Cassazione Civile, Ordinanza n. 13241/2024 del 14/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (leasing)
La controversia
La controversia nasce da due contratti di locazione finanziaria relativi a beni immobili. La società concedente otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento di canoni non corrisposti; l'utilizzatrice proponeva opposizione, poi rigettata dal Tribunale. In appello la Corte territoriale confermava il rigetto, rilevando che la motivazione del primo giudice sulla validità della clausola contrattuale che, in caso di risoluzione, prevedeva l'incameramento dei canoni già pagati e l'imputazione all'utilizzatore del prezzo di vendita del bene non era stata specificamente censurata ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; osservava inoltre che la doglianza relativa alla violazione della buona fede e all'abuso del diritto era stata formulata tardivamente e senza correlazione con una specifica domanda. Con il ricorso per cassazione la società utilizzatrice deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 1526 c.c., sostenendo la nullità della clausola n. 21 delle condizioni generali del leasing perché, in tesi, avrebbe consentito al concedente di pretendere un ristoro superiore ai canoni riscossi fino alla risoluzione e avrebbe demandato unilateralmente al concedente la gestione della vendita del bene senza adeguata tutela per l'utilizzatore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la ricorrente non si fosse confrontata con la reale ratio decidendi della sentenza d'appello: il rilievo decisivo era la mancata specifica confutazione, ex art. 342 c.p.c., della motivazione di primo grado, nonché l'inammissibilità in appello della censura fondata su buona fede e abuso del diritto perché nuova e non collegata a domande già introdotte. Poiché il ricorso si limitava a contestare l'applicazione dell'art. 1526 c.c. senza censurare tali autonome ragioni decisorie, è stato dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese, perché la resistente non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La ricorrente lo invocava per sostenere la nullità della clausola di leasing; la Corte, però, non entra nel merito della sua applicazione perché la censura non colpisce la ratio decidendi della sentenza impugnata.
L'appello deve contenere una critica specifica e confutare puntualmente la motivazione della decisione di primo grado; la mancata specifica contestazione comporta il rigetto della censura in sede di merito e rende irrilevante il motivo di ricorso che non si confronti con tale rilievo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata e si limita a censurare profili estranei o non decisivi rispetto al fondamento della decisione.
- Nel giudizio di appello, la critica alla sentenza di primo grado deve essere specifica e idonea a confutare il percorso motivazionale adottato; una contestazione generica non soddisfa l'onere di cui all'art. 342 c.p.c.
- Una doglianza nuova, introdotta tardivamente in appello e non collegata a una domanda già proposta, può essere dichiarata inammissibile.
- La Corte di cassazione non esamina il merito della questione sostanziale se il ricorso non aggredisce preliminarmente e correttamente la base processuale della decisione impugnata.
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