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Sentenza

Sentenza n. 73/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (sezione seconda) n. 08132/2022, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202306001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di un capannone, di un manufatto contenente due appartamenti e di due tettoie, realizzati in assenza di titolo edilizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno chiesto la riforma della sentenza del TAR Campania che aveva accolto il motivo relativo al difetto di istruttoria riguardante il capannone, annullando l'ordinanza limitatamente a tale manufatto, ma aveva respinto la censura relativa agli effetti della domanda di accertamento di conformità presentata per il manufatto contenente due appartamenti e per le due tettoie. Il primo motivo d'appello riproponeva la censura, assorbita dal TAR, relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, deducendo violazione degli artt. 3 e 7 l. 241/1990, dell'art. 97 Cost. e della normativa sui condoni edilizi, nonché difetto di istruttoria, carenza dei presupposti e della motivazione, illogicità e sviamento. Il secondo motivo censurava il rigetto della doglianza secondo cui la presentazione di una domanda di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 380/2001 avrebbe prodotto l'automatica caducazione dell'ordinanza di demolizione quanto alle opere indicate ai punti 2 e 3, deducendo anche violazione degli artt. 31, 36 e 44 d.P.R. 380/2001 e delle disposizioni sui condoni edilizi.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha preliminarmente dichiarato inammissibile, perché tardiva, la memoria comunale depositata oltre il termine di trenta giorni liberi previsto dall'art. 73 c.p.a. Nel merito ha respinto l'appello. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse: il TAR aveva accolto il motivo relativo al difetto di istruttoria sul capannone e aveva logicamente assorbito la censura sulla mancata comunicazione di avvio; l'esame di quest'ultima non avrebbe procurato alcuna ulteriore utilità agli appellanti, essendo già intervenuto l'annullamento dell'ordinanza limitatamente al manufatto n. 1. Il secondo motivo è stato respinto perché infondato. La presentazione di un'istanza di accertamento di conformità non determina l'automatica caducazione dell'ordine di demolizione pregresso, ma ne sospende soltanto l'efficacia. In caso di rigetto dell'istanza, l'ordine riacquista efficacia. Il giudice ha ritenuto superato il precedente orientamento favorevole all'effetto caducante automatico, poiché consentirebbe al privato, mediante una propria iniziativa, di privare definitivamente di efficacia il provvedimento sanzionatorio. Sentenza di primo grado confermata. Gli appellanti sono stati condannati alle spese del grado, liquidate in euro 4.000, oltre spese generali e accessori.

Norme richiamate

  • art. 73 c.p.a.

    termine di trenta giorni liberi

    Il deposito della memoria comunale oltre il termine previsto ne comporta l'inammissibilità.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per lo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato da remoto.

  • art. 7 l. 241/1990

    Invocato dagli appellanti in relazione alla mancata comunicazione di avvio del procedimento; la relativa censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse.

  • art. 3 l. 241/1990

    Invocato dagli appellanti in relazione all'obbligo di motivazione; la censura non è stata accolta.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    La presentazione dell'istanza di accertamento di conformità non caduca automaticamente l'ordine di demolizione, ma ne sospende l'efficacia fino alla definizione dell'istanza.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Richiamato nel motivo d'appello relativo agli effetti dell'istanza di sanatoria sull'ordinanza di demolizione.

  • art. 44 d.P.R. 380/2001

    Richiamato dagli appellanti tra le disposizioni asseritamente violate; il motivo è stato respinto.

  • l. 47/1985

    Richiamata dagli appellanti nell'ambito delle censure relative ai condoni edilizi; non ha condotto all'accoglimento dell'appello.

  • l. 724/1994

    Richiamata dagli appellanti nell'ambito delle censure relative ai condoni edilizi; non ha condotto all'accoglimento dell'appello.

  • d.l. 269/2003, convertito in l. 326/2003

    Richiamato dagli appellanti nell'ambito delle censure relative ai condoni edilizi; non ha condotto all'accoglimento dell'appello.

Massime di principio

  • La presentazione di un'istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 380/2001 non determina l'automatica caducazione dell'ordine di demolizione già adottato, ma ne sospende soltanto l'efficacia; in caso di rigetto dell'istanza, l'ordine di demolizione riacquista efficacia.
  • È inammissibile per difetto di interesse il motivo d'appello diretto contro l'assorbimento di una censura quando l'eventuale suo accoglimento non procurerebbe al ricorrente alcuna utilità ulteriore rispetto all'annullamento già disposto dal giudice di primo grado.
  • L'accoglimento di una censura relativa al difetto di istruttoria sull'identità tra opere abusive e opere oggetto di condono può determinare l'assorbimento logico-necessario della censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, quando quest'ultima sia prospettata come strumentale all'emersione degli stessi elementi istruttori.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioAppelloTermini e notificazione del ricorso
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleLegittimazione e interesse a ricorrere

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