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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11613/2024 del 20/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del tribunale del riesame di Catania che aveva rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere. Il ricorso in Cassazione articolava due motivi: (1) censura sulla sussistenza dei gravi indizi in ordine alla partecipazione del ricorrente a un'associazione dedita al traffico di stupefacenti (artt. 73, 74 DPR 309/90 e norme connesse), con contestazione della valutazione delle intercettazioni, della mancanza di "affectio societatis" e dell'errata interpretazione di elementi indiziari (anche in ordine alla disponibilità di armi); (2) vizio di motivazione circa le esigenze cautelari (artt. 274 e 275 c.p.p.), con contestazione dell'assenza di una valutazione personalizzata, dell'uso di formule di stile e della mancata considerazione del tempo trascorso, della proporzionalità della misura e dell'assenza di pericolo di fuga o di recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenze formali e di tecnica di redazione: i motivi risultavano generici, disconnessi dalla puntuale indicazione dei passaggi motivazionali viziati e privi della dimostrazione di vizi "manifesti" idonei a consentire la sindacabilità della valutazione delle fonti probatorie (in particolare delle intercettazioni) da parte del giudice di legittimità. Anche il secondo motivo è stato ritenuto generico e privo di confronto puntuale con l'ordinanza impugnata. Conseguenze: inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al rimborso; pagamento, in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel motivo di impugnazione; la Corte ha ritenuto che il ricorso non rispettasse i prescritti criteri di motivazione e correlazione con i passaggi dell'atto impugnato, giustificando l'inammissibilità.

  • artt. 73, 74 DPR 309/90

    Norme sostanziali sui delitti in materia di stupefacenti e sull'ipotesi associativa; sono il fondamento dell'imputazione per la quale erano state disposte esigenze cautelari e rispetto alle quali la Corte ha ritenuto non prospettati vizi manifesti della valutazione del merito.

  • art. 703 c.p. e L. 895/67 (indicazioni nel testo)

    Richiami normativi presenti nell'atto di gravame; la Corte non ha ritenuto che le dedotte violazioni di tali norme fossero illustrate con la specificità richiesta dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione ai vizi di motivazione delle esigenze cautelari; la Corte ha sottolineato l'esigenza di deduzioni specifiche e confronti puntuali con l'ordinanza impugnata.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato il principio per cui, nell'ipotesi di reato associativo di cui all'art. 74 DPR 309/90, l'art. 275 comma 3 pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari; pertanto il ricorrente doveva fornire elementi concreti e specifici per confutare tale presunzione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'onere di condanna alle spese per il ricorrente in caso di inammissibilità; la Corte ha disposto l'obbligo di sostenere le spese del procedimento.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n.186

    Riferimento richiamato dalla Corte per motivare la misura equitativa irrogata in favore della Cassa delle Ammende, con la precisazione che non si riteneva che l'inammissibilità fosse imputabile a colpa intenzionale del ricorrente.

Massime di principio

  • Un ricorso per Cassazione contro un'ordinanza cautelare deve indicare in modo preciso e puntuale i passaggi motivazionali contestati: deduzioni generiche o una "ri-lettura" alternativa dei fatti non sono sufficienti.
  • La valutazione delle intercettazioni e del materiale probatorio è, di regola, questione di merito rimessa al giudice del merito; la Corte di Cassazione può sindacarla solo se emerge una manifesta illogicità, contraddittorietà o insufficienza della motivazione in termini immediatamente individuabili.
  • In ipotesi di reato associativo ex art. 74 DPR 309/90 opera una presunzione relativa in favore delle esigenze cautelari (art. 275 c.p.p., comma 3): il ricorrente deve portare elementi concreti e specifici per superare tale presunzione, tenendo conto anche di precedenti e di fatti successivi (es. sequestri o ritrovamenti recenti).
  • Le doglianze sulla necessità e proporzionalità della misura cautelare richiedono una valutazione personalizzata e un confronto puntuale con i fatti e i passaggi argomentativi dell'ordinanza; l'evocazione generica del tempo trascorso o della buona condotta non basta.
  • La mancata osservanza dei requisiti formali e di autosufficienza del motivo di ricorso (es. mancata trascrizione o allegazione quando necessaria, mancanza di correlazione con l'atto impugnato) espone al rischio di inammissibilità e a sanzioni economiche (spese e contributi alla Cassa delle Ammende).

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