Sentenza del 01/07/2015 n. 13485 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva chiesto al Centro Operativo di Pescara, con istanze del 26 maggio e del 30 luglio 2004, rispettivamente €149.717 e €492.928 per il pagamento previsto dall’art. 10 della Convenzione Italia-Francia sui dividendi distribuiti negli anni 1996-1999 dalla controllata italiana ai soci francesi. Impugnato il silenzio-rifiuto, la società contestava la sentenza della CTR Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, che aveva confermato il rigetto del ricorso ritenendo tardive le istanze in base al termine decadenziale dell’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 o, comunque, a quello dell’art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992. Con l’unico motivo di cassazione, la società sosteneva che il pagamento convenzionale non è un rimborso d’imposta soggetto a decadenza, ma un autonomo diritto assoggettato alla prescrizione ordinaria decennale dell’art. 2946 c.c.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della CTR e deciso direttamente nel merito accogliendo il ricorso introduttivo della società, poiché non era decorso il termine di prescrizione. Ha stabilito che il pagamento previsto dalla Convenzione Italia-Francia è estraneo ai rimborsi disciplinati dall’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973: non restituisce somme versate per errore, in duplicazione o senza obbligo, ma riconosce al socio francese un pagamento convenzionale a carico del Tesoro. Si applica quindi la prescrizione ordinaria decennale e non la decadenza breve. Spese dei giudizi di merito compensate; l’Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese di cassazione, liquidate in €12.000, oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 10 della Convenzione Italia-Francia del 5 ottobre 1989, ratificata con legge 7 gennaio 1992, n. 20
Dallo spirito e dalla lettera della norma convenzionale cennata si evince che, pur vertendosi in materia tributaria, il pagamento in questione è estraneo al sistema dei rimborsi di imposta, sicchè la relativa istanza non soggiace al termine decadenziale previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 - riferentesi a rimborsi derivanti da "versamenti diretti", non ricorrenti nella specie - ma deve essere avanzata nel termine generale di prescrizione dei diritti di cui all'art. 2946 cod. civ.
Il diritto del socio residente in Francia al pagamento da parte del Tesoro italiano di una quota del credito d’imposta sui dividendi è un diritto autonomo previsto dalla Convenzione, non un rimborso di imposte versate. La relativa domanda è quindi soggetta alla prescrizione ordinaria e non alla decadenza prevista per i rimborsi fiscali.
Art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 disciplina in materia analitica e specifica esclusivamente il "rimborso" di imposte da parte dell'Amministrazione finanziaria nel caso di "errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento"
La decadenza dell’art. 38 riguarda le richieste di restituzione di imposte pagate per errore, duplicate o non dovute. Non si estende al pagamento previsto dalla Convenzione Italia-Francia, che ha natura e presupposti differenti.
la relativa istanza non soggiace al termine decadenziale previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 - riferentesi a rimborsi derivanti da "versamenti diretti", non ricorrenti nella specie - ma deve essere avanzata nel termine generale di prescrizione dei diritti di cui all'art. 2946 cod. civ.
Al diritto al pagamento convenzionale si applica il termine generale di prescrizione decennale, anziché il termine decadenziale breve previsto per i rimborsi d’imposta.
Art. 384, comma 2, del codice di procedura civile
La Corte può decidere la causa nel merito dopo la cassazione quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto; qui ha quindi accolto direttamente il ricorso originario della società.
Massime di principio
- Per stabilire se una domanda tributaria è soggetta a decadenza da rimborso occorre guardare alla natura concreta della prestazione richiesta, non soltanto al fatto che la controversia riguardi materia fiscale.
- La disciplina dell’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 riguarda la restituzione di imposte versate per errore, in duplicazione o senza obbligo; non si applica automaticamente a pagamenti autonomi riconosciuti da una convenzione internazionale.
- Quando una convenzione attribuisce direttamente a un soggetto non residente un diritto al pagamento da parte del Tesoro, la domanda è soggetta, in assenza di una diversa disciplina specifica, alla prescrizione ordinaria decennale.
- Il diritto al pagamento convenzionale spetta al socio non residente individuato dalla Convenzione; non coincide con la pretesa della società italiana che ha distribuito i dividendi.
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