Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4474/2022 del 11/02/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva che fosse accertata la simulazione del prezzo indicato in un contratto preliminare di compravendita di un'azienda agricola, sostenendo l'esistenza di una scrittura privata integrativa (del 21/12/2000) in base alla quale il prezzo reale era di Lire 2.500.000.000 anziché le Lire 650.000.000 indicate. Il convenuto (Balzarini) aveva disconosciuto la scrittura integrativa, sostenendone la falsità e l'inesistenza dell'originale. L'attore aveva chiesto la verificazione del documento; successivamente il documento originale risultò smarrito (furto della borsa dell'avvocato che lo teneva) e la prova del contenuto fu acquisita mediante testimonianze. In primo e secondo grado il Tribunale e la Corte d'appello hanno ritenuto provata la simulazione e trasferito la proprietà condizionatamente al versamento del residuo prezzo; Correra ha impugnato in cassazione sostenendo, tra l'altro, che la prova testimoniale non poteva essere ammessa e che i verbali di udienza che attestavano l'esistenza dell'originale erano stati falsificati/alterati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la Corte d'appello ha correttamente ammesso e valutato la prova testimoniale alla luce dell'eccezione prevista dall'art. 2724 n. 3 c.c. (perdita incolpevole dell'originale): i verbali di udienza e la denuncia di furto, unitamente alle testimonianze (in particolare del geom. Tirelli) e alla condotta processuale delle parti, giustificavano l'accertamento dell'esistenza e del contenuto della scrittura integrativa e la sua sottoscrizione. La Corte ha altresì ritenuto infondate le censure sul mancato esame della sentenza penale (che non ha efficacia vincolante nel civile verso soggetti non parte civile) e sulla mancanza di consenso del comproprietario (Fabio) dato che quest'ultimo aveva poi confermato la decisione di merito partecipando alla conferma in appello. Sono state motivate e ritenute non censurabili in sede di legittimità le valutazioni di fatto sul credito delle testimonianze. Il ricorrente è stato condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 2724 c.c. (n. 3)

    Prevede che la prova testimoniale è ammessa quando il documento che avrebbe fornito la prova è stato perduto senza colpa; la Corte l'ha applicata per autorizzare testimonianze atte a sostituire l'originale smarrito.

  • art. 2722 c.c.

    Stabilisce il divieto di prova testimoniale per quanto deve risultare da atto scritto; la Corte conferma il principio ma ricorda le eccezioni (es. art. 2724 n.3) in caso di perdita incolpevole dell'originale.

  • art. 2719 c.c.

    Regola il valore probatorio delle copie fotografiche/fotostatiche; la Corte ricorda che la copia non autenticata può valere solo se non disconosciuta o se l'originale è stato perduto senza colpa e comprovata tale perdita.

  • art. 1417 c.c.

    Richiama il principio secondo cui la simulazione tra le parti non fa sorgere effetti diversi da quelli dichiarati; la Corte lo ha richiamato in relazione alla prova della simulazione del prezzo.

  • artt. 214-216 c.p.c.

    Disciplina il procedimento di verificazione della scrittura privata disconosciuta; la Corte chiarisce che tale procedimento è necessario se l'originale è disponibile, ma diventa non attuabile se l'originale è stato perduto senza colpa e allora sono ammissibili le prove ordinarie (es. testi) ai sensi dell'art. 2724 n.3.

  • art. 2725 c.c.

    Limita la prova testimoniale per i contratti che richiedono forma scritta; la Cassazione ricorda che la testimonianza è ammessa solo se ricorre la perdita incolpevole dell'originale (art. 2724 n.3).

  • art. 2729 c.c.

    Riguarda l'uso delle presunzioni; la Corte indica che anche le presunzioni possono supplire alla prova scritta quando l'originale è perduto senza colpa.

  • art. 1350 n.1 c.c.

    Indica i contratti che richiedono la forma scritta (es. trasferimento di beni immobili/azienda composta da beni immobili); la Corte sottolinea che, pur essendo richiesto lo scritto, la prova può essere data con testi se l'originale è stato perduto senza colpa.

  • art. 654 c.p.p.

    Stabilisce i limiti di efficacia probatoria della sentenza penale nei giudizi civili; la Corte ha affermato che l'assoluzione penale non vincola il giudice civile nei confronti di soggetti non costituitisi parte civile.

  • art. 2932 c.c.

    Norma citata nella domanda di merito relativa alla pronuncia costitutiva del contratto non concluso per il prezzo; la vicenda si è svolta attorno alla domanda costitutiva/titolare del trasferimento condizionato al pagamento del residuo prezzo.

Massime di principio

  • La prova testimoniale di un patto simulato che modifici elementi essenziali (es. prezzo) è in linea di principio vietata quando la legge richiede la forma scritta, ma è ammissibile se il documento originale è stato perduto senza colpa (art. 2724 n.3 c.c.).
  • La produzione di fotocopie non autenticata richiede comunque che la parte che le utilizza dimostri l'esistenza dell'originale e, in caso di disconoscimento, l'eventuale perdita incolpevole per poter ricorrere a testi o presunzioni.
  • Il procedimento di verificazione (artt. 214-216 c.p.c.) è l'ordinaria strada quando la sottoscrizione è disconosciuta e l'originale è disponibile; se l'originale è irreperibile senza colpa, la verifica non è possibile e la prova testimoniale può supplire.
  • La credibilità e la valutazione delle testimonianze sono questioni di fatto riservate ai giudici di merito: la Corte di cassazione sindaca solo la corretta applicazione del diritto, non le valutazioni di fatto opportunamente motivate.
  • La ratifica implicita di un contratto da parte di un terzo (es. comproprietario) può desumersi dal comportamento processuale e sostituire l'esigenza di una manifestazione scritta, quando il terzo abbia poi confermato la decisione di merito.
  • Gli accertamenti penali non vincolano il giudice civile nei confronti di soggetti che non si siano costituiti parti civili nel processo penale (art. 654 c.p.p.); la sentenza penale può tuttavia essere utilizzata come elemento di giudizio non vincolante.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.