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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29545/2026 del 04/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Un imputato aveva definito il procedimento con sentenza di applicazione della pena su richiesta per fatti di usura e tentata estorsione, con aggravante di agevolazione mafiosa. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando tre censure: 1) questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 59, comma 1, lett. d), e 56 della l. n. 689/1981, nella parte in cui precluderebbe la sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare quando i reati siano ricompresi nel catalogo ostativo dell’art. 4-bis ord. pen., deducendo violazione degli artt. 3, 27, comma 3, e 76 Cost.; 2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di agevolazione mafiosa ex art. 416-bis.1 c.p., assumendo che la motivazione fosse apparente e non indicasse gli elementi, specie soggettivi, da cui desumere l’aggravante; 3) violazione dell’art. 129 c.p.p. e vizio di motivazione per omesso controllo sulla sussistenza di cause di proscioglimento, limitandosi il giudice a un rinvio alle risultanze processuali.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non consentito e comunque manifestamente infondato: la questione di legittimità costituzionale era irrilevante perché, dopo l’ordinanza di inammissibilità della richiesta originaria di patteggiamento con pena sostitutiva, le parti avevano raggiunto un nuovo accordo che escludeva la richiesta di detenzione domiciliare; inoltre la Corte costituzionale, con sentenza n. 139 del 9 luglio 2025, aveva già dichiarato infondate le censure sugli stessi parametri costituzionali, riconoscendo la discrezionalità legislativa nel prevedere limiti oggettivi alla sostituibilità della pena. Ha poi escluso che fossero deducibili in cassazione il secondo e il terzo motivo, perché contro la sentenza di patteggiamento il ricorso è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., tra i quali non rientrano né il vizio di motivazione sull’aggravante mafiosa né l’omessa pronuncia ex art. 129 c.p.p. In conseguenza dell’inammissibilità, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.

    È il rito utilizzato per la sentenza di applicazione della pena su richiesta, oggetto del ricorso.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    aggravati anche dalla agevolazione mafiosa di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.

    L’aggravante di agevolazione mafiosa era contestata e poi richiamata come oggetto del secondo motivo di ricorso.

  • art. 59, comma 1, lett. d), l. 24 novembre 1981, n. 689

    combinato disposto degli artt. 59, comma 1 lett. d) e 56 della legge 24 novembre 1981 n. 689

    Disposizione evocata per sostenere l’illegittimità della preclusione alla sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare.

  • art. 56 l. 24 novembre 1981, n. 689

    combinato disposto degli artt. 59, comma 1 lett. d) e 56 della legge 24 novembre 1981 n. 689

    Richiamato insieme all’art. 59 per censurare il sistema delle pene sostitutive.

  • art. 3 Cost.

    con gli artt. 3 e 27, comma 3, Cost.

    Parametro costituzionale invocato per censurare l’automatismo preclusivo alle pene sostitutive.

  • art. 27, comma 3, Cost.

    con gli artt. 3 e 27, comma 3, Cost.

    Parametro costituzionale invocato in relazione alla funzione rieducativa della pena e all’accesso alle pene sostitutive.

  • art. 76 Cost.

    con gli artt. 3 e 27, comma 3, Cost.

    Parametro evocato per eccesso di delega nella disciplina delle pene sostitutive.

  • art. 4-bis ord. pen.

    essendo i delitti contestati aggravati dalla agevolazione mafiosa e pertanto compresi nel catalogo previsto dall’art. 4 bis legge 26/07/1975 n. 354

    È richiamato come catalogo ostativo che precludeva, nel caso concreto, la sostituzione della pena con la detenzione domiciliare.

  • art. 129 c.p.p.

    omesso il controllo sulla sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.

    È la norma sul proscioglimento rilevabile d’ufficio; la Corte afferma che la sua omessa applicazione non è deducibile con il ricorso contro la sentenza di patteggiamento nei limiti dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    Delimita in modo tassativo i motivi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento, escludendo i vizi di motivazione e le censure ex art. 129 c.p.p. non riconducibili alle categorie previste.

  • art. 606 c.p.p.

    deroga alla disciplina generale di cui all’art. 606 cod. proc. pen.

    La disciplina speciale dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. deroga ai motivi ordinari di ricorso per cassazione.

  • l. 23 giugno 2017, n. 103

    introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103

    È la legge che ha introdotto l’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • sentenza Corte costituzionale n. 139 del 9 luglio 2025

    sentenza n. 139 del 9 luglio 2025

    Ha già dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sulla disciplina delle pene sostitutive, riconoscendo la discrezionalità del legislatore nel fissare limiti oggettivi di pena e di reati.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione contro la sentenza di patteggiamento, i motivi di ricorso sono tassativi: sono deducibili solo le questioni espressamente previste dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., con esclusione delle censure meramente motivazionali e delle doglianze sull’omesso proscioglimento ex art. 129 c.p.p. se non ricondotte alle ipotesi consentite.
  • Una questione di legittimità costituzionale è irrilevante quando la doglianza investe un provvedimento ormai superato da un nuovo accordo processuale che ha eliminato dal contenuto del patteggiamento la misura contestata.
  • La disciplina delle pene sostitutive può prevedere limiti oggettivi fondati sulla tipologia dei reati e sulla misura della pena senza violare di per sé i principi costituzionali invocati, trattandosi di scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore.
  • Nel patteggiamento, la contestazione dell’aggravante di agevolazione mafiosa o di altri profili di merito non può essere veicolata in cassazione sotto forma di vizio di motivazione, se il motivo non rientra nelle categorie tassativamente ammesse dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

Come è indicizzato

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