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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23713/2023 del 03/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da un contratto preliminare di cessione di azienda di somministrazione di alimenti e bevande, il cui effetto era subordinato a una condizione sospensiva legata alla vicenda della locazione del locale in cui l'attività era esercitata: risoluzione del contratto di locazione in corso e stipula di un nuovo contratto tra il proprietario dell'immobile e la promissaria cessionaria. Il giudice di primo grado aveva ritenuto non avverata la condizione e aveva dichiarato l'inefficacia del preliminare, condannando la promittente cedente alla restituzione di quanto ricevuto a titolo di caparra e anticipo. In appello la decisione era stata riformata e la domanda della cessionaria era stata rigettata. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione ed errata interpretazione della domanda di primo grado, sostenendo che la società attrice aveva contestato il mancato avveramento di tutte le condizioni sospensive e non solo l'inadempimento relativo alla documentazione contabile; 2) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e omesso esame di fatti e documenti decisivi, assumendo che la clausola contrattuale sulla locazione fosse stata interpretata erroneamente, perché il nuovo contratto doveva essere concluso dalla promittente venditrice e non dalla cessionaria; 3) motivazione illogica e falsa applicazione dell'onere della prova, contestando che fosse stato posto a carico della cessionaria l'onere di provare il mancato avveramento della condizione e deducendo che il giudice di merito aveva omesso di valorizzare un documento della controparte dal quale si sarebbe desunta l'impossibilità di stipulare il nuovo contratto di locazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse il ricorso dei due soggetti che avevano agito in proprio, poiché la loro carenza di legittimazione attiva, già dichiarata in primo grado e non impugnata in appello, era ormai coperta da giudicato. Quanto al ricorso proposto dalla società, lo ha rigettato, ritenendo corretta l'interpretazione della clausola contrattuale e la distribuzione dell'onere probatorio operata dalla Corte d'appello. In particolare, la Corte ha affermato che la clausola prevedeva effettivamente come condizione sospensiva la risoluzione della locazione in corso e la stipula di un nuovo contratto di locazione tra il proprietario e la promissaria cessionaria; ha inoltre precisato che, trattandosi di condizione sospensiva di tipo potestativo misto, gravava sulla parte che chiedeva di far valere l'inefficacia del preliminare l'onere di provare che la condizione non si era avverata o non si sarebbe potuta avverare per causa a essa non imputabile. Sono state respinte anche le doglianze sul vizio di motivazione, perché non era denunciabile il mero difetto di sufficienza e non risultava un'anomalia motivazionale rilevante in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte richiama i limiti del sindacato di legittimità sui vizi motivazionali e chiarisce che, dopo la riforma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso, non l'omesso esame di singoli elementi istruttori né il semplice difetto di sufficienza della motivazione.

  • art. 1362 c.c.

    artt.1362 e 1363 cod. civ.

    La clausola contrattuale va interpretata secondo il dato letterale e sistematico; nel caso concreto la Corte ritiene corretta l'interpretazione secondo cui il nuovo contratto di locazione doveva essere stipulato tra il proprietario dell'immobile e la promissaria cessionaria.

  • art. 1363 c.c.

    artt.1362 e 1363 cod. civ.

    La lettura della clausola deve essere coordinata con l'intero testo contrattuale, confermando che la condizione sospensiva riguardava la stipula del nuovo contratto da parte della cessionaria.

  • art. 1358 c.c.

    La condizione potestativa mista è soggetta all'obbligo di comportarsi secondo buona fede nella pendenza della condizione; l'obbligo si estende anche all'attività di attuazione dell'elemento potestativo che concorre a formarla.

  • art. 1359 c.c.

    Se la parte viola l'obbligo di buona fede nella fase di pendenza della condizione, può operare l'avveramento fittizio della condizione stessa.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte richiama la regola generale sull'onere della prova, affermando che la parte che invoca l'inefficacia del contratto per mancato avveramento della condizione deve provare il fatto impeditivo dedotto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    art.380-bis.1 cod. proc. civ.

    La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale secondo il rito camerale accelerato previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare l'omesso esame di singoli elementi istruttori, ma solo l'omesso esame di un fatto storico principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al "minimo costituzionale": è denunciabile solo una motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria, non già un semplice difetto di sufficienza.
  • La clausola contrattuale va interpretata secondo il significato letterale e il coordinamento sistematico delle sue previsioni; se il testo indica chiaramente le parti che devono stipulare il contratto rilevante ai fini della condizione sospensiva, non è consentita una lettura difforme.
  • La condizione sospensiva di tipo potestativo misto è soggetta all'obbligo di buona fede nella fase di pendenza; la sua violazione può determinare avveramento fittizio della condizione ex art. 1359 c.c.
  • Quando si contesta il mancato avveramento di una condizione sospensiva e la relativa dinamica dipende dall'attività delle parti e di terzi, l'onere di provare che la condizione non si è verificata o non poteva verificarsi grava sulla parte che intende trarne effetti favorevoli, secondo i principi generali sull'onere della prova.
  • Se una declaratoria di carenza di legittimazione attiva non viene impugnata nei gradi di merito, essa passa in giudicato e il ricorso proposto dalla parte priva di interesse deve essere dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaGiudicato

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