Cassazione Civile, Sentenza n. 22531/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite riguarda tre crediti d'imposta chiesti a rimborso da una banca per i periodi d'imposta 2000 e 2001. I crediti erano stati ceduti nel 2009 a una società terza, con notificazione della cessione all'Amministrazione finanziaria; la cessione si era poi risolta nel 2011 e la relativa comunicazione era stata notificata all'Ufficio nel 2012. Dopo il diniego di rimborso opposto dall'Agenzia delle Entrate per asserita prescrizione del diritto, la banca aveva sostenuto che la prescrizione fosse stata interrotta sia dalla notifica dell'atto di cessione sia dalla comunicazione di risoluzione, perché atti recanti intimazione di pagamento o comunque idonei a costituire in mora il debitore. La CTR della Liguria aveva accolto gli appelli della banca ritenendo non interruttiva la cessione ma interruttiva la comunicazione di risoluzione. L'Agenzia ha quindi proposto ricorsi per cassazione contro le sentenze di appello deducendo, in sintesi, violazione degli artt. 1219 e 2943 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la comunicazione del 2011/2012 non provenisse dal titolare del credito e fosse solo informativa. Ha anche proposto revocazione contro le sentenze di appello, sostenendo che la CTR aveva commesso errore di fatto nel ritenere che la missiva di risoluzione provenisse dalla banca. Avverso la sentenza che aveva accolto la revocazione, la banca ha proposto ricorso per cassazione deducendo, tra l'altro, l'inammissibilità della revocazione per errore di fatto e l'idoneità interruttiva degli atti notificati.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi. Sul ricorso della banca contro la sentenza che aveva accolto la revocazione, ha accolto il primo motivo, ritenendo inammissibile la revocazione perché l'asserito errore di fatto cadeva su una circostanza che costituiva punto controverso e già oggetto di valutazione nei gradi di merito; perciò ha cassato senza rinvio la sentenza della CGT-II Liguria n. 788/2023. Quanto ai tre ricorsi dell'Agenzia contro le originarie sentenze di appello, li ha rigettati: ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché introducevano una questione nuova sulla provenienza/notificazione dell'atto, e infondato il terzo motivo perché la CTR aveva correttamente apprezzato, come giudizio di merito insindacabile, che la comunicazione di risoluzione contenesse una chiara richiesta di pagamento idonea a costituire in mora il debitore e quindi a interrompere la prescrizione. I ricorsi incidentali condizionati della banca sono stati assorbiti. Spese compensate nel giudizio sulla revocazione; spese di legittimità poste a carico dell'Agenzia nei giudizi principali.
Norme richiamate
art. 69 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440
Richiamato come base della notificazione degli atti di cessione e della successiva comunicazione di risoluzione all'Amministrazione finanziaria.
art. 1219 c.c.
La costituzione in mora richiede una chiara pretesa di adempimento e l'inequivoca volontà del creditore di far valere il proprio diritto; non servono formule solenni, ma l'atto deve essere idoneo a manifestare tale volontà.
art. 1264 c.c.
Richiamato dalla parte ricorrente nel giudizio di legittimità; il testo non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della Corte oltre al tema della notificazione della cessione del credito.
art. 1387 c.c.
Richiamato dalla parte ricorrente nel giudizio di legittimità; nessuna specifica lettura autonoma emerge nel testo.
art. 1388 c.c.
Richiamato dalla parte ricorrente nel giudizio di legittimità; nessuna specifica lettura autonoma emerge nel testo.
art. 2943 c.c.
L'atto interruttivo deve contenere esplicitazione della pretesa, indicazione del soggetto obbligato e richiesta scritta di adempimento; il contenuto sostanziale va valutato dal giudice di merito. La revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. non è ammessa se l'errore cade su un punto controverso.
art. 360 c.p.c.
Usato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione; il vizio di motivazione/omesso esame non può essere impiegato per introdurre questioni nuove o per sovvertire un accertamento di merito sul contenuto dell'atto.
art. 382, terzo comma, c.p.c.
Applicato per cassare senza rinvio la sentenza resa in revocazione, una volta ritenuta l'inammissibilità del ricorso per revocazione.
art. 395, n. 4, c.p.c.
L'errore di fatto revocatorio richiede una svista su un fatto non controverso, decisivo e obiettivamente risultante dagli atti; se il fatto era oggetto di discussione o di valutazione delle parti, il rimedio revocatorio è inammissibile.
art. 402 c.p.c.
Richiamato in relazione al giudizio rescissorio conseguente alla revocazione.
art. 335 c.p.c.
La connessione tra ricorsi giustifica la riunione dei giudizi di cassazione.
art. 112 c.p.c.
Invocato per lamentare omessa pronuncia, ma la censura non ha trovato accoglimento nel contesto della decisione.
art. 64 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato quale disciplina del ricorso per revocazione nel processo tributario.
art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato come norma processuale tributaria in relazione ai motivi di ricorso per cassazione.
art. 4, comma 2, ultimo periodo, D.M. 10 marzo 2014, n. 55
Utilizzato per la liquidazione delle spese di legittimità con aumento del 30%.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte afferma che non si applica perché l'Agenzia, quale amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato, è ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini dell'interruzione della prescrizione, l'atto deve contenere una richiesta di adempimento o una chiara manifestazione della volontà del creditore di ottenere il pagamento; non sono necessarie formule sacramentali, ma il contenuto sostanziale deve essere inequivoco.
- La valutazione sulla idoneità interruttiva di una comunicazione è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non apparente.
- La revocazione per errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. è esperibile solo quando il giudice abbia supposto o negato un fatto decisivo che risultava incontrovertibilmente dagli atti e che non fosse stato oggetto di controversia o di valutazione nel processo; se il presunto errore riguarda un fatto probatorio discusso tra le parti, il rimedio revocatorio è inammissibile.
- Quando l'errore denunciato in revocazione coincide con una diversa lettura delle risultanze probatorie già prospettata o condivisa dalle parti, il vizio non è revocatorio ma, se del caso, va fatto valere con gli ordinari motivi di impugnazione.
- Nel processo di cassazione, non è consentito introdurre per la prima volta una questione di fatto non devoluta ai giudici di merito sotto la veste del vizio di motivazione o dell'omesso esame di un fatto decisivo.
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