Cassazione Civile, Ordinanza n. 18987/2022 del 13/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un dipendente della società radiotelevisiva volta a ottenere il riconoscimento giudiziale della natura giornalistica delle mansioni da lui svolte e il conseguente inquadramento nella qualifica di redattore ordinario, con applicazione del relativo trattamento economico e normativo dal 3 aprile 2012. La Corte d'appello aveva riformato il primo grado, ritenendo che le attività concretamente svolte fossero sostanzialmente estranee al profilo di assistente ai programmi e riconducibili invece a mansioni giornalistiche, pur senza condannare la società al pagamento di differenze retributive perché dalla consulenza tecnica risultava che il dipendente avesse percepito somme superiori a quelle dovute. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente quanto all'accertamento delle mansioni giornalistiche; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., per avere la Corte territoriale dato rilievo decisivo ad alcune deposizioni e svalutato altre, con inversione o cattiva applicazione dell'onere della prova; 3) violazione della legge n. 69 del 1963 e degli artt. 1, 5 e 11 del CCNL giornalisti, per non avere la Corte d'appello applicato correttamente i criteri giurisprudenziali sull'attività giornalistica e sull'apporto creativo del giornalista.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché diretti in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e perché la motivazione della sentenza impugnata non era né mancante né apparente né incomprensibile. Ha inoltre precisato che la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura solo se l'onere della prova sia stato attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesti l'apprezzamento delle prove; analogamente, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per criticare la mera valutazione delle risultanze istruttorie. Il terzo motivo è stato respinto nel merito, perché la Corte d'appello si era attenuta ai principi di legittimità in tema di attività giornalistica e l'accertamento di fatto svolto era logico e coerente: dalle prove emergevano partecipazione a riunioni di redazione, predisposizione di scalette, realizzazione di clip e servizi speciali, coordinamento giornalistico, scelta delle immagini e contributo creativo nell'elaborazione dei servizi. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Il vizio di motivazione è denunciabile solo nei limiti della nullità della sentenza, quando la motivazione sia del tutto mancante, apparente, perplessa o incomprensibile.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
La dedotta violazione di legge non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
L'erronea valutazione del materiale probatorio, quando non vi sia inversione dell'onere della prova, è sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale previsto dalla norma, nei limiti temporali applicabili.
La violazione si configura solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte o fuori dai limiti di legge, oppure tratta come prove legali elementi che non lo sono; non basta contestare l'apprezzamento delle prove.
La violazione è configurabile solo se il giudice disattende prove legali o attribuisce efficacia di piena prova a elementi che richiedono valutazione critica; non quando si contesta il prudente apprezzamento delle prove.
La norma è violata solo se l'onere della prova è posto a carico di una parte diversa da quella onerata; non se si lamenta che la parte onerata non abbia, secondo il giudice, assolto la prova.
Richiamata come disciplina della professione giornalistica, in combinazione con i criteri giurisprudenziali sulla nozione di attività giornalistica.
artt. 1, 5 e 11 CCNL Giornalisti
Richiamati in relazione all'inquadramento del lavoratore e ai criteri di riconduzione delle mansioni alla qualifica giornalistica.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove raccolte nei gradi di merito.
- La nullità per motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza sia priva di un reale percorso argomentativo, mentre non sussiste se la motivazione, pur sintetica, consenta di comprendere la ratio decidendi.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste soltanto quando il giudice attribuisca l'onere probatorio alla parte non onerata; non quando si contesti l'esito della valutazione probatoria.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per censurare il libero apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito, salvo che siano state utilizzate prove non dedotte, prove illegali o sia stata attribuita efficacia di prova legale a elementi che non la hanno.
- L'accertamento della natura giornalistica di una prestazione richiede la verifica della raccolta, selezione, elaborazione e commento delle notizie con apporto soggettivo e creativo, oltre alla continuità o periodicità del servizio e all'attualità dell'informazione; tale giudizio, se adeguatamente motivato, è insindacabile in cassazione.
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