Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34602/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I 109 soci hanno impugnato l'ordinanza che aveva rigettato il loro appello avverso il sequestro preventivo delle azioni della cooperativa First Aid, disposto in relazione a reati tra cui intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.). I ricorrenti deducono: 1) mancanza del "periculum in mora" e carenza di concretezza/attualità del rischio che il mantenimento delle azioni agevolasse la protrazione o la commissione di altri reati; 2) inesistenza del nesso di pertinenzialità/strumentalità tra le azioni e i reati contestati, posto che le azioni di una cooperativa sono soggette a forti limiti e non conferiscono poteri gestori; 3) violazione del principio di proporzionalità, poiché le finalità cautelari sarebbero state perseguite mediante commissariamento e nomina di amministratore giudiziale senza sottrarre le azioni ai soci; 4) illegittimità del sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria nei confronti di persone estranee al reato.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di Pavia. La motivazione chiave è che l'ordinanza impugnata non ha adeguatamente dimostrato il nesso di pertinenzialità e la specifica strumentalità delle azioni dei soci rispetto ai reati contestati né ha spiegato in termini concreti e attuali il pericolo derivante dal mantenimento delle azioni in capo ai soci. È stato inoltre sottolineato che le azioni di soci di cooperativa attribuiscono poteri limitati e che, in assenza di prova del durevole asservimento della società all'attività illecita o di un nesso stabile tra le quote e la condotta criminosa, non può legittimarsi il sequestro preventivo né la confisca obbligatoria a carico di soggetti estranei al reato. Per tali ragioni la misura è stata annullata e la causa rimessa per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 603-bis cod. pen.

    Norma che punisce il caporalato e da cui deriva il contestato titolo di reato; il sequestro preventivo era stato disposto in relazione a questo reato

  • art. 603-bis.2 cod. pen.

    Prevede la confisca obbligatoria del profitto o del prezzo del reato salvo che appartengano a persona estranea al reato; la Corte richiama che per applicare tale confisca occorre dimostrare un nesso specifico e non occasionale tra bene e reato

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Riferito al requisito del "periculum in mora" per l'adozione del sequestro preventivo; la Corte valuta che nel caso non è stata dimostrata la concretezza e attualità del pericolo

  • art. 2525 e ss. cod. civ.

    Norme che regolano le società cooperative; la Corte rileva i limiti tipici delle cooperative (divieto di accumulo indiscriminato di quote, parità di trattamento, voto limitato) come argomento contro l'idea che le azioni conferiscano poteri gestori automatici

  • art. 324, co. 5, c.p.p.

    Norma sulla competenza per il nuovo giudizio: la Corte rinvia il procedimento al Tribunale di Pavia, competente ai sensi di tale disposizione

Massime di principio

  • Per disporre il sequestro preventivo di quote/azioni appartenenti a terzi è necessario provare un nesso di pertinenzialità e strumentalità specifico, non una mera relazione occasionale tra bene e reato
  • Il rischio (periculum in mora) deve essere concreto e attuale: la sola ipotesi che amministratori di fatto possano influenzare la società non basta se non è spiegato in quali termini ciò avverrebbe attraverso le quote sequestrate
  • Le caratteristiche delle cooperative (limiti ai trasferimenti di quote, principio di parità e voto limitato) devono essere considerate quando si valuta la capacità delle quote di essere strumentali a condotte illecite
  • La proporzionalità della misura cautelare richiede che si dimostri l'impossibilità di ottenere la stessa finalità con misure meno invasive (es. commissariamento, amministratore giudiziale) prima di sottrarre quote a soci terzi
  • La confisca obbligatoria ex art. 603-bis.2 richiede prova che il bene sia prodotto, profitto o strumento diretto del reato; se il bene appartiene a persona estranea al reato, la misura non è normalmente applicabile

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.