Sentenza n. 73/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (sezione seconda) n. 08132/2022, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di un capannone, di un manufatto contenente due appartamenti e di due tettoie, realizzati in assenza di titolo edilizio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno chiesto la riforma della sentenza del TAR Campania che aveva accolto il motivo relativo al difetto di istruttoria riguardante il capannone, annullando l'ordinanza limitatamente a tale manufatto, ma aveva respinto la censura relativa agli effetti della domanda di accertamento di conformità presentata per il manufatto contenente due appartamenti e per le due tettoie. Il primo motivo d'appello riproponeva la censura, assorbita dal TAR, relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, deducendo violazione degli artt. 3 e 7 l. 241/1990, dell'art. 97 Cost. e della normativa sui condoni edilizi, nonché difetto di istruttoria, carenza dei presupposti e della motivazione, illogicità e sviamento. Il secondo motivo censurava il rigetto della doglianza secondo cui la presentazione di una domanda di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 380/2001 avrebbe prodotto l'automatica caducazione dell'ordinanza di demolizione quanto alle opere indicate ai punti 2 e 3, deducendo anche violazione degli artt. 31, 36 e 44 d.P.R. 380/2001 e delle disposizioni sui condoni edilizi.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha preliminarmente dichiarato inammissibile, perché tardiva, la memoria comunale depositata oltre il termine di trenta giorni liberi previsto dall'art. 73 c.p.a. Nel merito ha respinto l'appello. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse: il TAR aveva accolto il motivo relativo al difetto di istruttoria sul capannone e aveva logicamente assorbito la censura sulla mancata comunicazione di avvio; l'esame di quest'ultima non avrebbe procurato alcuna ulteriore utilità agli appellanti, essendo già intervenuto l'annullamento dell'ordinanza limitatamente al manufatto n. 1. Il secondo motivo è stato respinto perché infondato. La presentazione di un'istanza di accertamento di conformità non determina l'automatica caducazione dell'ordine di demolizione pregresso, ma ne sospende soltanto l'efficacia. In caso di rigetto dell'istanza, l'ordine riacquista efficacia. Il giudice ha ritenuto superato il precedente orientamento favorevole all'effetto caducante automatico, poiché consentirebbe al privato, mediante una propria iniziativa, di privare definitivamente di efficacia il provvedimento sanzionatorio. Sentenza di primo grado confermata. Gli appellanti sono stati condannati alle spese del grado, liquidate in euro 4.000, oltre spese generali e accessori.
Norme richiamate
termine di trenta giorni liberi
Il deposito della memoria comunale oltre il termine previsto ne comporta l'inammissibilità.
Richiamato per lo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato da remoto.
Invocato dagli appellanti in relazione alla mancata comunicazione di avvio del procedimento; la relativa censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse.
Invocato dagli appellanti in relazione all'obbligo di motivazione; la censura non è stata accolta.
La presentazione dell'istanza di accertamento di conformità non caduca automaticamente l'ordine di demolizione, ma ne sospende l'efficacia fino alla definizione dell'istanza.
Richiamato nel motivo d'appello relativo agli effetti dell'istanza di sanatoria sull'ordinanza di demolizione.
Richiamato dagli appellanti tra le disposizioni asseritamente violate; il motivo è stato respinto.
Richiamata dagli appellanti nell'ambito delle censure relative ai condoni edilizi; non ha condotto all'accoglimento dell'appello.
Richiamata dagli appellanti nell'ambito delle censure relative ai condoni edilizi; non ha condotto all'accoglimento dell'appello.
d.l. 269/2003, convertito in l. 326/2003
Richiamato dagli appellanti nell'ambito delle censure relative ai condoni edilizi; non ha condotto all'accoglimento dell'appello.
Massime di principio
- La presentazione di un'istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 380/2001 non determina l'automatica caducazione dell'ordine di demolizione già adottato, ma ne sospende soltanto l'efficacia; in caso di rigetto dell'istanza, l'ordine di demolizione riacquista efficacia.
- È inammissibile per difetto di interesse il motivo d'appello diretto contro l'assorbimento di una censura quando l'eventuale suo accoglimento non procurerebbe al ricorrente alcuna utilità ulteriore rispetto all'annullamento già disposto dal giudice di primo grado.
- L'accoglimento di una censura relativa al difetto di istruttoria sull'identità tra opere abusive e opere oggetto di condono può determinare l'assorbimento logico-necessario della censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, quando quest'ultima sia prospettata come strumentale all'emersione degli stessi elementi istruttori.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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