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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22542/2026 del 01/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La società aveva presentato istanza di rimborso per IRAP asseritamente indebitamente versata nell’anno d’imposta 2012, sostenendo di non aver fruito delle deduzioni del costo del lavoro previste dall’art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2), 3) e 4), d.lgs. n. 446/1997, perché la propria attività di trasporto pubblico locale non sarebbe stata svolta in regime di concessione e a tariffa, ma in base a contratti di servizio qualificabili come appalto. Il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione aveva portato al rigetto del ricorso in primo grado e poi dell’appello. In cassazione la società ha dedotto: (1) violazione dell’art. 11 d.lgs. n. 446/1997 e dell’art. 1362 c.c. per errata distinzione tra concessione e appalto; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente sulla qualificazione dei contratti; (3) violazione delle norme sul trasporto pubblico e dell’art. 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che spettasse all’Agenzia provare la difformità dei contratti dallo schema tipico e che l’appalto fosse presunto; (4) violazione delle regole sulle presunzioni; (5) omesso esame del fatto decisivo relativo alla prevalenza dei corrispettivi delle Amministrazioni affidanti rispetto ai ricavi da tariffa; (6) violazione dell’art. 11 d.lgs. n. 446/1997 sul concetto di tariffa; (7) richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE per possibile contrasto con la disciplina sugli aiuti di Stato; (8) ulteriore censura di motivazione apparente per il richiamo a precedenti su altro oggetto.

La decisione

La Corte ha rigettato i motivi secondo e ottavo, dichiarato inammissibili il quarto e il quinto, assorbito il settimo, accolto il primo, il terzo e il sesto motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto errata la decisione di merito nella parte in cui aveva qualificato il rapporto come concessione traslativa a tariffa sulla base del solo controllo pubblico e di un generico equilibrio economico-finanziario, senza verificare in concreto la remuneratività della tariffa, l’effettivo trasferimento del rischio d’impresa e il contenuto del contratto specifico. Ha affermato che, ai fini dell’esclusione dalle deduzioni IRAP, rileva una tariffa remunerativa, idonea a generare profitto e sensibile alle variazioni dell’IRAP, non un mero prezzo regolato volto al solo equilibrio di bilancio.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2), 3) e 4), d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    Le deduzioni IRAP non spettano alle imprese che operano in concessione e a tariffa solo quando ricorrono congiuntamente concessione e tariffa remunerativa; il concetto di tariffa va inteso in senso sostanziale, quale corrispettivo idoneo a remunerare il servizio e a riflettere il costo fiscale IRAP.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare l’interpretazione dei contratti di servizio; la Corte non fonda l’accoglimento su tale norma, ma sul corretto criterio sostanziale di distinzione tra concessione e appalto.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La violazione del requisito di motivazione è configurabile solo nei casi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa o incomprensibile.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione al vizio di motivazione; la Corte ribadisce che non è censurabile in cassazione la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla nullità della sentenza; non è ravvisata alcuna nullità per difetto di motivazione nel caso concreto.

  • art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.

    È il parametro usato per le censure di violazione di legge sui criteri di qualificazione del rapporto e sulla nozione di tariffa.

  • art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.

    È il parametro per i motivi di nullità della sentenza o del procedimento per motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 consente solo il controllo sull’omesso esame di un fatto decisivo nei limiti oggi rigorosi; non è più deducibile l’insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 18 d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422

    Richiamato per sostenere che i contratti di servizio nel trasporto pubblico locale avrebbero natura di appalto e non di concessione.

  • art. 19 d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422

    Richiamato dalla ricorrente nel medesimo senso sulla disciplina dei servizi di trasporto pubblico locale.

  • art. 16 l.r. Emilia-Romagna 2 ottobre 1998, n. 30

    Richiamato per la qualificazione dei contratti di servizio nel settore del trasporto pubblico locale.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per il riparto dell’onere della prova; la Corte non accoglie la tesi della presunzione assoluta di appalto.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per contestare la valutazione probatoria del giudice di merito.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Richiamati per censurare il ragionamento presuntivo della C.T.R.; la Corte ritiene che il motivo miri in realtà a una nuova valutazione del fatto.

  • art. 87 TCE, oggi art. 107 TFUE

    Richiamato nel motivo sul possibile contrasto con la disciplina sugli aiuti di Stato; il motivo è assorbito dall’accoglimento dei precedenti.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    La doppia conforme rende inammissibile la censura di omesso esame del fatto decisivo.

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    Norma oggi corrispondente alla preclusione dell’omesso esame in presenza di doppia conforme.

Massime di principio

  • Ai fini dell’esclusione dalle deduzioni IRAP per le imprese operanti in concessione e a tariffa, occorre verificare in concreto sia la natura concessoria del rapporto sia la presenza di una tariffa remunerativa; non basta il solo richiamo al controllo pubblico o all’equilibrio economico-finanziario del servizio.
  • La distinzione tra concessione di servizi e appalto di servizi dipende soprattutto dal trasferimento del rischio operativo: vi è concessione quando il corrispettivo consiste nel diritto di gestire il servizio e l’operatore assume il rischio di gestione, mentre vi è appalto quando il corrispettivo è sostanzialmente posto a carico della stazione appaltante.
  • La nozione di tariffa rilevante in questo ambito non coincide con qualsiasi prezzo regolato o con un mero valore idoneo a coprire i costi, ma richiede una remunerazione che possa generare profitto e che sia coerente con la logica di evitare sovracompensazioni.
  • Nel giudizio di legittimità la censura di motivazione è ammissibile solo nei limiti del "minimo costituzionale": non sono deducibili insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma solo mancanza assoluta, motivazione apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile.
  • In presenza di doppia conforme, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. sull’omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile nei limiti fissati dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., applicabile ratione temporis.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalità

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