Sentenza del 04/10/2022 n. 2946 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
Tributi locali - Riscossione - Indisponibilità - Transazione - Nullità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha affermato che l'accertamento e la riscossione dell'IMU costituiscono poteri/diritti indisponibili dell'ente pubblico: la transazione con la quale il Comune rinuncia in futuro a queste attività è invalida e deve essere disapplicata nel giudizio tributario. Di conseguenza la rinuncia transattiva non può liberare il contribuente dall'obbligo tributario e l'ente conserva il potere di procedere all'accertamento e alla riscossione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la validità di una transazione con la quale il Comune avrebbe rinunciato, in via futura, all'attività di accertamento e riscossione dell'IMU. Il contribuente si era formato una pretesa difensiva sulla base di tale transazione; il giudice doveva valutare se l'atto negoziale del Comune potesse incidere in modo efficace sui poteri impositivi dell'ente e sulle pretese tributarie.
Massime di principio
- I poteri di accertamento e riscossione tributaria esercitati dagli enti pubblici sono, in linea di principio, indisponibili: non possono essere definitivamente rinunziati con una transazione che operi de futuro.
- Una transazione che preveda la rinuncia futura da parte dell'ente pubblico ad attività impositive è inefficace nei confronti dell'ordinamento tributario e va disapplicata nel giudizio tributario.
- Il contribuente non può sottrarsi agli obblighi tributari invocando clausole transattive che incidano sulla capacità dell'ente di esercitare i poteri fiscali, salvo che la rinuncia sia espressamente prevista e consentita da norme speciali e da procedure legislative o amministrative previste per l'abbandono del credito pubblico.
- Gli accordi transattivi che riguardano crediti pubblici devono essere interpretati in modo restrittivo: la rinuncia a diritti patrimoniali pubblici richiede basi normative e, se previste, procedure specifiche (es. condoni o atti formali di remissione del debito), non possono essere sostituiti da una semplice transazione privata.
- In giudizio tributario il giudice deve disapplicare gli effetti di atti negoziali invalidi o contrari all'ordine pubblico fiscale e può quindi ritenere operante l'accertamento e la riscossione nonostante la presunta transazione.
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