Cassazione Penale, Sentenza n. 28479/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 18/10/2023 della Corte d'appello di Firenze che aveva rigettato l'opposizione avverso il decreto del 22/06/2023 di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata il 23/05/2023. Sosteneva che l'art. 79, comma 1, lett. d) D.P.R. n.115/2002 obbligherebbe il richiedente a comunicare solo le variazioni di reddito idonee a superare le soglie per il gratuito patrocinio e non tutte le variazioni verificatesi nell'anno fiscale, contestando quindi l'interpretazione applicata dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per vizi procedurali: il ricorrente ha seguito le modalità del processo civile (notifica al Ministero/Avvocatura dello Stato e deposito in questa Cancelleria civile ai sensi dell'art. 134 disp. att. c.p.c.) mentre, per le impugnazioni relative all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, si applicano le regole del rito penale. Il ricorso doveva essere depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, entro il termine previsto dall'art. 99, comma 4, D.P.R. n.115/2002, ai sensi degli artt. 582 e 583 c.p.p. Non essendo stato depositato correttamente e oltre i termini, è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 79, comma 1, lett. d)
I giudici di merito avevano ritenuto che l'art. 79 obblighi a comunicare tutte le variazioni di reddito verificatesi nell'anno fiscale di riferimento, a prescindere dal superamento delle soglie; il ricorrente sosteneva invece un obbligo limitato alle sole variazioni idonee a far superare le soglie. La Cassazione non è però entrata nel merito della questione, dichiarando il ricorso inammissibile per ragioni procedurali.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 99, comma 4
Stabilisce il termine per proporre impugnazioni avverso i provvedimenti sulla domanda di patrocinio a spese dello Stato; la Corte richiama che il termine deve essere rispettato e che il deposito deve avvenire nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, secondo le regole del processo penale.
Codice di procedura penale, artt. 582 e 583
Prescrivono che il ricorso deve essere depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento; tali disposizioni si applicano alle impugnazioni nel procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Codice di procedura penale, art. 591, comma 1, lett. c)
Prevede la sanzione dell'inammissibilità per l'inosservanza delle disposizioni che disciplinano i tempi e i modi di presentazione dell'impugnazione; la Corte l'ha applicata per dichiarare inammissibile il ricorso.
Norma richiamata dal ricorrente per il deposito secondo il rito civile; la Corte ha ritenuto tale scelta procedurale errata perché, nel procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, devono applicarsi le regole del rito penale.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Richiamato nel ricorso quale presunta violazione e falsa applicazione, ma non è stato esaminato nel merito dalla Corte di Cassazione a causa dell'inammissibilità procedurale del ricorso.
Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione all'impossibilità di esonerare il ricorrente dal pagamento delle somme dovute alla Cassa delle ammende; la Corte non ha ravvisato ragioni di esonero.
Massime di principio
- Nel procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato si applicano, per le impugnazioni, le regole del rito penale: i termini e il luogo di deposito sono disciplinati dal D.P.R. n.115/2002 con rinvio alle norme del codice di procedura penale (es. artt. 582, 583 c.p.p.).
- La semplice notifica alle parti o il deposito in cancellerie diverse da quella del giudice che ha emesso il provvedimento non sostituiscono il corretto deposito previsto dalla legge: ciò può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione.
- La violazione delle regole sui tempi e modi di presentazione dell'impugnazione comporta l'applicazione automatica della sanzione di inammissibilità (art. 591 c.p.p.) e può impedire che il merito della questione venga esaminato.
- Quando sussistono dubbi su quali variazioni di reddito debbano essere comunicate ai fini del patrocinio a spese dello Stato, la scelta prudente è comunicare tutte le variazioni rilevanti nell'anno fiscale, poiché l'omissione può determinare l'inammissibilità dell'istanza secondo l'interpretazione adottata dai giudici di merito.
- Se si impugna un provvedimento relativo al gratuito patrocinio, è fondamentale rispettare le modalità formali prescritte (termine, cancelleria competente, rito applicabile) prima di dedurre censure di merito in sede di cassazione.
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