Cassazione Civile, Ordinanza n. 00301/2025 del 08/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti della contribuente un avviso di accertamento con metodo sintetico, ai sensi dell'art. 38, commi 4 e seguenti, del D.P.R. n. 600 del 1973, per determinare il reddito complessivo imponibile IRPEF relativo all'anno 2008. La contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla CTP, che aveva respinto il ricorso, e poi aveva proposto appello, anch'esso rigettato dalla CTR del Lazio. In cassazione la contribuente ha dedotto un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 38, comma 6, del D.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere non assolto l'onere della prova contraria gravante su di lei. Successivamente, però, la ricorrente ha notificato rinuncia al ricorso, dichiarando di aver aderito alla rottamazione delle cartelle di pagamento relative all'avviso impugnato.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia al ricorso, ritenendo valida la rinuncia sottoscritta dal difensore munito di procura speciale, poiché la procura conteneva espressamente le facoltà di transigere e conciliare. Ha inoltre compensato integralmente le spese tra le parti, esercitando il potere discrezionale previsto dall'art. 391, comma 2, c.p.c., in considerazione delle ragioni della rinuncia. La Corte ha infine escluso l'applicazione dell'attestazione del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, perché tale norma opera solo nei casi di rigetto integrale, inammissibilità originaria e improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 38, commi 4 e seguenti, D.P.R. n. 600 del 1973
norma posta a base dell'accertamento sintetico del reddito complessivo della contribuente
art. 38, comma 6, D.P.R. n. 600 del 1973
prevede l'onere della prova contraria a carico del contribuente rispetto all'accertamento sintetico
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
base del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
ha disciplinato la trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 390, comma 2, seconda parte, c.p.c.
richiede il mandato speciale per la rinuncia al ricorso; la Corte ha ritenuto sufficiente la procura con facoltà di transigere e conciliare
consente alla Corte, in caso di estinzione, di regolare discrezionalmente le spese e di compensarle integralmente
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
non si applica alla rinuncia al ricorso, poiché prevista solo per rigetto integrale, inammissibilità originaria e improcedibilità dell'impugnazione
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio di legittimità quando sia validamente sottoscritta dal difensore munito di procura speciale o di poteri espressamente idonei a transigere e conciliare.
- In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte può compensare integralmente le spese, valorizzando le ragioni concrete che hanno indotto la parte ricorrente a rinunciare all'impugnazione.
- L'obbligo di pagamento dell'ulteriore contributo unificato non può essere esteso oltre i casi espressamente previsti dalla legge, trattandosi di previsione eccezionale e sostanzialmente sanzionatoria.
- Nel giudizio sull'accertamento sintetico, il contribuente che contesti l'atto impositivo deve dedurre e provare i fatti idonei a superare la presunzione di capacità contributiva posta dalla norma tributaria.
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