Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26932/2022 del 12/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Trieste che aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Udine ma comunque confermato la responsabilità per il reato di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.). Qualizza e Pascolo contestavano in particolare: errata qualificazione giuridica dei fatti (sostenevano che le condotte erano anteriori all'indizione della gara e quindi riconducibili eventualmente ad art. 353-bis e non ad art. 353), vizi di motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p. nella valutazione della prova (documento rinvenuto e kit list), illegittima estensione dell'area di punibilità a condotte anteriori alla gara, omissione nella valutazione delle attenuanti generiche e dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p., vizio nella valutazione delle norme sugli appalti (frazionamento in lotti, uso del MEPA, requisiti e sopralluogo), attribuzione ingiustificata dell'aggravante del "preposto", e dedotta prescrizione del reato intervenuta posteriormente al deposito della motivazione della sentenza di appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse fornito motivazioni adeguate e non manifestamente illogiche sulla natura e sul contenuto del documento prodotto da Qualizza, sul ruolo degli imputati nella procedura e sulla dinamica dei fatti. La Corte di Cassazione ha inoltre richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui l'art. 353 c.p. può sanzionare anche comportamenti anteriori all'indizione formale della gara se idonei ad alterarne l'esito, distinguendoli dall'art. 353-bis; ha respinto le censure fondate su presunte valutazioni errate della prova (riconoscendole come tentativo di riesame del merito non consentito in sede di legittimità); ha dichiarato inammissibili le doglianze generiche sulle attenuanti e sull'applicazione dell'art. 131-bis; ha escluso rilievo alla prescrizione maturata dopo la sentenza di appello salvo che sia stata omessa la declaratoria di non punibilità prevista dall'art. 129 c.p.p.; ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 353 cod. pen.

    La Corte conferma che la turbata libertà degli incanti può essere realizzata anche con comportamenti anteriori all'indizione formale della gara, se idonei a condizionarne il risultato finale

  • art. 353-bis cod. pen.

    Norma distinta ma compatibile: articola profili sanzionatori per turbative relative alla scelta del contraente in fasi in cui non è indetta gara; la Corte richiama la giurisprudenza per delineare i rapporti con l'art. 353

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Non può essere invocato in cassazione come mezzo per ottenere una rinnovata valutazione del materiale probatorio quando ciò equivale a riesame di merito; le censure devono rispettare i limiti di ammissibilità dell'art. 606 c.p.p.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Limitazione delle censure in cassazione sulle motivazioni: non sono ammesse doglianze che chiedono una diversa valutazione della prova se non entro i perimetri stretti previsti dalla norma

  • art. 546, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato nel quadro delle obiezioni sulla motivazione della sentenza di appello e sulla rilevanza del deposito della motivazione ai fini della prescrizione; la Corte ritiene infondate le censure sollevate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Obbligo del giudice di dichiarare d'ufficio cause di non punibilità (es. prescrizione) quando sussistenti; la Cassazione precisa che la prescrizione maturata in appello rileva in cassazione solo se la sentenza impugnata ha omesso la declaratoria prevista da questa norma

  • d.lgs. n. 163 del 2006, artt. 3, comma 9 e 53, comma 2

    Norme sugli appalti richiamate dalle difese per contestare la legittimità del frazionamento in lotti e la procedura; la Corte rileva che la valutazione di tali questioni è di fatto e non si presta a rivalutazione in cassazione se la Corte d'appello ha motivato in modo non illogico

  • art. 2, comma 1-bis d.lgs. n. 163 del 2006; art. 1, comma 1, d.l. n. 95 del 2012

    Richiamate nelle contestazioni sul regime dei lotti e dell'uso del MEPA; la Corte sottolinea che la presunzione di illegittimità del frazionamento non emerge senza adeguata prova e che questioni amministrative non possono essere rimesse a nuovo esame in cassazione se già valutate in merito

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte osserva che la richiesta generica di applicazione non è idonea a dimostrare i presupposti e che la valutazione svolta dai giudici di merito non è manifestamente illogica

  • Sezioni Unite e precedenti di legittimità (es. Sez. U. n. 12602/2015; Sez. 6 n. 653/2016 e altri)

    Richiamati come principi consolidati: limiti all'ammissibilità delle doglianze in cassazione, disciplina sulla prescrizione maturata in appello, e orientamenti sul fatto che atti preparatori anteriori all'indizione possono integrare la turbativa di gare

Massime di principio

  • Atti e comportamenti anteriori all'indizione formale di una gara possono integrare il reato di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) se sono idonei a incidere sull'esito della procedura: non è necessaria l'indizione formale perché la fattispecie sia integrata
  • In Cassazione non è consentito un nuovo esame del merito probatorio: le censure che mirano a rinnovare la valutazione dei fatti o il significato della prova sono inammissibili per i limiti dell'art. 606 c.p.p.
  • Le doglianze generiche (es. mera richiesta delle attenuanti senza specificazione) sono inammissibili; l'omissione di motivazione va dedotta con specificità e decisività
  • La prescrizione maturata nella fase d'appello rileva in Cassazione solo se la sentenza impugnata ha omesso di dichiarare una causa di non punibilità spettante ex art. 129 c.p.p.; altrimenti la mera maturazione successiva non determina automaticamente l'annullamento
  • La qualifica di "preposto" o ruolo aggravante può estendersi a chi abbia esercitato ingerente o influenza nelle fasi propedeutiche alla gara, non solo nei singoli atti terminali
  • Questioni di diritto amministrativo sugli appalti (frazionamento in lotti, uso del MEPA, obblighi di motivazione) richiedono elementi probatori e valutazioni di merito che, se già adeguatamente motivate dai giudici di merito, non sono sindacabili in Cassazione salvo vizio di legge palese
  • Chi impugna deve prospettare in modo specifico e circostanziato le violazioni normative o i vizi di motivazione; l'ampia richiesta di "rilettura" delle prove senza indicazione puntuale dei profili decisivi è destinata all'inammissibilità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.