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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28495/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza del G.o.t. del Tribunale di Prato che lo ha condannato per violazioni del d.lgs. n. 81/2008 (artt. 64, c.1, lett. a) e d), 71, c.4, lett. a), 46, c.2, 37, c.1). I motivi di ricorso riguardano: 1) vizio di motivazione per la mancata applicazione delle attenuanti generiche; 2) eccessività della pena; 3) mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Il ricorrente lamentava altresì che il giudice non avesse risposto alle richieste difensive sul minimo edittale e sui benefici di legge.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente ai profili della mancata valutazione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, perché dalla sentenza risultava che la difesa aveva espressamente chiesto il minimo della pena e i benefici di legge e il giudice non aveva dato risposta a tali richieste. Il motivo relativo all'entità della pena è stato invece ritenuto infondato: per il reato contestato al capo 4) (art. 71, c.4, lett. a) d.lgs. 81/2008) la norma prevede pena alternativa (arresto o ammenda) e pertanto è sufficiente il riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p. per la determinazione della sanzione pecuniaria; inoltre l'aumento per continuazione è stato applicato in misura contenuta (1/3) e la pena complessiva di euro 3.600 di ammenda è inferiore al medio edittale. Conseguentemente la Corte ha annullato la sentenza impugnata solo relativamente ai punti riguardanti le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Prato in diversa composizione; ha altresì dichiarato, ai sensi dell'art. 624 c.p.p., l'irrevocabilità dell'accertamento della responsabilità penale.

Norme richiamate

  • D.lgs. n. 81 del 2008 - art. 64, comma 1, lett. a) e d)

    art. 64, comma 1, lett. a) e d)

    Norma violata per la quale l'imputato è stato condannato; usata per individuare i capi di imputazione senza specifiche ulteriori interpretazioni nella sentenza di cassazione

  • D.lgs. n. 81 del 2008 - art. 71, comma 4, lett. a)

    art. 71, comma 4, lett. a)

    Preventiva qualificazione del reato del capo 4); la Corte osserva che tale disposizione rientra tra quelle che prevedono pena alternativa (arresto o ammenda), il che consente una motivazione più sintetica sulla quantificazione della sanzione

  • D.lgs. n. 81 del 2008 - art. 87, comma 2, lett. c)

    art. 87, comma 2, lett. c)

    Richiamato per spiegare il regime sanzionatorio (pena alternativa) che giustifica la motivazione sintetica del giudice sulla determinazione dell'ammenda

  • Codice penale - art. 133

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte afferma che, per i reati con pena alternativa, è sufficiente richiamare i criteri di cui all'art. 133 per motivare la misura dell'ammenda

  • Codice di procedura penale - art. 624

    Consente alla Cassazione di dichiarare l'irrevocabilità dell'accertamento della responsabilità penale quando annulla solo su questioni di pena o benefici; la Corte lo applica per preservare l'efficacia della dichiarazione di colpevolezza

Massime di principio

  • Il giudice di merito è tenuto a pronunciare espressamente sulle richieste difensive relative all'applicazione delle attenuanti generiche e alla concessione della sospensione condizionale della pena; l'omissione di una risposta costituisce vizio di motivazione e può determinare l'annullamento parziale della sentenza.
  • Per reati per i quali la norma sanzionatoria prevede pene alternative (arresto o ammenda), la Corte ammette una motivazione più sintetica sulla determinazione della sanzione: è sufficiente il richiamo ai criteri dell'art. 133 c.p. e una considerazione conclusiva che giustifichi la scelta della sanzione meno afflittiva.
  • L'aumento per continuazione va comunque calcolato e motivato; aumenti contenuti (es. 1/3) possono essere ritenuti compatibili se la pena complessiva rimane inferiore al medio edittale.
  • Quando la Cassazione annulla solo su punti relativi a benefici o quantificazione della pena, può dichiarare irrevocabile l'accertamento della responsabilità ai sensi dell'art. 624 c.p.p., disponendo il rinvio per nuovo giudizio sul punto ritenuto carente (es. valutazione delle attenuanti o sospensione condizionale).
  • Il rinvio per nuovo giudizio viene disposto in diversa composizione del giudice di merito quando sono rilevati vizi di motivazione tali da incidere sui benefici o sulle misure applicate, preservando però l'accertamento di responsabilità già dichiarato irrevocabile.

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