Cassazione Penale, Sentenza n. 29652/2025 del 25/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 contestato al capo 6). I motivi principali: (1) illegittima acquisizione e utilizzazione dei verbali di individuazione fotografica effettuati nelle indagini preliminari e contestata in violazione degli artt. 500, 514, 526 c.p.p.; (2) violazione di legge e travisamento della prova con riguardo all'attendibilità del riconoscimento fotografico e della testimonianza dell'acquirente (Acciarresi), posto che il teste si era espresso in termini dubitativi; (3) omissione o illogicità della motivazione nel rigetto della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), nonostante le modeste quantità, la singola cessione e le modalità; la difesa sosteneva la non abitualità del comportamento; (4) vizio di motivazione e illegittimità della misura di sicurezza dell'espulsione (art. 86 d.P.R. 309/90), lamentando l'uso di formule di stile per ritenere la pericolosità sociale del ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la condanna (pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione e 3.600 euro di multa) e la misura di sicurezza dell'espulsione siano correttamente motivate e fondate su un compendio probatorio convergente. In particolare: il giudizio non si è fondato esclusivamente sui verbali di individuazione fotografica delle indagini preliminari, ma sulle dichiarazioni dell'acquirente che in dibattimento ha effettuato la ricognizione fotografica sul fascicolo (effigie n. 8) e ha fornito elementi oggettivi (descrizione, luogo, periodo e nome) che corroborano l'identificazione, rendendo il riconoscimento attendibile anche se non espresso con assoluta certezza; l'acquisizione dell'album fotografico è legittima ex art. 512 c.p.p.; la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis è stata rigettata alla luce di un precedente specifico e della reiterazione di circa 25 cessioni nel periodo considerato, con significativo profitto; la misura dell'espulsione è stata confermata perché il ricorrente non ha addotto prove concrete di legami familiari o lavorativi idonei ad ostare all'espulsione. La Cassazione ha altresì ricordato i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni fattuali e motivazionali dei giudici di merito e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese ai sensi dell'art. 616.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
La norma sulla lieve entità in materia di stupefacenti è stata richiamata per la riqualificazione del reato; la Corte sottolinea che la valutazione della lieve entità è distinta dalla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., sicché la mera qualificazione ex art. 73, comma 5, non determina automaticamente la non punibilità.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 86
Norma che consente la misura di sicurezza dell'espulsione: applicata in presenza di precedenti e dell'assenza di legami stabili sul territorio nazionale del ricorrente; la Corte ha ritenuto congrua la motivazione in ordine alla pericolosità sociale.
Codice di procedura penale, artt. 500, 512, 514, 526
Art. 512 c.p.p.: legittima acquisizione dell'album fotografico per consentire al giudice di valutare l'affidabilità dell'individuazione; gli artt. 500, 514 e 526 relativi a verbalizzazioni e riconoscimenti non impediscono l'utilizzo della ricognizione fotografica come prova atipica purché sussista attendibilità della dichiarazione del dichiarante.
Codice di procedura penale, artt. 189, 192, 194
Norme richiamate in relazione alla prova testimoniale e alla sua assunzione; la Corte ha confermato che il giudice di merito può valutare la coerenza e la credibilità del teste e che tali valutazioni non sono sindacabili in cassazione se adeguatamente motivate.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ribadito che la sua applicazione richiede valutazioni sia oggettive (danno/pericolo, modalità) sia soggettive (non abitualità) e che la presenza di precedenti specifici e la reiterazione delle cessioni possono escluderne la concedibilità.
Codice penale, art. 133, comma 1
Criteri di punibilità e di determinazione della pena rilevanti per la valutazione della particolare tenuità e del grado di colpevolezza; la Corte ha richiamato la necessità di valutare complessivamente modalità dell'azione e personalità del colpevole.
Codice penale, artt. 612 e 660
Richiamati nel ricorso; la decisione non si sofferma su una specifica rilettura di tali norme, ma il Collegio ne ha considerato il richiamo nell'ambito della contestazione della motivazione sulla non punibilità, senza che emergessero profili utili ad invertire l'esito del giudizio.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata per l'onere delle spese processuali: la Corte ha disposto l'onere per il ricorrente in ragione del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il riconoscimento fotografico è una prova atipica la cui efficacia dipende dall'attendibilità complessiva della dichiarazione di chi effettua il riconoscimento; se il teste in dibattimento conferma (anche con riserva di assoluta certezza) e fornisce elementi oggettivi coerenti, la prova può essere ritenuta valida.
- L'acquisizione del fascicolo/album fotografico ai sensi dell'art. 512 c.p.p. è lecita e utile per consentire al giudice di valutare il numero e la qualità delle immagini e la consonanza con la dichiarazione del teste.
- In Cassazione non è consentita una rivalutazione del merito probatorio: i giudizi di credibilità e di valutazione delle prove dei giudici di merito sono sindacabili solo per vizio di motivazione manifesto o per travisamento della prova chiaramente individuabile.
- La causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. richiede una valutazione complessiva: esiguità del danno/pericolo e non abitualità sono criteri oggettivi e soggettivi da ponderare; precedenti specifici e comportamenti reiterati possono escluderne l'applicazione.
- Per la misura di sicurezza dell'espulsione, lo straniero ha l'onere di allegare e provare legami personali, familiari o lavorativi rilevanti che possano ostare all'espulsione; la mera censura generica della motivazione è inammissibile.
- Il vizio di travisamento della prova va specificamente dimostrato: non è sufficiente proporre una diversa interpretazione dei fatti già motivata dai giudici di merito.
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