Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14985/2024 del 28/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La società, avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile il reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento per asserita tardività, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione delle norme sul reclamo fallimentare e sul deposito telematico degli atti. In particolare ha sostenuto che la sentenza di fallimento le era stata notificata il 22 aprile 2021 e che il reclamo era stato iscritto il 21 maggio 2021, dunque entro il termine di trenta giorni di cui all'art. 18 l.f., mediante invio telematico perfezionatosi con la seconda PEC di avvenuta consegna. Ha inoltre rilevato che il deposito era stato effettuato tramite più buste telematiche, necessarie per l'eccedenza della dimensione massima, tutte trasmesse entro il termine e in sequenza ravvicinata, con conseguente tempestività del reclamo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto corretta la deduzione della ricorrente secondo cui, nel processo civile telematico, il deposito si perfeziona con la ricevuta di avvenuta consegna generata entro la fine del giorno di scadenza, anche quando il deposito sia effettuato mediante più invii telematici strettamente consecutivi per superamento dei limiti dimensionali. Esaminati direttamente gli atti di causa, la Corte ha accertato che il reclamo era stato depositato il 21 maggio 2021 con una pluralità di buste telematiche tutte inviate tra le 13:40 e le 13:44, quindi tempestivamente entro il termine di trenta giorni. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per il nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 18 L.F.

    il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento deve essere proposto entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza; nel caso concreto il termine è stato ritenuto rispettato.

  • art. 17 L.F.

    richiamato nel motivo di ricorso tra le norme sulla disciplina del fallimento e delle impugnazioni, in relazione alla corretta applicazione del sistema del reclamo.

  • art. 19 L.F.

    richiamato nel motivo di ricorso tra le norme sulla disciplina del fallimento e delle impugnazioni.

  • art. 1, comma 58, L. 92/2012

    richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata nel quadro delle disposizioni sul processo telematico.

  • art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2012

    il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona con la seconda PEC, cioè con la ricevuta di avvenuta consegna del gestore PEC del Ministero della giustizia; il deposito è tempestivo se tale ricevuta è generata entro la fine del giorno di scadenza.

  • art. 155, commi 4 e 5, c.p.c.

    si applicano anche al deposito telematico ai fini del computo dei termini e della tempestività dell'atto.

  • art. 13, comma 3, d.m. n. 44/2011

    regola superata dalla disciplina normativa primaria richiamata dalla Corte; prevedeva il differimento al giorno feriale successivo per ricevute generate dopo le ore 14.

  • art. 13, comma 8, d.m. n. 44/2011

    richiamato per il limite dimensionale massimo del messaggio telematico.

  • art. 14, comma III, Specifiche tecniche del 16 aprile 2014

    richiamato quale fonte tecnica che stabilisce il limite dimensionale del deposito telematico.

Massime di principio

  • Nel processo civile telematico il deposito dell'atto si perfeziona con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore PEC del Ministero della giustizia, non già con il solo invio del messaggio.
  • Ai fini della tempestività del deposito telematico rileva che la ricevuta di avvenuta consegna sia generata entro la fine del giorno di scadenza del termine, restando applicabili gli artt. 155, commi 4 e 5, c.p.c.
  • Quando il deposito telematico richieda più messaggi per superamento dei limiti dimensionali, gli invii sono validi se sono coevi, cioè strettamente consecutivi e tutti effettuati entro il termine.
  • In sede di legittimità, sulle questioni processuali la Corte può esaminare direttamente gli atti per verificare la tempestività del deposito e la correttezza della declaratoria di inammissibilità.
  • La declaratoria di tardività del reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento è erronea se risulta dagli atti che il deposito telematico è stato perfezionato tempestivamente entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.