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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00299/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2012-2016, sostenendo di non essere soggetto a imposta perché privo di una autonoma organizzazione. Il diniego formatosi per silenzio-rifiuto era stato confermato in primo e secondo grado, sulla base dell'idea che la sua attività fosse svolta all'interno della struttura della società di revisione di cui era socio e che l'entità dei compensi, dei ricavi e delle spese deporrebbe per l'esistenza del presupposto impositivo. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva: (1) violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 446/1997, per avere la sentenza ritenuto sufficiente la qualità di socio e consulente della società per integrare l'autonoma organizzazione; (2) ancora violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 446/1997, per avere considerato l'attività di lavoro autonomo sempre autonomamente organizzata e per avere attribuito rilievo decisivo all'ammontare di compensi, ricavi e spese; (3) violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, per motivazione apparente e per erronea percezione della rilevanza della società di supporto indicata nella sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati congiuntamente tutti e tre i motivi, osservando che l'IRAP presuppone un'attività autonomamente organizzata della quale il contribuente sia anche responsabile e titolare; nel caso di professionista inserito stabilmente nella struttura organizzativa di un soggetto terzo, non basta il mero utilizzo di tale struttura, né assume rilievo la sola qualità di socio. Ha inoltre affermato che l'entità di compensi, ricavi e spese non è di per sé indice decisivo di autonoma organizzazione. Ha poi rilevato che la motivazione della sentenza regionale era solo apparente nella parte relativa al riferimento a una non meglio individuata 'società di supporto' per la contabilità. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 446/1997

    "l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi"

    Il presupposto dell'IRAP richiede non solo l'esercizio abituale di un'attività, ma anche che essa sia autonomamente organizzata e che tale organizzazione faccia capo al contribuente come responsabile e titolare.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il vizio dedotto per denunciare la violazione di legge sostanziale (art. 2 d.lgs. n. 446/1997).

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il vizio dedotto per censurare la motivazione apparente e la violazione delle norme processuali sulla motivazione della sentenza.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come norma sul dovere di decisione secondo le prove ritualmente acquisite; la sua violazione è stata prospettata per l'erronea percezione del materiale probatorio.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione sufficiente e intellegibile; qui è stata ritenuta solo apparente nella parte decisiva.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Consente la cassazione con rinvio per nuovo esame uniformandosi ai principi di diritto enunciati.

  • art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato per la cassazione con rinvio nel processo tributario.

  • art. 385, comma 3, c.p.c.

    La regolazione delle spese del giudizio di legittimità è rimessa al giudice di rinvio.

Massime di principio

  • Ai fini dell'IRAP, il presupposto dell'autonoma organizzazione ricorre solo se il contribuente è responsabile della struttura organizzativa e ne sopporta la titolarità gestionale; non è sufficiente che egli operi all'interno di un'organizzazione altrui.
  • Per il professionista inserito in una società o in una struttura di terzi, il mero utilizzo di mezzi, personale o organizzazione del soggetto ospitante non integra di per sé il presupposto impositivo, se la struttura non è riferibile al professionista sotto il profilo operativo e gestionale.
  • La qualità di socio di una società di servizi professionali non è, da sola, elemento decisivo per affermare l'autonoma organizzazione del socio-professionista ai fini IRAP.
  • L'ammontare elevato dei compensi, dei ricavi o delle spese non costituisce, da solo, indice sufficiente dell'autonoma organizzazione, potendo riflettere solo il valore dell'attività professionale o costi personali e non un surplus organizzativo.
  • Sussiste vizio di motivazione apparente quando la sentenza fonda il decisum su un riferimento probatorio non chiarito, non specificando il contenuto, la fonte e la rilevanza dell'elemento valorizzato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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