Cassazione Penale, Sentenza n. 00509/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza di appello confermativa della condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Il ricorrente deduceva un errore di fatto (ex art. 625-bis c.p.p.) consistito nell'affermazione che la domanda di applicazione delle pene sostitutive brevi (art. 20‑bis c.p.) non fosse stata chiesta in secondo grado, quando invece la difesa sostiene di averla richiesta sia in udienza sia mediante procura speciale e con istanza di concordato depositata in data 13/14 novembre 2023
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che non risulti nei motivi di appello né nei verbali d'udienza la richiesta delle pene sostitutive, che le istanze di concordato in atti non risultano provate come effettivamente depositate o comunicate alla Corte territoriale, e che la presunta procura speciale non è prodotta nel ricorso per dimostrarne l'esistenza. La Corte ha inoltre ricordato i requisiti di autosufficienza del ricorso per cassazione quando si lamenta omissione di valutazioni, e ha ritenuto che l'eventuale censura fosse, in ogni caso, di natura valutativa e quindi non sanabile con il rimedio straordinario per errore di fatto. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali, al pagamento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e a versare in favore della Cassa delle ammende la somma di euro 3.000 in via equitativa
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
Norma che ha retto la imputazione (traffico di stupefacenti); la condanna è stata confermata in sede d'appello e posta alla base del procedimento.
Le "pene sostitutive" brevi possono essere applicate ai processi pendenti in appello secondo la disciplina transitoria; l'applicabilità in sede d'appello è subordinata alla richiesta dell'imputato, da formulare al più tardi nell'udienza di discussione, e il giudice di merito non ha l'onere di informare l'imputato circa la facoltà né di motivare l'eventuale mancata applicazione in assenza di richiesta.
art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Disposizione transitoria della riforma (c.d. riforma Cartabia) richiamata per stabilire che, nei processi pendenti in appello alla data di entrata in vigore, l'accesso alle pene sostitutive brevi è subordinato alla richiesta dell'imputato nei termini indicati.
Regolamenta l'istanza di concordato in appello; nel caso è stata depositata un'istanza con riferimento al 27 novembre 2023 ma la Corte ha ritenuto che tale atto non risulti provato come effettivamente portato a conoscenza o acquisito dalla Corte territoriale.
Richiamato quale norma collegata alla possibilità di chiedere l'applicazione della pena sostitutiva (registro dei poteri difensivi), ma la Corte segnala che una procura speciale, se non dimostrata e non esercitata verbalmente o per iscritto davanti alla Corte, non surroga la richiesta stessa.
Norma che disciplina il ricorso straordinario per errore di fatto; la Corte ricorda i rigidi requisiti probatori e di autosufficienza del ricorso e afferma che non è ammissibile quando l'"errore" è in realtà di natura valutativa oppure non decisivo.
Norma di cui alla condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente, applicata dalla Corte.
Richiamata nella distinzione tra errore materiale (lapsus della grafia del provvedimento) e errore di fatto; la Corte esclude che si tratti di errore materiale.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche evocata in relazione alle istanze della difesa per la riduzione della pena; la Corte territoriale ha trattato le censure ma non risulta provata la relativa proposta di sostituzione della pena.
Massime di principio
- La richiesta di applicazione delle pene sostitutive brevi (art. 20-bis c.p.) deve essere effettuata espressamente in appello non oltre l'udienza di discussione: è requisito procedurale essenziale perché il giudice possa decidere.
- Il giudice di merito non è tenuto ad informare d'ufficio l'imputato sulla possibilità di chiedere le pene sostitutive né a motivare la mancata applicazione quando non vi sia stata una esplicita richiesta della difesa.
- La semplice esistenza di una procura speciale non sostituisce, di per sé, la formulazione dell'istanza davanti alla Corte: l'atto va dimostrato e l'istanza deve risultare agli atti (verbali o deposito documentale) affinché produca effetto processuale.
- Chi impugna in Cassazione per omissione o mancata valutazione di atti deve rispettare il principio di autosufficienza del ricorso: indicare l'atto, farne emergere il contenuto decisivo, dimostrarne l'esistenza e spiegare perché inficia la motivazione impugnata.
- Il rimedio straordinario per errore di fatto (art. 625-bis c.p.p.) è limitato: non è ammesso per censure di natura valutativa o quando l'errore non sia decisivo e comprovato con documenti allegati al ricorso.
- Per far valere documenti o istanze presentate nei gradi precedenti è essenziale conservare e produrre prove del deposito o dell'effettiva conoscenza da parte del giudice (verbali d'udienza, copie timbrate, ricevute di deposito); in mancanza la deduzione rischia di essere inammissibile.
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