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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47605/2024 del 30/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Fabriani ha impugnato in Cassazione la sentenza di appello che lo aveva dichiarato responsabile dei reati consistenti nell'aver attestato falsamente la propria presenza in servizio mediante timbratura del badge e nell'aver percepito indebitamente retribuzioni (art. 640 c.p. e art. 55‑quinquies D.Lgs. 165/2001). Nel ricorso si deducevano vizio di motivazione e travisamento probatorio: si sosteneva che molte uscite erano giustificate da esigenze di servizio (servizi d'ordine pubblico, interventi presso il palazzetto per segnalazioni o controlli, accessi alla concessionaria per ragioni di servizio, ecc.), che taluni documenti e testimonianze a discarico non erano stati considerati, e che la Corte territoriale avrebbe errato nel valutare singoli episodi (12, 16, 26 febbraio, 16 e 18 aprile 2016).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché meramente reiterativo delle doglianze già proposte in appello e volto a riesaminare fatti e valutazioni probatorie riservate al giudice di merito. La Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità (impossibilità di rinnovare il giudizio di fatto, necessità di critica puntuale rispetto al percorso logico‑argomentativo della sentenza impugnata e rilevanza della "doppia conforme"). Per l'inammissibilità è stata pronunciata la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa in favore della parte civile per complessivi euro 2.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    Reato di truffa contestato per le false attestazioni di presenza e la conseguente indebita percezione di compensi; la Corte ha ritenuto fondati i rilievi di merito in ordine alla condotta, ma la verifica di tali fatti resta esclusiva del giudice di merito.

  • art. 55‑quinquies D.Lgs. 165/2001

    Norma rilevante per i reati dei dipendenti pubblici; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie in concorso con la truffa con riferimento all'omessa timbratura e alle assenze ingiustificate.

  • art. 611, comma 1‑bis cod. proc. pen.

    Previsione procedurale sulla facoltà di trattazione orale: qui le parti non hanno chiesto la trattazione orale e il procedimento si è svolto con contraddittorio scritto.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n. 137 (conv. in L. 176/2020)

    Normativa emergenziale/procedurale citata quale base per la requisitoria scritta e le modalità di trattazione scritta adottate nel procedimento.

  • art. 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. c)

    Richiesta di specificità nel ricorso: la Corte sottolinea che il ricorso deve esporre ragioni di fatto e di diritto concrete e non la mera ripetizione di censure già respinte in appello.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Limiti del sindacato di legittimità: la Corte può sindacare la motivazione solo entro i vizi tassativi indicati dalla norma; è esclusa una nuova valutazione del merito dei fatti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Conseguenze per i ricorsi manifestamente infondati: condanna alle spese e possibilità di irrogare somme a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale sanzione.

Massime di principio

  • In Cassazione non si può ottenere la riapertura del giudizio di merito: le deduzioni che si limitano a chiedere una diversa valutazione dei fatti o della credibilità delle prove sono inammissibili.
  • La mera riproposizione in cassazione delle stesse censure già sollevate e motivatamente rigettate in appello comporta l'inammissibilità del ricorso se non vi è una critica puntuale al percorso logico‑argomentativo della sentenza impugnata.
  • Quando vi sono due sentenze conformi (prima e seconda grado) la loro motivazione si integra: la Corte di legittimità valuta l'insieme delle motivazioni come un tutto organico.
  • Per impugnare validamente la motivazione in Cassazione occorre indicare specificamente il vizio di diritto (es. illogicità manifesta, contraddittorietà palese, violazione di norme) e non limitarsi a censure di fatto.
  • Esiste un rischio sanzionatorio (art. 616 c.p.p.) per ricorsi manifestamente infondati: valutare con attenzione la fondatezza delle doglianze e allegare documentazione decisiva già in Cassazione se si deduce travisamento probatorio.
  • Se si censura il travisamento di prove testimoniali o documentali è opportuno allegare estratti significativi degli atti processuali (o indicare esattamente dove si trovano) per permettere alla Corte di legittimità di verificare l'eventuale vizio di motivazione.

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