Cassazione Civile, Ordinanza n. 18073/2022 del 06/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parti private)
La controversia
Le ricorrenti hanno chiesto la cassazione della sentenza della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, il loro appello avverso la decisione del Tribunale. La Corte territoriale aveva ritenuto che la notifica dell'atto di impugnazione, eseguita via PEC alle ore 21:04 del 22 marzo 2017, dovesse considerarsi perfezionata il giorno successivo in applicazione dell'art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012, con conseguente proposizione dell'appello oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., tenuto conto anche della sospensione feriale. Con il primo motivo è stata dedotta violazione degli artt. 3-bis l. n. 53 del 1994, 155, comma 2, e 327 c.p.c., e falsa applicazione degli artt. 147 c.p.c. e 16-septies d.l. n. 179 del 2012, sostenendo che la disciplina del perfezionamento della notifica telematica dopo le ore 21 riguarda il destinatario ma non il notificante, per il quale rileva la data di invio. Il secondo motivo non è stato esaminato perché assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 75 del 2019, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 16-septies d.l. n. 179 del 2012 nella parte in cui, per le notifiche telematiche con ricevuta di accettazione generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, faceva decorrere per il notificante la perfezione alle ore 7 del giorno successivo anziché al momento della generazione della ricevuta. Applicando il principio di scissione degli effetti della notifica, la Corte ha rilevato che nel caso concreto la ricevuta di accettazione era stata generata il 22 marzo 2017, sicché l'appello doveva considerarsi tempestivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese. Il secondo motivo è rimasto assorbito.
Norme richiamate
richiamato quale norma sulla notificazione in proprio, in combinazione con la disciplina delle notifiche telematiche.
richiamato nel motivo di ricorso in relazione al computo dei termini processuali.
richiamato quale termine lungo per l'impugnazione, da verificare in base alla data perfezionativa della notifica per il notificante.
richiamato per contestare l'applicazione della disciplina del perfezionamento della notifica telematica.
art. 16-septies d.l. n. 179 del 2012
è la norma interpretata in senso conforme alla sentenza della Corte costituzionale n. 75 del 2019, con applicazione del principio di scissione degli effetti tra notificante e destinatario; la notifica telematica dopo le ore 21 si perfeziona per il notificante al momento della generazione della ricevuta di accettazione.
sentenza Corte costituzionale n. 75 del 2019
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16-septies nella parte in cui differiva per il notificante la perfezione della notifica telematica oltre le ore 21 al giorno successivo.
Massime di principio
- Nelle notifiche telematiche eseguite dopo le ore 21, ai fini del notificante rileva il momento di generazione della ricevuta di accettazione, non il giorno successivo, in applicazione del principio di scissione degli effetti della notifica tra notificante e destinatario.
- La verifica della tempestività dell'impugnazione va compiuta assumendo come data di perfezionamento per il notificante quella risultante dalla ricevuta di accettazione della PEC, anche quando l'invio sia avvenuto in fascia oraria serale.
- È erronea la declaratoria di inammissibilità per tardività dell'impugnazione fondata sull'automatica posticipazione al giorno successivo della notifica telematica perfezionata dopo le ore 21, ove ciò contrasti con l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 16-septies d.l. n. 179 del 2012.
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