Cassazione Penale, Sentenza n. 25348/2022 del 04/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per detenzione di sostanze stupefacenti (art. 73 d.P.R. n. 309/1990) contestando in particolare la confisca del denaro sequestrato. Sostiene l'assenza di prove circa il nesso di pertinenzialità tra la somma e il reato contestato e documenta, mediante documenti retributivi, la provenienza lecita della somma, affermando di avere un lavoro stabile al tempo del fatto.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Sottolinea che il reato è di mera detenzione e non di cessione; perciò non è possibile fondare la confisca sul presunto profitto da attività di spaccio (art. 240 c.p.). Tuttavia la confisca è stata ritenuta legittima ai sensi dell'art. 240-bis c.p. per la sproporzione della somma rispetto alla posizione reddituale del ricorrente. Il ricorrente non ha dimostrato di avere redditi leciti stabili al momento del reato (ultima retribuzione documentata settembre 2019, reato accertato 4 maggio 2021) e non ha fornito allegazioni specifiche e verificate atte a vincere la presunzione iuris tantum di illecita accumulazione. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.
Norma procedurale che disciplina l'accordo tra imputato e pubblico ministero per l'applicazione della pena (patteggiamento); qui indica la forma di decisione impugnata, senza incidere direttamente sulla questione di confisca.
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale che incrimina la detenzione (e la cessione) di sostanze stupefacenti; nel caso concreto il reato contestato è la mera detenzione, il che influisce sul tipo di confisca possibile.
art.240, comma primo, cod. pen.
Regola la confisca per profitto o per prezzo del reato; la Corte ricorda che tale confisca è illegittima se riferita al reato di mera detenzione quando il denaro non costituisce profitto dell'attività illecita di spaccio.
Consente la confisca per sproporzione rispetto alla posizione economica del soggetto; applicata legittimamente nel caso in cui la somma sia manifestamente sproporzionata e non sia stata dimostrata la legittima provenienza con prove specifiche e verificate.
Massime di principio
- Se il reato contestato è la mera detenzione di stupefacenti (non la cessione), la confisca come "profitto del reato" ex art. 240 c.p. è generalmente illegittima se non emerge che il denaro costituisce il prezzo o profitto dell'attività di spaccio.
- La confisca può essere disposta ex art. 240-bis c.p. quando la somma è sproporzionata rispetto alla posizione reddituale del soggetto: opera una presunzione iuris tantum di illecita accumulazione che il soggetto deve specificamente e documentatamente smentire.
- Per vincere la presunzione di illiceità è necessario produrre elementi probatori specifici, verificabili e riferiti al periodo temporale pertinente (es. buste paga, bonifici, estratti conto, atti di provenienza) che dimostrino la legittima acquisizione del denaro al momento del fatto.
- Documenti che attestano redditi leciti risalenti ad epoche molto antecedenti al reato possono non essere sufficienti a dimostrare la lecita provenienza della somma sequestrata al tempo della commissione dell'illecito.
- Non è lecito fondare la confisca sul riferimento a contabilità o a elementi che rimandano a ipotetiche attività di spaccio se il capo di imputazione riguarda solo la detenzione; in tal caso il giudice deve distinguere gli elementi probatori riferibili al reato contestato da quelli indicativi di condotte diverse e ulteriori.
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