Cassazione Civile, Ordinanza n. 27612/2026 del 22/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società debitrice)
La controversia
La controversia nasceva dalla domanda presentata il 10 agosto 2022 dagli eredi di un creditore professionista per l’apertura della liquidazione giudiziale di una società. Il concordato preventivo con cessione dei beni era stato omologato il 4 aprile 2017 e il piano, della durata prevista di quattro anni, risultava ancora in fase di attuazione. Il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 4/2023, aveva aperto la liquidazione giudiziale; la Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 1159/2023 depositata il 20 giugno 2023, aveva accolto il reclamo della società e revocato l’apertura, ritenendo applicabile l’art. 119 CCII e necessaria la previa risoluzione del concordato, in assenza dell’eccezione relativa a debiti successivi alla domanda di concordato. La liquidazione giudiziale ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c., 390, comma 2, e 119, comma 7, CCII, nonché degli artt. 181, 182, 185 e 186 l.fall.: sosteneva che il concordato omologato prima dell’entrata in vigore del CCII, ma ancora in esecuzione, dovesse restare regolato dalla legge fallimentare in forza della disciplina transitoria, e che la Corte d’appello avesse omesso di motivare sull’assenza di una procedura concordataria pendente e sulla questione intertemporale. Con il secondo motivo ha denunciato omessa pronuncia, ai sensi degli artt. 112 c.p.c. e 51 CCII, deducendo che i creditori avevano chiesto, anche implicitamente e ove necessario, la risoluzione del concordato per grave inadempimento. Dopo la proposizione del ricorso è stata presentata una nuova istanza di apertura della liquidazione giudiziale e la ricorrente ha rinunciato al ricorso, dichiarando cessato il proprio interesse alla prosecuzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso e ha compensato integralmente le spese, in considerazione della novità della questione. Ha escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché la declaratoria di estinzione non equivale a una pronuncia di impugnazione non accolta. Non ha deciso nel merito i motivi di ricorso, ma, ravvisando una questione di particolare importanza, ha enunciato d’ufficio un principio di diritto nell’interesse della legge ai sensi dell’art. 363 c.p.c. Ha affermato che, quando il concordato preventivo è stato domandato e omologato prima del 14 luglio 2022, il rapporto tra risoluzione del concordato e istanza di fallimento è regolato dalla legge fallimentare, ai sensi dell’art. 390, comma 2, CCII, e dall’art. 186 l.fall., non dall’art. 119, comma 7, CCII. Di conseguenza, nel caso considerato, l’apertura della liquidazione giudiziale non richiedeva necessariamente la previa risoluzione del concordato omologato. L’estinzione non ha comportato una decisione sul concreto diritto controverso né la cassazione della sentenza d’appello.
Norme richiamate
Il principio di diritto può dunque essere pronunciato dalla Suprema Corte nell’interesse della legge, ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c., in ogni ipotesi in cui non sia permesso giungere allo scrutinio del fondo dei motivi, senza limitazione all’ipotesi di inammissibilità del ricorso (Cass., sez. 3, 25/2/2025, n. 4845).
La Corte richiama l’art. 360 c.p.c. quale base per l’impugnazione, ma il principio effettivamente enunciato sulla possibilità di pronunciare nell’interesse della legge è fondato sull’art. 363, comma 3, c.p.c.
Il principio di diritto può dunque essere pronunciato dalla Suprema Corte nell’interesse della legge, ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c., in ogni ipotesi in cui non sia permesso giungere allo scrutinio del fondo dei motivi, senza limitazione all’ipotesi di inammissibilità del ricorso (Cass., sez. 3, 25/2/2025, n. 4845).
La Corte può enunciare d’ufficio un principio di diritto nell’interesse della legge anche quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia e non è possibile scrutinare il merito dei motivi, se la questione riveste particolare importanza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 25485 del 2018).
L’estinzione del giudizio di impugnazione non determina l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato previsto per l’impugnazione respinta o dichiarata inammissibile.
Pertanto, se trova applicazione l’art. 390, comma 1, per la definizione dei ricorsi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale presentati dopo il 14/7/2022, tuttavia il concordato preventivo omologato prima del 14/7/2022 non può che essere governato dalle norme della legge fallimentare, ai sensi dell’art. 390, comma 2, CCII.
La disciplina transitoria mantiene assoggettate alla legge fallimentare le procedure concordatarie omologate prima del 14 luglio 2022, anche quando una successiva istanza di apertura della liquidazione giudiziale sia presentata dopo tale data.
Se così è, trova applicazione, non l’art. 119, comma 7, CCII che prevede la possibilità di dichiarare aperta la liquidazione giudiziale solo a seguito della risoluzione del concordato, salvo che lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo, ma la normativa fallimentare, cui si collega la giurisprudenza di questa Corte, a sezioni unite (Cass., Sez.U., 14/2/2022, n. 4696), per cui nella disciplina della legge fallimentare risultante dalle modificazioni apportate dai d.lgs. n. 5 del 2006 e n. 169 del 2007, il debitore ammesso al concordato preventivo omologato, che si dimostri insolvente nel pagamento dei debiti concordatari, può essere dichiarato fallito, su istanza dei creditori, del pubblico ministero o sua propria, anche prima e indipendentemente dalla risoluzione del concordato ex art. 186 l.fall.
La condizione della previa risoluzione del concordato prevista dall’art. 119, comma 7, CCII non si applica ai concordati omologati prima del 14 luglio 2022, soggetti alla legge fallimentare per effetto della disciplina transitoria.
Se così è, trova applicazione, non l’art. 119, comma 7, CCII che prevede la possibilità di dichiarare aperta la liquidazione giudiziale solo a seguito della risoluzione del concordato, salvo che lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo, ma la normativa fallimentare, cui si collega la giurisprudenza di questa Corte, a sezioni unite (Cass., Sez.U., 14/2/2022, n. 4696), per cui nella disciplina della legge fallimentare risultante dalle modificazioni apportate dai d.lgs. n. 5 del 2006 e n. 169 del 2007, il debitore ammesso al concordato preventivo omologato, che si dimostri insolvente nel pagamento dei debiti concordatari, può essere dichiarato fallito, su istanza dei creditori, del pubblico ministero o sua propria, anche prima e indipendentemente dalla risoluzione del concordato ex art. 186 l.fall.
Nel regime della legge fallimentare, il debitore ammesso a un concordato preventivo omologato può essere dichiarato fallito, su istanza legittimata, se insolvente nel pagamento dei debiti concordatari, anche prima e indipendentemente dalla risoluzione del concordato.
È vero, infatti, che l’art. 181 l.f. dispone che una volta emesso il decreto di omologazione sensi dell’art. 180 l.f., la procedura di concordato preventivo si chiude, ma non può dimenticarsi che, trattandosi di concordato preventivo con cessione dei beni creditori, era stato previsto il termine di quattro anni per l’esecuzione del concordato.
La chiusura della procedura concordataria con il decreto di omologazione non esclude che il concordato con cessione dei beni sia ancora in fase di esecuzione; tale fase esecutiva rileva per l’applicazione della disciplina transitoria.
L’art. 390, comma 1, c.c.i.i. ha espressamente previsto che “i ricorsi per dichiarazione di fallimento […] depositati prima dell’entrata in vigore del presente decreto”, avvenuta in data 15/7/2022, “sono definiti secondo le disposizioni” della legge fallimentare di cui al r.d. n. 267/1942.
I ricorsi per dichiarazione di fallimento depositati prima dell’entrata in vigore del CCII sono definiti secondo la legge fallimentare; la Corte utilizza tale regola, insieme al comma 2, nel ragionamento sulla disciplina intertemporale delle procedure concorsuali.
Massime di principio
- Quando un concordato preventivo è stato domandato e omologato prima del 14 luglio 2022, il rapporto tra la sua eventuale risoluzione e l’istanza di fallimento è regolato dalla legge fallimentare in forza dell’art. 390, comma 2, CCII, e non dall’art. 119, comma 7, CCII.
- Nel regime della legge fallimentare applicabile ai concordati omologati prima del 14 luglio 2022, il debitore insolvente nel pagamento dei debiti concordatari può essere dichiarato fallito su istanza legittimata anche prima e indipendentemente dalla risoluzione del concordato.
- L’omologazione chiude la procedura di concordato preventivo ai sensi dell’art. 181 l.fall., ma non impedisce che un concordato con cessione dei beni resti in fase esecutiva; la persistenza dell’esecuzione va considerata nell’individuazione della disciplina intertemporale applicabile.
- La rinuncia al ricorso per cassazione e la conseguente estinzione impediscono la decisione sul merito delle censure, ma non precludono alla Corte, in presenza di una questione di particolare importanza, l’enunciazione d’ufficio di un principio di diritto nell’interesse della legge ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c.
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