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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05609/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza dei motivi. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata confermata, in sostanza, la decisione di responsabilità già affermata in appello per la contravvenzione contestata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che aveva confermato la sua responsabilità per la mancata redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) nel cantiere in cui operava. Ha sostenuto che la motivazione fosse errata nella parte in cui qualificava la contravvenzione come reato permanente e ha eccepito la prescrizione del reato. La Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati, osservando che la violazione antinfortunistica consiste in un reato omissivo proprio di pericolo, la cui permanenza dura fino alla predisposizione del POS; nel caso concreto la permanenza era cessata al momento del sopralluogo e del termine assegnato per regolarizzare la situazione, momento da cui decorre la prescrizione. Tuttavia, poiché il fatto era successivo al 1 gennaio 2020, si applicava la disciplina introdotta dalla legge n. 134 del 2021, con sospensione del decorso prescrizionale in primo grado e operatività dei termini massimi di durata del giudizio di appello ex art. 344-bis c.p.p., non ancora decorsi alla data della sentenza impugnata. Di conseguenza, la questione sulla prescrizione e sull'ulteriore integrazione probatoria è stata ritenuta irrilevante.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La mancata predisposizione del Piano Operativo di Sicurezza nel cantiere integra una contravvenzione omissiva propria, di pericolo, avente natura permanente fino alla concreta redazione del documento.
  • Nel reato permanente la prescrizione decorre solo dalla cessazione della permanenza, che nel caso della mancata redazione del POS coincide con l'adempimento dell'obbligo o, se non adempiuto, con il momento in cui la condotta omissiva cessa per effetto dell'accertamento e dell'assegnazione di un termine per regolarizzare, secondo la ricostruzione adottata dalla Corte.
  • Quando il fatto è successivo al 1 gennaio 2020, occorre coordinare il regime della prescrizione con la disciplina introdotta dalla legge n. 134 del 2021 e con i termini massimi di durata del giudizio di impugnazione ex art. 344-bis c.p.p.; se tali termini non sono ancora decorsi, l'eccezione di prescrizione è infondata.
  • Una richiesta di integrazione probatoria è irrilevante quando, per effetto del regime processuale applicabile, la maturazione della prescrizione non è ancora intervenuta o non è comunque utile ai fini decisori.
  • In sede di legittimità, il ricorso è inammissibile quando le censure si risolvono in contestazioni manifestamente infondate rispetto alla corretta ricostruzione giuridica della fattispecie e alla disciplina della prescrizione.

Come è indicizzato

MaterieCaporalatoImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati in materia di lavoroProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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