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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22527/2026 del 01/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società italiana)

La controversia

La controversia riguarda la richiesta di riconoscimento in Italia, ex art. 64 l. n. 218/1995 e, secondo la ricorrente, anche sulla base della Convenzione Italia-URSS del 25 gennaio 1979, di una sentenza del Tribunale economico di Gomel che aveva condannato la società italiana al pagamento di € 500.000,00 per arricchimento senza causa. La Corte d’appello di Brescia aveva negato il riconoscimento ritenendo violato il diritto di difesa della società italiana, perché, dopo l’udienza preliminare, l’udienza di merito era stata fissata e celebrata lo stesso giorno, senza previa comunicazione alla convenuta, la quale era comparsa solo con difese scritte e poi era rimasta assente alla trattazione del merito. Con il ricorso per cassazione la società istante ha dedotto, in sintesi, sette motivi: errata interpretazione delle norme processuali bielorusse e della Convenzione bilaterale; insussistenza di una lesione effettiva del contraddittorio, sostenendo che la parte italiana aveva comunque potuto difendersi nella fase preliminare e in successivi gradi interni; conversione dei vizi processuali in motivi di gravame e loro sanatoria; omesso uso del meccanismo convenzionale di cooperazione giudiziaria e richiesta di informazioni supplementari all’autorità straniera. La controricorrente ha replicato chiedendo il rigetto e contestando, in particolare, la sufficienza della sola notificazione dell’udienza preliminare e la possibilità di considerare sanato il vizio per effetto delle impugnazioni interne.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi, confermando che il giudice italiano, nel delibare una sentenza straniera, deve verificare il rispetto effettivo dei principi fondamentali del giusto processo e del diritto di difesa, senza riesaminare il merito. Nel caso concreto, la fissazione dell’udienza di merito a distanza di poco più di un’ora dall’udienza preliminare, senza previa comunicazione alla convenuta straniera, ha integrato una grave e palese lesione del diritto di difesa incompatibile con l’ordine pubblico processuale, poiché ha impedito alla parte di partecipare alla fase decisiva del giudizio e di riproporre le difese anche nel merito. La Corte ha inoltre escluso che l’art. 25, par. 2, della Convenzione del 1979 imponesse un obbligo di chiedere chiarimenti all’autorità straniera: si tratta di una mera facoltà esercitabile in caso di necessità, non di un dovere. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato; è stata invece rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla resistente.

Norme richiamate

  • art. 64 l. 31 maggio 1995, n. 218

    La sentenza straniera è riconoscibile solo se l’atto introduttivo è stato portato a conoscenza del convenuto secondo la legge del luogo del processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa; il controllo del giudice italiano riguarda la concreta effettività del diritto di difesa, non la mera regolarità formale.

  • art. 67 l. 31 maggio 1995, n. 218

    Richiamato come norma del sistema di riconoscimento delle sentenze straniere, in coordinamento con l’art. 64, senza svolgere una funzione autonoma decisiva nel caso concreto.

  • art. 21, lett. b), Convenzione Italia-URSS 25 gennaio 1979

    Richiede la notifica in tempo debito e nelle forme dovute dell’atto di citazione e di convocazione in tribunale.

  • art. 25, lett. a), Convenzione Italia-URSS 25 gennaio 1979

    Legittima il rifiuto del riconoscimento se la mancata partecipazione del convenuto deriva dal mancato tempestivo e rituale avviso della convocazione al giudizio.

  • art. 25, par. 2, Convenzione Italia-URSS 25 gennaio 1979

    Attribuisce al giudice richiesto una mera facoltà, e non un obbligo, di richiedere chiarimenti o informazioni supplementari all’autorità giudiziaria straniera in caso di necessità.

  • art. 173 Codice di procedura economico della Repubblica di Bielorussia

    Il passaggio immediato dall’udienza preliminare alla trattazione del merito è consentito solo se le parti presenti dichiarano il loro consenso; la mancata comparizione del convenuto non elimina il bisogno di coordinamento con le ulteriori garanzie procedurali.

  • art. 174 Codice di procedura economico della Repubblica di Bielorussia

    L’ordinanza di fissazione dell’udienza di trattazione deve essere inviata alle parti entro cinque giorni dalla sua adozione, e comunque prima dell’udienza, per consentire l’esercizio del diritto di difesa.

  • art. 174 Codice di procedura economico della Repubblica di Bielorussia

    Le dichiarazioni e istanze respinte nella fase preliminare possono essere riproposte nell’udienza di merito.

  • art. 177 Codice di procedura economico della Repubblica di Bielorussia

    Richiamato nel quadro della disciplina del passaggio tra fase preliminare e fase di merito.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Le doglianze sono state formulate come violazioni di legge e vizi processuali, ma sono state ritenute infondate perché il giudice di merito aveva correttamente applicato i principi sul riconoscimento delle sentenze straniere.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato a fondamento del principio di effettività della tutela e del diritto di difesa.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato quale parametro del giusto processo e dell’effettività del contraddittorio.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione ai principi del giusto processo.

  • art. 20 Convenzione Italia-URSS 25 gennaio 1979

    Indicato come base procedurale seguita per il procedimento di riconoscimento.

  • art. 96 c.p.c.

    La domanda di condanna per responsabilità aggravata proposta dalla resistente è stata rigettata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Conseguenza processuale del rigetto del ricorso: sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato come parametro dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di riconoscimento di una sentenza straniera, il giudice italiano deve limitarsi a un controllo estrinseco della decisione e verificare la compatibilità del procedimento formativo con i principi fondamentali dell’ordine pubblico processuale, senza riesaminare il merito della controversia.
  • La violazione del diritto di difesa ostativa al riconoscimento non si identifica con ogni irregolarità formale della procedura estera, ma solo con una lesione grave e concreta che abbia inciso sull’intero processo o abbia impedito alla parte di partecipare effettivamente alla fase decisiva.
  • La notificazione dell’udienza preliminare non basta, se la normativa straniera o la struttura del processo richiedono anche la previa comunicazione dell’udienza di merito: la fissazione della trattazione nel merito senza congruo avviso alla parte assente può integrare una violazione radicale del contraddittorio.
  • Le difese prestate nella fase preliminare non escludono, di per sé, il diritto della parte a partecipare alla successiva udienza di merito, soprattutto quando l’ordinamento processuale straniero consente di riproporre istanze e difese già respinte in fase preparatoria.
  • L’onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della sentenza straniera, e l’eventuale sanatoria di vizi processuali dedotti dalla controparte, grava su chi chiede il riconoscimento.
  • Le clausole convenzionali che prevedono la richiesta di informazioni supplementari all’autorità straniera attribuiscono al giudice una facoltà discrezionale da esercitare solo in caso di necessità; non introducono un obbligo generalizzato di integrazione istruttoria.
  • Ai fini dell’ordine pubblico processuale, il diritto di difesa deve essere valutato in termini di effettività concreta, non di mera regolarità formale del procedimento straniero.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento di sentenze straniereGiurisdizioneProveImpugnazioni
RamiInternazionale privatoProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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