Cassazione Civile, Ordinanza n. 34760/2024 del 28/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria credito)
La controversia
La controversia nasce dall'insinuazione al passivo di un credito derivante da un finanziamento qualificato come mutuo fondiario, assistito da ipoteca. La cessionaria del credito chiedeva l'ammissione al passivo per l'intero importo, invocando il privilegio ipotecario proprio del mutuo fondiario o, in subordine, quello del mutuo ipotecario ordinario. Il giudice delegato aveva ammesso il credito solo in chirografo e per un importo inferiore, ritenendo che il superamento del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 T.U.B. e dalle norme attuative comportasse la nullità del mutuo fondiario. Il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva invece accolto l'opposizione della creditrice, ritenendo valido il mutuo fondiario nonostante il superamento del limite dell'80% del valore dei beni ipotecati. Il fallimento ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 38 T.U.B., delle fonti regolamentari attuative e dell'art. 1418 c.c., sostenendo che la violazione del limite di finanziabilità debba comportare la nullità del contratto e non la sua riqualificazione come mutuo ipotecario ordinario; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 1424 c.c., 38 T.U.B. e degli artt. 99, 112 e 132 c.p.c., contestando la motivazione del tribunale sulla conversione del contratto nullo e l'asserita carenza di allegazioni della banca.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la decisione impugnata era conforme al principio, successivamente consolidato dalle Sezioni Unite, secondo cui il limite di finanziabilità del mutuo fondiario non è elemento essenziale del contratto né norma imperativa posta a presidio della sua validità, ma regola funzionale alla vigilanza prudenziale; la sua violazione non determina la nullità del mutuo, ma impedisce soltanto l'applicazione della disciplina speciale fondiaria e dei relativi privilegi. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la questione della conversione del contratto nullo era stata trattata dal tribunale solo per completezza motivazionale ed era comunque irrilevante, essendo stata esclusa la nullità del mutuo. Ha compensato integralmente le spese di legittimità per la sopravvenienza, dopo il ricorso, del precedente delle Sezioni Unite. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38 T.U.B. (d.lgs. n. 385 del 1993)
limite di finanziabilità dell'80% del valore dei beni ipotecati
Il limite di finanziabilità è qualificato come elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del mutuo fondiario, non come requisito essenziale o norma imperativa la cui violazione comporti nullità del contratto.
Non opera la nullità del mutuo fondiario per la sola violazione del limite di finanziabilità previsto dalla disciplina bancaria.
La questione della conversione del contratto nullo è irrilevante se il contratto non è nullo.
Richiamato nel secondo motivo, ma la censura è stata ritenuta irrilevante/inammissibile per difetto di decisività della questione.
Richiamato nel secondo motivo, senza incidere sull'esito, poiché la conversione era solo argomento ad abundantiam.
Richiamato nel secondo motivo, ma non decisivo ai fini della decisione.
Le Sezioni semplici devono conformarsi all'orientamento delle Sezioni Unite sopravvenuto e consolidato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel mutuo fondiario, il superamento del limite di finanziabilità fissato dalla normativa di vigilanza non comporta di per sé la nullità del contratto, perché tale limite non integra un elemento essenziale del tipo contrattuale né una norma imperativa posta a presidio della validità del negozio.
- Quando la violazione di una regola prudenziale inciderebbe proprio sull'interesse che la norma mira a proteggere, la conseguenza sanzionatoria non può essere automaticamente la nullità del contratto, se ciò finirebbe per pregiudicare la stabilità patrimoniale dell'intermediario e il contenimento del rischio creditizio.
- Se la validità del contratto esclude in radice la nullità, resta assorbita o irrilevante ogni questione relativa alla conversione del contratto nullo ex art. 1424 c.c.
- Nel giudizio di legittimità, il sopravvenuto consolidamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite può rendere infondati i motivi che si pongono in contrasto con quel principio, anche se la parte ricorrente aveva impostato il ricorso sulla base di un orientamento precedente.
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