termine non comporta la conversione automatica del rapporto a tempo indeterminato, poiché opera il limite derivante dall'art. 97 Cost.
- La domanda risarcitoria per abusiva reiterazione di contratti a termine richiede la dimostrazione di elementi ulteriori rispetto alla mera successione dei contratti; il solo superamento o la sola reiterazione non bastano se, secondo il quadro ricostruito dal giudice, il ricorso al termine è rimasto entro i limiti considerati e non emergono indici di abuso.
- L'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione può ritenersi implicitamente disattesa quando il giudice d'appello decide comunque il merito della controversia.
- Il motivo di ricorso per cassazione fondato su omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando il fatto allegato, anche se considerato, non sarebbe comunque idoneo a sovvertire la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Nel processo di cassazione la censura di motivazione apparente non è fondata se dalla decisione emerge comunque l'iter argomentativo essenziale che consente di comprendere la ragione del decisum.
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