Cassazione Penale, Sentenza n. 23054/2024 del 10/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revisione ai sensi dell'art. 630 lett. a) c.p.p. per presunta inconciliabilità tra due sentenze irrevocabili: una di condanna (Tribunale di Ascoli Piceno 16/07/2019, parzialmente riformata dalla Corte d'Appello di Ancona 09/09/2021, divenuta irrevocabile 20/12/2022) per il delitto previsto dall'art. 4 d.lgs. n. 74/2000 (indicazione di elementi passivi inesistenti nelle dichiarazioni IRES e IVA per l'anno 2010), e un'assoluzione (Tribunale di Ascoli Piceno 06/12/2021, irrevocabile 22/04/2022) per il delitto di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74/2000 (occultamento o mancata conservazione delle scritture contabili relative agli anni 2010-2015). Il ricorrente ha sostenuto che la formula assolutoria "per non aver commesso il fatto" (omessa consegna dei libri contabili) rendeva ontologicamente incompatibile la precedente condanna, poiché sarebbe stato impossibile indicare elementi passivi "inesistenti" su scritture che non si possedevano in quanto consegnate al successore.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che l'istituto della revisione per "inconciliabilità" richiede una vera e propria incompatibilità oggettiva tra i fatti storici fondamentali accertati nelle decisioni confrontate, non una semplice contraddizione logica o valutativa. Nel caso concreto le due sentenze hanno accertato fatti diversi e non essenziali l'uno all'altro: la condanna riguarda la dichiarazione di passività inesistenti (art. 4), mentre l'assoluzione riguarda la mancanza di prova che l'occultamento delle scritture (art. 10) fosse addebitabile al ricorrente, dato il subentro di altro amministratore. Pertanto non sussiste inconciliabilità dei fatti decisivi e l'istanza di revisione era inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La norma che disciplina la revisione per inconciliabilità di sentenze irrevocabili: la Corte ha interpretato il concetto di "inconciliabilità" come richiedente un'incompatibilità oggettiva tra i fatti storici fondamentali su cui si fondano le sentenze, non una mera contraddizione di valutazioni.
Richiamata per il principio secondo cui gli elementi posti a fondamento della richiesta di revisione devono essere tali da determinare, se accertati, la proscioglimento del condannato ai sensi degli artt. 529, 530 o 531 c.p.p.; la Corte sottolinea la necessità che i fatti invocati siano decisivi.
Norme che regolano le decisioni di merito (formula di proscioglimento) e le ipotesi in cui una revisione potrebbe condurre al proscioglimento; citate per evidenziare il livello di incidenza che i fatti nuovi devono avere sulla sentenza impugnata.
Norma penale che punisce le false indicazioni nelle dichiarazioni fiscali (indicazione di elementi passivi inesistenti). Questo è il titolo di reato per il quale Pettinelli era stato condannato; la Corte ha ritenuto che tale condotta sia autonoma rispetto all'occultamento delle scritture.
Norma che punisce l'occultamento, distruzione o mancata conservazione delle scritture contabili. La sentenza di assoluzione ha escluso la responsabilità del ricorrente per tale fatto alla data della verifica fiscale, ma ciò non era ontologicamente incompatibile con la preesistente condotta di cui all'art. 4.
Norma procedurale che regola le spese per il rigetto del ricorso in Cassazione: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Il concetto di "inconciliabilità" per la revisione richiede una incompatibilità oggettiva tra i fatti storici fondamentali accertati nelle sentenze confrontate; non basta una contraddizione logica o valutativa.
- Perché una diversa ricostruzione dei fatti sia idonea ad attivare la revisione, i fatti devono essere gli stessi, devono essere decisivi per entrambe le sentenze e le ricostruzioni devono condurre a esiti alternativi (proscioglimento vs condanna).
- Decisioni che accertano reati diversi (es. false dichiarazioni fiscali vs occultamento delle scritture) possono coesistere: l'assoluzione per mancanza di prova in relazione all'occultamento non esclude automaticamente una condanna per false indicazioni riferite a un periodo anteriore o a fatti autonomi.
- Una formula assolutoria "per non aver commesso il fatto" relativa a un comportamento (es. mancata disponibilità delle scritture alla data di verifica) non annulla di per sé la responsabilità per precedenti atti materiali o dichiarazioni false che si fondano su fatti distinti.
- Per presentare una richiesta di revisione efficace, occorre dimostrare elementi nuovi o una incompatibilità dei fatti fondamentali tale da rimettere in discussione la tenuta della condanna secondo gli artt. 529-531 c.p.p.; mere incongruenze argomentative o valutazioni giudiziarie divergenti non sono sufficienti.
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