Cassazione Penale, Sentenza n. 34602/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I 109 soci hanno impugnato l'ordinanza che aveva rigettato il loro appello avverso il sequestro preventivo delle azioni della cooperativa First Aid, disposto in relazione a reati tra cui intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.). I ricorrenti deducono: 1) mancanza del "periculum in mora" e carenza di concretezza/attualità del rischio che il mantenimento delle azioni agevolasse la protrazione o la commissione di altri reati; 2) inesistenza del nesso di pertinenzialità/strumentalità tra le azioni e i reati contestati, posto che le azioni di una cooperativa sono soggette a forti limiti e non conferiscono poteri gestori; 3) violazione del principio di proporzionalità, poiché le finalità cautelari sarebbero state perseguite mediante commissariamento e nomina di amministratore giudiziale senza sottrarre le azioni ai soci; 4) illegittimità del sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria nei confronti di persone estranee al reato.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di Pavia. La motivazione chiave è che l'ordinanza impugnata non ha adeguatamente dimostrato il nesso di pertinenzialità e la specifica strumentalità delle azioni dei soci rispetto ai reati contestati né ha spiegato in termini concreti e attuali il pericolo derivante dal mantenimento delle azioni in capo ai soci. È stato inoltre sottolineato che le azioni di soci di cooperativa attribuiscono poteri limitati e che, in assenza di prova del durevole asservimento della società all'attività illecita o di un nesso stabile tra le quote e la condotta criminosa, non può legittimarsi il sequestro preventivo né la confisca obbligatoria a carico di soggetti estranei al reato. Per tali ragioni la misura è stata annullata e la causa rimessa per nuovo esame.
Norme richiamate
Norma che punisce il caporalato e da cui deriva il contestato titolo di reato; il sequestro preventivo era stato disposto in relazione a questo reato
Prevede la confisca obbligatoria del profitto o del prezzo del reato salvo che appartengano a persona estranea al reato; la Corte richiama che per applicare tale confisca occorre dimostrare un nesso specifico e non occasionale tra bene e reato
Riferito al requisito del "periculum in mora" per l'adozione del sequestro preventivo; la Corte valuta che nel caso non è stata dimostrata la concretezza e attualità del pericolo
Norme che regolano le società cooperative; la Corte rileva i limiti tipici delle cooperative (divieto di accumulo indiscriminato di quote, parità di trattamento, voto limitato) come argomento contro l'idea che le azioni conferiscano poteri gestori automatici
Norma sulla competenza per il nuovo giudizio: la Corte rinvia il procedimento al Tribunale di Pavia, competente ai sensi di tale disposizione
Massime di principio
- Per disporre il sequestro preventivo di quote/azioni appartenenti a terzi è necessario provare un nesso di pertinenzialità e strumentalità specifico, non una mera relazione occasionale tra bene e reato
- Il rischio (periculum in mora) deve essere concreto e attuale: la sola ipotesi che amministratori di fatto possano influenzare la società non basta se non è spiegato in quali termini ciò avverrebbe attraverso le quote sequestrate
- Le caratteristiche delle cooperative (limiti ai trasferimenti di quote, principio di parità e voto limitato) devono essere considerate quando si valuta la capacità delle quote di essere strumentali a condotte illecite
- La proporzionalità della misura cautelare richiede che si dimostri l'impossibilità di ottenere la stessa finalità con misure meno invasive (es. commissariamento, amministratore giudiziale) prima di sottrarre quote a soci terzi
- La confisca obbligatoria ex art. 603-bis.2 richiede prova che il bene sia prodotto, profitto o strumento diretto del reato; se il bene appartiene a persona estranea al reato, la misura non è normalmente applicabile
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